Franchising immobiliare ed esclusiva
Franchising immobiliare ed esclusiva – Violazione della clausola di esclusiva – Risoluzione del contratto di franchising
di Giovanni Adamo ed Elga D’Alessandro
Lo Studio, con un team costituito dagli Avv.ti Giovanni Adamo ed Elga D’Alessandro, ottiene un importante risultato avanti il Tribunale di Milano, in materia di franchising immobiliare ed esclusiva, in una controversia intentata da alcune agenzie immobiliari nei confronti di una Società gerente un noto marchio di franchising immobiliare.
Franchising immobiliare ed esclusiva – L’art. 4, L. 129 del 2004, e la clausola di esclusiva
Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’art. 4 della L. 129 del 2004, che stabilisce come l’Affiliante, all’atto della conclusione del contratto, debba consegnare all’aspirante affiliato, fra l’altro, “d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante; e) l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attivita’ dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni“
“Se manca la planimetria della zona di esclusiva, l’affiliato non può sapere dove può operare – La violazione della clausola di esclusiva rileva come inadempimento”
In particolare, con Sentenza del 16 aprile 2021, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento delle domande formulate dalle agenzie ex-affiliate, ha rilevato che “non risulta essere stato adempiuto l’obbligo di consegna della planimetria della zona di esclusiva, con la conseguenza di mettere l’affiliato nella condizione di non poter conoscere le potenzialità di sviluppo della rete di distribuzione di cui sarà parte, proprio considerato che da tale network consegue, almeno in parte, il successo dell’impresa“.
“Tale mancanza costituisce grave inadempimento, e dunque il contratto va risolto“
Franchising immobiliare ed esclusiva – Violazione della clausola di esclusiva
E prosegue, poi, il Tribunale, rilevando che “Le conclusioni formulate dalle parti attrici chiedono, in principalità, la risoluzione del contratto di franchising. Tenuto conto della rilevanza della clausola di esclusiva, e della necessità di tale clausola per organizzare il lavoro di mediazione immobiliare, deve ritenersi che l’omessa consegna debba essere considerata nei termini del grave inadempimento, con la conseguente risoluzione del contratto di franchising del xxxx tra A e B“.
Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo da un ventennio di contratto di franchising ed assistiamo regolarmente imprese avanti tutti i Tribunali italiani. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Foggia, 21 dicembre 2022: ottenuta nell’interesse del franchisee la risoluzione di un contratto di franchising in danno di un franchisor che aveva mutato unilateralmente la formula commerciale ed i prodotti da commercializzare;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 dicembre 2021: ottenuta l’apertura dell’istruttoria per ipotesi di abuso di dipendenza economica ed altre ipotesi di violazione della concorrenza nei confronti di una nota azienda di abbigliamento;
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: risolto per inadempimento del Franchisor un contratto di franchising immobiliare per violazione dell’esclusiva;
- Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
- Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
- Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
- Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
- Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
- Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
- Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.
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