Pirateria e diritto d’autore: come difendersi

Pirateria e diritto d’autore: come difendersi – Come fermare la pirateria – Pirateria e copyright – Nuova Ordinanza cautelare ottenuta dallo Studio in materia di diritto d’autore – Trib. Venezia, 4 gennaio 2022

di Giovanni Adamo

Pirateria e diritto d’autore: come difendersi – Inibitoria della pirateria realizzata da un soggetto che aveva abusivamente duplicato video prodotti da altri e li commercializzava in assenza di autorizzazione.

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Pirateria e diritto d’autore: come difendersi – Come fermare la pirateria – Il caso

Lo Studio, con un team costituito da Giovanni Adamo, Michela Fusco e Tommaso Panozzo, ha assistito avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia un’impresa produttrice di materiale audiovisivo vittima di pirateria da parte di un soggetto che, detenendo tale materiale, lo commercializzava abusivamente sul web.

Le valutazioni del Tribunale di Venezia

La condotta della resistente è idonea a generare conseguenze irreparabili”

Secondo il Tribunale di Venezia, “Sussiste anche il periculum in mora, in quanto la condotta della resistente è idonea a generare conseguenze irreparabili, quali il definitivo sviamento di clienti, aggravato, fra l’altro, dalla estrema difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito dai ricorrenti. Accrescono ulteriormente il periculum le modalità con cui è avvenuta la commercializzazione del materiale, all’interno di una piattaforma (“OnlyFans”) dai contenuti accessibili solo a pagamento, che rendono difficilmente percepibile ai terzi la consumazione dell’illecito, e l’impiego di mezzi di pagamento difficilmente tracciabili (come “Paypal”).

Inibitoria e penale

Prosegue, poi, il Tribunale di Venezia, rilevando come “essendoci prova che la resistente ha pubblicato sul proprio sito onlyfan i video e ne ha anche commercializzato uno in violazione dell’art. 88 LDA, le deve essere inibita la diffusione degli audiovisivi prodotti e commercializzati dai ricorrenti, con previsione di una penale di euro 100,00 per ogni violazione successiva all’emissione del presente provvedimento“.

La pubblicazione del provvedimento

Conclude, poi, il Tribunale, disponendo la pubblicazione del provvedimento: “quanto alla domanda di pubblicazione del provvedimento, essa è ammissibile per il periodo di quindici giorni, in caratteri doppi rispetto al normale e limitatamente ai profili social e siti internet collegati all’attività della resistente“.

LEGGI TRIB VENEZIA 4 GENNAIO 2022

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