Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare: il Decreto Legislativo 198 del 2021

Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare – il Decreto Legislativo 198 del 2021 – La cessione di prodotti agricoli – La cessione di prodotti alimentari – Il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso

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Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare: il Decreto Legislativo 198 del 2021 entra in vigore

In data 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La disciplina in commento si pone, fra l’altro, i seguenti obiettivi:

  • disciplinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare;
  • definire le pratiche commerciali vietate (sia in quanto imposte da una parte all’altra, sia in quanto contrastanti con il dovere di buona fede e correttezza);
  • tutelare fornitori ed operatori della filiera agricola da tali pratiche;
  • stabilire la natura imperativa di alcune disposizioni, che dunque prevarranno anche su eventuali pattuizioni contrattuali di segno contrario.

Il campo di applicazione: si applica solo alle relazioni B2B

L’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 198 del 2021 stabilisce espressamente che “Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione  direttamente conclusi tra fornitori e consumatori“.

Si tratta dunque di una disciplina riservata ai rapporti tra imprese, anche a livelli differenti della filiera agroalimentare.

I contratti di cessione: l’art. 3 del Decreto

L’art. 3 del Decreto Legislativo 198 del 2021 si occupa poi dei contratti di cessione di prodotti agricoli o agroalimentari, stabilendo taluni specifici requisiti di forma e di durata:

La forma

Il contratto di cessione deve essere obbligatoriamente in forma scritta, rispetto alla quale però il Legislatore stabilisce che possa ritenersi sufficiente il documento di consegna, o l’ordine d’acquisto, o la fattura di vendita.

La durata

Il Decreto Legislativo 198 del 2021 stabilisce, ancora, che il contratto di cessione di prodotti agricoli o alimentari non possa avere durata inferiore a dodici mesi, salva deroga per ragioni di stagionalità della cessione di beni, ad esclusione del caso in cui l’acquirente sia un soggetto che esercita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Le modalità

I contratti disciplinati dal Decreto Legislativo 198 del 2021 devono essere improntati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, e tali elementi devono sussistere lungo tutto il corso dell’intera relazione commerciale.

Le pratiche commerciali sleali sempre vietate (art. 4 – la c.d. black list)

Il Decreto introduce poi una serie di pratiche considerate sempre vietate: a) il pagamento da parte dell’acquirente dopo oltre 30 gg. dalla consegna, nel caso di prodotti alimentari deperibili, e b) il pagamento oltre 60 gg., nel caso di prodotti alimentari non deperibili.

E’ sempre vietato, inoltre, l’annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari, se deperibili, con un preavviso inferiore  30 gg., se non deperibili, con un preavviso inferiore a 60 gg..

E’ vietata, inoltre, la modifica unilaterale delle condizioni di un contratto di cessione, in relazione a vari aspetti, quali frequenza, metodo, luogo, tempistica, volume, termini di pagamento e prezzi.

Sono, poi, sempre vietate le seguenti pratiche:

  • la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli ed alimentari;
  • l’inserimento di clausole che pongono a carico del fornitore la perdita o il deterioramento dei prodotti dopo la consegna all’acquirente;
  • il rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione;
  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore;
  • le ritorsioni commerciali, o le minacce di ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente;
  • l’applicazione al fornitore dei costi sostenuti dall’acquirente per l’esame dei reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore.

Le pratiche commerciali vietate salvo accordo tra le parti o salvo inserimento in un accordo quadro (art. 4, commi 4 e ss. – la c.d. lista grigia)

Il Decreto Legislativo 198 del 2021 fornisce poi un’indicazione di sostanziale disvalore rispetto a determinate ulteriori clausole, la cui pattuizioni resta tuttavia consentita a condizione che esse siano specificamente concordate tra le parti nel contratto di cessione di beni agricoli o, comunque, risultino inserite in un accordo quadro, in termini chiari ed univoci.

Si tratta, in particolare, delle clausole che prevedano:

  • la restituzione dell’invenduto al fornitore senza corrispettivo per lo smaltimento;
  • la richiesta al fornitore di somme per gestire il magazzino dell’acquirente;
  • l’addebito al fornitore della scontistica praticata dall’acquirente;
  • l’addebito al fornitore dei costi relativi alla pubblicità, al marketing o al personale addetto alla sistemazione degli spazi per la collocazione dei prodotti negli spazi commerciali dell’acquirente.

Ulteriori pratiche commerciali sleali vietate

Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare – Il divieto di aste elettroniche a doppio ribasso

Il Decreto Legislativo vieta definitivamente le c.d. aste elettroniche a doppio ribasso. Le aste elettroniche a doppio ribasso prevedono un meccanismo attraverso il quale la GDO indice una sorta di asta con delle offerte, dopodiché indice una seconda asta nella quale la base d’asta è costituita dall’offerta più bassa dell’asta precedente.

Il divieto di vendite che non coprano i costi di produzione del venditore (sottocosto)

Vietata anche la vendita ad un prezzo non remunerativo per il produttore. Qui la valutazione di disvalore dell’ordinamento è duplice. Non solo, infatti, vi è un’esigenza di tutela dell’operatore del comparto agroalimentare, ma anche quella di proteggere il gioco concorrenziale ed evitare distorsioni del mercato

Il divieto di vendite che omettano le condizioni previste dal Regolamento 1308/2013 UE

Vietato, poi, omettere nel contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari le prescrizioni previste dal Regolamento 1308 del 2013 (si tratta di una serie di particolari previsioni in merito alla forma ed alla durata del contratto

Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare – Il divieto di condotte “abusive”

Il Decreto Legislativo 198 del 2021 vieta poi tutte quelle che, in estrema sintesi, possono essere definite “condotte abusive” nel contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Tra esse possiamo menzionare:

  • l’applicazione di condizioni gravose o discriminatorie;
  • trasferimenti ingiustificati del rischio di impresa;
  • date di scadenza dei prodotti troppo brevi;
  • l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale.

Le buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare e i messaggi pubblicitari di conformità

La disciplina in commento considera poi espressione di buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare i contratti retti dai seguenti criteri cardine:

  • conformità dell’esecuzione del contratto di cessione di prodotti alimentari a quanto concordato tra le parti;
  • correttezza e trasparenza in sede precontrattuale;
  • assunzione, da parte di tutte le parti della filiera, dei propri rischi imprenditoriali;
  • natura giustificabile delle richieste avanzate.

Laddove i contratti di compravendita di prodotti alimentari e agricoli rispettino tali criteri, i relativi prodotti potranno essere pubblicizzati con la dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

Buone pratiche commerciali nel settore agroalimentare – Le sanzioni e l’Autorità di controllo: L’ ICQRF, Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Il Decreto Legislativo 198 del 2021 designa poi l’ ICQRF quale autorità nazionale di contrasto per l’accertamento delle violazioni alle disposizioni del Decreto stesso.

Le procedure avviate, d’ufficio o su segnalazione di eventuali denunzianti, devono concludersi entro il termine massimo di 180 giorni, e possono concludersi anche con la comminazione di sanzioni assai afflittive. In alcuni casi, infatti, è prevista la sanzione del 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento e, nei casi più gravi, la sanzione può essere aumentata fino al triplo.

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