Cromo nelle etichette alimentari: è possibile indicarlo
Cromo nelle etichette alimentari – Claim – regolamento 1924 del 2006 e cromo – Indicazioni salutiste cromo – Benefici del cromo per la salute – Claim dei prodotti contenenti cromo – Indicazioni nutrizionali e cromo
di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo
Il diritto UE permette di utilizzare l’etichetta dei prodotti alimentari a scopi promozionali, attraverso l’apposizione di indicazioni nutrizionali o salutistiche (claim) che informano il consumatore sugli effetti benefici correlati all’assunzione di determinati elementi contenuti nei prodotti alimentari.
Cromo nelle etichette alimentari
Lo scopo del legislatore europeo è quello di far sì che le indicazioni apposte dai produttori sugli alimenti siano fondate su basi scientifiche oggettivamente dimostrabili. In gioco vi sono obiettivi fondamentali per l’Unione Europea, come la leale concorrenza tra gli operatori economici, la protezione del consumatore e, in particolare, la tutela della salute dei cittadini europei. Ove infatti i produttori e i distributori alimentari fossero liberi di determinare le indicazioni nutrizionali o sulla salute da inserire in etichetta, nella pubblicità e nella presentazione degli alimenti, senza doversi attenere a regole fondate su parametri fissi, determinati a partire da ricerche scientifiche, i consumatori europei non potrebbero fare certo affidamento sulle indicazioni relative ai prodotti alimentari, non potendo quindi compiere scelte consapevoli in merito alla propria dieta.
Regolamento 1924 del 2006 e cromo – Indicazioni nutrizionali e cromo
Occupiamoci qui del cromo nelle etichette alimentari. Si tratta di un minerale presente in diversi cibi e bevande, fondamentale per una corretta alimentazione, a cui sono attribuite numerose proprietà benefiche. Allo scopo di segnalare in etichetta, nella pubblicità e nella presentazione dei prodotti, gli effetti salutari legati al consumo di alimenti ricchi di cromo, è possibile fare ricorso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 1924 del 2006, a due claim sulla salute: il primo, “Il cromo contribuisce al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue”, il secondo “Il cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti”.
Cromo nelle etichette alimentari: l’approvazione della Commissione Europea
Tali indicazioni sono state approvate dalla Commissione Europea, dopo aver consultato l’Agenzia comunitaria competente, l’EFSA. In forza del citato Regolamento 1924/2006, altri claim riguardanti proprietà salutiste del cromo non possono essere apposti sopra agli alimenti, senza l’approvazione della Commissione Europea: si tratta di una condizione molto rigida che impedisce alle aziende produttrici – soprattutto se di piccole dimensioni – di attribuire all’alimento proprietà non ufficialmente riconosciute. Al fine di ottenere tale riconoscimento, gli operatori alimentari sono dunque tenuti a presentare una richiesta alla Commissione, l’istituzione europea competente.
È bene tenere inoltre presente che l’utilizzo delle due indicazioni sopraindicate è sottoposto al rispetto di particolari requisiti enunciati dal Regolamento n. 432 del 2012: il prodotto, infatti, deve contenere una quantità di cromo tale da poter rispettare i parametri previsti per l’indicazione “fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]”, stabilita dall’allegato al Regolamento n. 1924/2006. La normativa europea stabilisce livelli di cloro differenti a seconda della natura del prodotto, che si tratti di una bevanda o di un cibo.
Qualora tali requisiti quantitativi non siano osservati, la Legge italiana prevede pesanti sanzioni di natura pecuniaria a carico del produttore o dell’importatore inadempiente.
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