La pubblicità ingannevole del Franchisor
La pubblicità ingannevole del Franchisor – False informazioni sul fatturato nel franchising – False informazioni e business plan nel franchising
La pubblicità ingannevole del Franchisor
Cosa succede quando il Franchisor fornisce false informazioni sul fatturato nel franchising? Quando induce l’aspirante franchisee a concludere un contratto di franchising che altrimenti non avrebbe concluso, facendo leva sull’aspettativa di un fatturato irrealizzabile?
Si occupa del tema un provvedimento molto interessante dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato .
La rilevanza delle false informazioni sul fatturato nel franchising
Le false informazioni nel business plan sono estreamente fuorvianti, in quanto il business plan nel franchising è un documento fondamentale per determinare il convincimento del franchisee.
Nel provvedimento in commento l’Autorità ha ritenuto che la pubblicità ingannevole del franchisor fosse idonea a pregiudicare il comportamento economico dell’aspirante franchisee, sulla base delle seguenti considerazioni: – dall’esame dei testi oggetto della pratica commerciale tenuta dal professionista, assume rilevanza l’assertività del riferimento ad un certo ammontare di fatturato e di ricarico sui prodotti distribuiti dallo stesso, in assenza di specificazioni che si tratta di valori semplicemente indicativi e che il raggiungimento di tali obiettivi può essere condizionato da numerose variabili e tra l’altro dall’attitudine individuale del singolo imprenditore e dalla situazione del mercato anche locale; – che nella comunicazione posta in essere, il professionista fornisce in tal modo indicazioni fuorvianti e non idonee ad informare sulle effettive prospettive dell’adesione alla rete, le quali, pertanto, appaiono suscettibili, a causa della loro ingannevolezza, di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso; – che la pratica commerciale in esame, riguardo alle citate informazioni su fatturato e ricarico relativo ai prodotti Eco Store, deve quindi ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile nel caso di specie professionista, che in Italia è un noto operatore del mercato del settore di prodotti consumabili per stampanti, in particolare rigenerati e compatibili. 40. Nel citato parere l’Autorità ha inoltre ritenuto che, allo stato degli atti, l’azione legale prospettata dal professionista ad alcuni affiliati non risulta integrare una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli artt. 20, 24 e 25, lettera e), del Codice del Consumo
Clicca qui per visualizzare il provvedimento.
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