Nom 051: il Regolamento sull’etichettatura in Messico

NOM 051: il Regolamento sull’etichettatura in Messico – Etichettatura degli alimenti in Messico

di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo

Il Governo messicano ha recentemente approvato un progetto di modifica della norma “NOM-051-SCFI/ SA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados – Información comercial y sanitaria”, riguardante l’etichettatura degli alimenti e delle bevande analcoliche distribuiti sul proprio territorio nazionale.

Sono molte le innovazioni apportate alla materia e notevole l’impatto che tali norme possono avere sul mercato alimentare del Paese. In particolare, fra le novità più significative, si segnala l’introduzione dell’obbligo di una specifica etichettatura nutrizionale frontale (FoP), che deve essere apposta sul fronte delle confezioni dei prodotti alimentari che contengono alti livelli di grassi (saturi e trans), sodio, zuccheri e calorie ( i cosiddetti “HFSS” -high in Fats, Sugar and Sodium).

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    Le origini della riforma

    Le ragioni della normativa

    La situazione messicana

    Da anni l’Unicef e altre agenzie internazionali che si occupano di salute pubblica denunciano il dilagare in Messico, in particolare tra i più giovani, dell’obesità, del sovrappeso e delle malattie a queste correlate (diabete, intestino grasso, tumori…): nel Paese, infatti, secondo alcune stime, più di un giovane su tre avrebbe un peso superiore alla norma e la causa sarebbe da ricercare, nella maggior parte dei casi, nell’abuso del cosiddetto “cibo spazzatura” (bevande zuccherate, snack ipercalorici fuori pasto…).

    La riforma

    La riforma in esame è frutto del progetto #etiquetamosclarosYa!, portato avanti da istituti d’istruzione, agenzie internazionali, centri di ricerca e associazioni professionali. L’obiettivo è quello di stabilire parametri precisi, tali da rendere chiari e attendibili le informazioni contenute sull’etichetta di un prodotto preconfezionato, e permettere al consumatore finale di essere messo in guardia in merito a eventuali rischi per la propria salute.

    Un piano articolato

    La riforma della normativa NOM-051 non rappresenta un caso isolato: infatti, negli ultimi anni, già altri Paesi dell’America latina, come Uruguay, Cile, Perù ed Ecuador, ritenendo che le avvertenze nutrizionali possano costituire un valido strumento per contrastare stili alimentari scorretti, sono intervenuti approvando normative abbastanza simili.

    Lo stesso Messico, da qualche tempo, per lottare contro il sovrappeso e l’obesità infantili, sta dando vita ad un’articolata legislazione in questa direzione: nel 2014, infatti, è stata approvata una contestata tassa sugli zuccheri, recentemente adottata anche nel nostro Paese (la famigerata Sugar tax).

    Si tratta di provvedimenti che, se da un lato, proteggono la salute dei cittadini, dall’altro, possono causare severi danni al mercato alimentare e, quindi, sono costantemente avversati dai produttori nazionali e stranieri.

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      L’iter

      La Norma Oficial Mexicana

      Il Governo messicano ha deciso di intervenire con una norma di grado secondario, la Norma Oficial, ritenendo che spetti all’Esecutivo “fornire i mezzi che siano necessari per garantire che i prodotti messi in commercio nel territorio nazionale contengano i requisiti necessari per assicurare l’informazione commerciale per un’effettiva protezione del consumatore” (punto 1 della normativa).

      Approvazione e pubblicazione del Regolamento Nom 051

      Il 4 ottobre 2019 il Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE) e il Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS) hanno approvato la pubblicazione del progetto di modifica del regolamento NOM-51 del 2010 sull’etichettatura degli alimenti e delle bevande analcoliche. Il progetto è stato poi pubblicato nel Diario Oficial il successivo 11 ottobre. Per sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del Progetto, gli interessati hanno potuto presentare commentari in merito alle nuove disposizioni.

      La normativa Nom 051 è stata approvata il 24 gennaio 2020 dal CCONNSE e dal CCNNRFS. Il testo definitivo è poi stato firmato e pubblicato sul Diario Oficial il successivo 27 Marzo.

      Il progetto è stato accompagnato da numerose critiche, sopratutto da parte di alcune organizzazioni professionali. In tale contesto, anche alcune ambasciate europee (fra cui quella italiana) sono intervenute presso il Governo locale per tentare di giungere a delle soluzioni di compromesso, tali da non disincentivare le importazioni di prodotti alimentari nel Paese.

