Avvocati esperti in Diritto pubblicitario – Pubblicità ingannevole o comparativa

Diritto-pubblicitario

Diritto pubblicitario – Pubblicità ingannevole – Pubblicità comparativa – Pubblicità occulta – Pubblicità e concorrenza – LA CONSULENZA

Lo Studio Legale è inoltre in grado di fornire consulenza finalizzata alla valutazione preventiva degli elementi di un messaggio pubblicitario che possono condurre – in ipotesi – a procedimenti per pubblicità ingannevole e comparativa (o pubblicità occulta), in modo da fornire all’impresa il massimo grado di tutela giuridica.
CONTATTACI SUBITO
Diritto pubblicitario – Pubblicità ingannevole – Pubblicità comparativa – Pubblicità occulta – “La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta“( art. 1, comma 2, D. Lgs. 145/2007).

Diritto pubblicitario – La pubblicità e la necessità di una sua regolamentazione

Cos’è la pubblicità? Si tratta di una forma di comunicazione che ha come obiettivo quello di promuovere all’interno del mercato prodotti o servizi servendosi di diversi mezzi per la diffusione del messaggio promozionale come televisione, radio, internet ecc..

E’ evidente, allora, che la pubblicità è in grado sia di determinare il comportamento dei consumatori, inducendoli all’acquisto di prodotti o servizi, sia di incidere sui rapporti tra concorrenti.

Questa è la ragione quale è necessario garantire che la pubblicità svolga correttamente la propria funzione di comunicazione e promozione senza che essa induca i destinatari in errore, oppure che determini una lesione ingiusta degli interessi di imprenditori concorrenti.

Si pensi, ad esempio, ai casi di pubblicità ingannevole, di pubblicità comparativa, di pubblicità occulta e di pubblicità subliminale.

La pubblicità ingannevole

Pubblicità-ingannevole

E’ quella che ”in qualunque modo, compresa la sua presentazione, e’ idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e’ rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente” (art. 2, D. Lgs. 145/2007).

In altre parole, per parlare di “ingannevolezza” non è necessario che il messaggio abbia arrecato un danno, ma è sufficiente che le informazioni inesatte del messaggio promozionale siano potenzialmente in grado di influenzare le decisioni del consumatore, scelta che altrimenti non avrebbe fatto.

La pubblicità comparativa

pubblicità-comparativa

La pubblicità comparativa è quell’attività pubblicitaria con la quale un’impresa promuove i propri prodotti e servizi confrontandoli con beni e servizi medesimi di un altro concorrente. Di per sé tale pubblicità non è illecita lo diventa nel momento in cui la comparazione ha come obiettivo quello di screditare i prodotti /servizi del concorrente. A sua volta la pubblicità comparativa può essere:

  • pubblicità comparativa indiretta: tale fattispecie si presenta quando l’impresa attribuisce ai propri prodotti e/o servizi pregi in modo implicito, sostenendo che tali pregi non sono posseduti da nessun altro prodotto/servizio nel mercato.

  • pubblicità comparativa diretta: in questo caso i prodotti/servizi dell’impresa vengono espressamente comparati con quelli del concorrente.

Consulenza legale diritto pubblicitario – perchè noi?

Ci occupiamo da vent’anni di diritto della pubblicità

Ci occupiamo di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa da oltre un ventennio, sia in ambito accademico che nelle aule giudiziarie, e avanti le Autorità amministrative.

Abbiamo scritto:

Abbiamo ottenuto svariati importanti provvedimenti in materia di diritto della pubblicità, tra i quali:

Abbiamo inoltre prestato la nostra opera di assistenza e difesa in numerose decine di procedimenti nei quali erano coinvolte tematiche inerenti la concorrenza e la pubblicità, intesa come atto concorrenziale.

Diritto pubblicitario – Le Autorità coinvolte

In materia di diritto pubblicitario si intersecano le competenze di diverse Autorità:

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Diritto-pubblicitario4

Il Giudice Ordinario

la-cassazione

Il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria

Il-Giurì

a) L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) preposta alla tutela del mercato ha come principali obiettivi:

  • da una parte, assicurare le condizioni per la libertà di impresa, al fine di assicurare una concorrenza basata su pari opportunità e che sia, soprattutto, lecita;

  • dall’altra, la tutela dei consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza, così come stabilito nella Legge 287 del 1990.

b) Il Giudice ordinario, il quale giudica sull’incidenza della pubblicità (ed in generale della “presentazione” dei prodotti o dei servizi) sulla conclusione dei contratti di acquisto, oppure sulla eventuale valenza slealmente concorrenziale della pubblicità, ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile.

c) Il Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria, il quale ha giurisdizione sui rapporti tra soggetti che abbiano aderito al sistema dell’Autodisciplina pubblicitaria, ed applica le norme contenute nel Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria. Il “sistema” autodisciplinare si pone come un sistema di giustizia privata applicabile, appunto, unicamente ai soggetti aderenti. 

Problemi in tema di diritto pubblicitario? Contattaci subito 051.19901374

Contatta lo Studio Legale Adamo per assistenza e consulenza