Concorrenza sleale per appropriazione di pregi

Concorrenza sleale per appropriazione di pregi – Utilizzo abusivo di servizi altrui presentati come propri – Inibitoria della concorrenza sleale – Trib. Milano, 19 aprile 2021

di Giovanni Adamo

Concorrenza sleale per appropriazione di pregi: inibitoria della concorrenza sleale realizzata da un’impresa che faceva utilizzo abusivo di servizi altrui presentati come propri.

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Concorrenza sleale per appropriazione di pregi: il caso

Lo Studio, con un team costituito da Michela Fusco ed Eliana Arezzo, ha assistito avanti il Tribunale di Milano l’impresa XX, che riteneva concorrenza sleale per appropriazione di pregi l’attività dell’impresa concorrente YY. Quest’ultima  proponeva sul proprio sito internet fotografie relative a cerimonie di matrimonio che non aveva curato, presentando quindi come propri allestimenti cerimoniali predisposti in realtà dalla XX, approfittando così degli sforzi imprenditoriali e organizzativi di quest’ultima e ingenerando nella platea degli utenti l’impressione che la qualità di quei servizi fosse da ascrivere a meriti e capacità della stessa YY.

Le valutazioni del Tribunale di Milano

“Nella concorrenza sleale per appropriazione di pregi ciò che importa è che il concorrente abbia pubblicizzato come suoi i prodotti o l’attività di un concorrente”

Per il Tribunale di Milano, “nella concorrenza sleale per appropriazione di pregi, ciò che assume concreta e specifica rilevanza è la pubblicizzazione, da parte di un imprenditore, di prodotti o attività che egli sa essere stati realizzati o essere state svolte da un concorrente e la conseguente, correlata attribuzione a sé dei pregi dei prodotti o delle attività altrui, illecitamente presentati come propri“.

“YY si è appropriata degli sforzi creativi ed organizzativi di XX attraverso un’informazione commerciale ambigua”

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, “Appare indubbio, infatti, che la pubblicazione di quelle immagini sul sito zzz e sugli altri canali (facebook e instagram) impiegati dalla reclamante per promuovere la propria attività abbia comportato di fatto l’autoattribuzione, in una comunicazione destinata a terzi, di caratteristiche riferibili a prodotti o servizi in realtà realizzati da un’impresa concorrente ed evidentemente considerati positivi dai destinatari del messaggio, con un duplice effetto di diffusione di un’informazione commerciale quantomeno ambigua e di appropriazione degli sforzi creativi e organizzativi messi in campo dall’imprenditore usurpato. Nel che si ravvisano, appunto, gli estremi dell’ipotesi anticoncorrenziale prevista e disciplinata dall’art. 2598 n. 2 c.c.“.

“per l’inibitoria non è necessario il dolo, e nemmeno la colpa, che occorrono solo per il risarcimento del danno”

Infine, il Tribunale ha valutato che “L’oggettiva appropriazione da parte della reclamante dei pregi caratterizzanti i servizi resi da un’impresa concorrente, quale certamente è la reclamata (che opera nel medesimo segmento di mercato della organizzazione di matrimoni e cerimonie in località esotiche), è sufficiente per accedere al rimedio inibitorio, non essendo a tal fine necessario verificare anche la sussistenza in capo all’agente dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, espressamente richiesto dall’art. 2600 c.c. per poter beneficiare della tutela risarcitoria“.

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Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:

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