      Entrata in vigore

      Il Regolamento Nom 051 è entrato in vigore il 31 ottobre 2020. Tuttavia, per permettere ai produttori e agli importatori di adeguarsi al nuovo regolamento, il Governo ha previsto numerose disposizioni transitorie, che hanno ritardato l’entrata in vigore di alcune disposizioni.

      Il contenuto del Regolamento Nom 051 sull’etichettatura degli alimenti in Messico

      Il campo di applicazione

      La norma mira a stabilire le informazioni di natura commerciale e sanitaria che deve prevedere l’etichettatura degli alimenti in Messico. Si tratta dei prodotti confezionati destinati al consumatore finale, e commercializzati nel territorio messicano (punto 1). È irrilevante il fatto che la produzione avvenga in Messico o all’estero.

      Eccezioni per l’etichettatura degli alimenti in Messico

      Non ogni alimento venduto in Messico è sottoposto alla normativa: il Governo ha infatti previsto alcune eccezioni. In via preliminare, è da escludersi l’applicazione della normativa a cibi e bevande non alcoliche venute sfuse (punto 1 c); stesso discorso anche per prodotti non pre-confezionati, ma imballati direttamente nel punto vendita (punto 1 c). Ulteriori eccezioni possono essere previste da altre Norme ufficiali (punto 1 a) e dall’Autorità competente in materia (punto 1 d).

      Nome e denominazione dei prodotti preconfezionati (4.2.1)

      Il Regolamento Nom 051 sull’ etichettatura degli alimenti in Messico prevede che la denominazione del prodotto deve figurare sulla superficie principale di esposizione; deve inoltre essere parallela alla base e in grassetto. È possibile associare alla denominazione parole o frasi per permettere al consumatore di non cadere in errore. La denominazione deve corrispondere a quella prevista da altre Norme ufficiali o da ordinamenti giuridici specifici; in assenza di questi, deve essere utilizzato il nome di uso comune, la descrizione del prodotto o la norma del dex Alimetarius pertinente.

      Inoltre, nei cosiddetti “productos imitaciòn”, ovvero prodotti che ne imitano altri la cui denominazione d’origine o l’indicazione geografica è protetta in altri Paesi, non è più possibile inserite l’espressione “tipo” (tipo parmigiano, tipo bufala campana…), che deve essere sostituita dalla parola “IMITACION”, scritta in grassetto, maiuscolo, prima della denominazione. Si tratta di una disposizione figlia degli accordi commerciali tra Messico e Unione Europea. In ogni caso, non è possibile inserire la parola “IMITACION” in prodotti IGP o DOP protetti dallo Stato messicano.

      La lista degli ingredienti (4.2.2)

      Tutti i prodotti preconfezionati venduti singolarmente sul mercato messicano devono prevedere, nell’etichetta, la lista degli ingredienti (4.2.2.). L’unica deroga a tale disposizione è costituita dal caso di alimenti composti da un unico ingrediente, a cui non è stato aggiunto nessun additivo.

      Nell’etichetta di un prodotto devono essere indicati anche gli ingredienti composti e il loro contenuto, segnalato tra parentesi in ordine decrescente di quantità, a meno che l’ingrediente composto non costituisca meno del 5% del prodotto finale.

      L’acqua deve essere indicata fra gli ingredienti, sempre che questa non sia, a sua volta, parte di un ingrediente composto.

      All’interno della lista, gli zuccheri aggiunti devono essere enunciati raggruppanti, e anteponendo l’espressione “zuccheri aggiunti” alla lista, fra parentesi, di tutti gli zuccheri aggiunti al prodotto, elencati in ordine quantitativo decrescente.

      Devono poi essere segnalati tutti gli ingredienti o additivi che possono generare ipersensibilità, intolleranze o allergie nel consumatore.

      Per permettere una maggiore comprensibilità della composizione del prodotto da parte del consumatore finale, il più delle volte non esperto di chimica, gli ingredienti non devono essere indicati in etichetta con il loro nome scientifico, ma, se possibile, con quello comune.

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        Indicazioni nutrizionali (4.5)

        L’etichetta deve obbligatoriamente prevedere (punto 4.5) le indicazioni nutrizionali del prodotto preconfezionati. È composta:

        -dalla dichiarazione nutrizionale;

        -dall’informazione nutrizionale complementare.

        Dichiarazione nutrizionale (4.5.2)

        L’etichetta deve necessariamente prevedere le seguente indicazioni:

        -il contenuto di energia;

        -la quantità di proteine;

        -la quantità di carboidrati (specificando la quantità di zuccheri e zuccheri aggiunti);

        -la quantità di grassi (specificando la quantità di grassi saturi e trans);

        -la quantità di fibre;

        -la quantità di sodio;

        -la quantità di qualunque nutrimento per il quale si effettua una dichiarazione di proprietà;

        -la quantità di qualunque altro nutrimento che si ritiene importante, regolato dagli ordinamenti giuridici applicabili.

        Non è obbligatoria la dichiarazione nutrizionale nei seguenti casi (sempre che l’etichetta non abbia previsto alcuna dichiarazione di proprietà nutritive e salutari):

        -prodotti che includano un solo ingrediente;

        -erbe;

        -derivati del caffè che non contengano altri ingredienti o aromi;

        -infusi di erbe, tè senza zuccheri aggiunti;

        -acqua;

        -aceto;

        -prodotti con una superficie inferiore a 78 cm2 (in questo caso è però necessario che sull’etichetta sia riportato un numero telefonico o un indirizzo web che permetta al consumatore di ottenere informazioni in merito alla dichiarazione nutrizionale).

        La dichiarazione nutrizionale deve essere presentata presso le unità che fanno parte del Sistema General de Unidades de Medida, ai sensi della NOM-008-SCFI-2002.

        Informazione nutrizionale complementare (punto 4.5.3)

        È necessario includere l’informazione nutrizionale complementare sull’etichetta dei prodotti preconfezionati che contengono:

        -additivi (zuccheri liberi, grassi o sodio)

        -e nei quali il valore di energia, la quantità di zuccheri liberi, di grassi saturi e trans e di sodio che eccedono le soglie previste dalla seguente tabella

        Etichettatura degli alimenti in Messico – Il sistema di etichettatura frontale (4.5.3.4)

        La principale novità introdotta con la Riforma consiste nel sistema di etichettatura frontale, definito dal punto 3.47 come “il sistema di informazione posto sulla superficie principale di esibizione, nel quale si mostra in maniera veritiera, diretta, chiara, semplice quando un prodotto preconfezionato presenta un contenuto eccessivo di energia, nutrimenti critici e ingredienti che rappresentano un rischio per la salute se assunti in dosi eccessive, e che comprende i pittogrammi e le diciture descritte ai numeri 7.1.3 e 7.1.4”. Il sistema di etichettatura frontale ha infatti il compito di avvertire “in maniera chiara e veritiera” riguardo al contenuto di “alimenti critici e ingredienti che rappresentano rischi per la salute”, se assunti in quantità eccessive (punto 1).

        Il sistema di etichettatura frontale comprende l’informazione nutrizionale complementare (i pittogrammi) e le diciture specifiche.

        I pittogrammi specifici (4.5.3.4.1)

        I pittogrammi specifici devono figurare nell’etichetta dei prodotti preconfezionati (punto 4.5.3)

        1. a cui siano stati aggiunti zuccheri liberi, grassi o sodio

        2. e in cui il valore di energia, la quantità di zuccheri, di grassi (saturi e/o trans) e di sodio superino il livelli previsti dalla seguente tabella prevista al punto 4.5.3.

        Nel caso poi di prodotti che, per essere consumati, devono subire una successiva preparazione da parte del consumatore finale, è necessario considerare i valori presenti nell’alimento pronto per essere consumato, preparato seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta.

        Non tutti i prodotti confezionati sono sottoposti alle norme sull’etichettatura frontale: infatti il punto 4.5.3.3 cita una serie di alimenti che ne sono esenti

        -Farine e cereali;

        -Sale iodato e sale iodato e fluorato;

        -Miele e zucchero;

        -Oli e grassi animali;

        -Oli vegetali;

        -Alimenti per lattanti, alimenti per lattanti per necessità particolari e alimenti di proseguimento;

        -Alimenti e bevande per lattanti e bambini piccoli, caratterizzati da specifiche nutrizionali per uno o più dei seguenti nutrienti: grassi, zucchero e sodio;

        -prodotti che includano un solo ingrediente;

        -erbe;

        -derivati del caffè che non contengano altri ingredienti o aromi;

        -infusi di erbe, tè senza zuccheri aggiunti;

        -acqua;

        -aceto.

        -Le confezioni di piccole dimensioni

        Qualora le confezioni abbiano una superficie frontale inferiore o uguale a 40 cm2, sono previste varianti nei simboli nutrizionali. In particolare, i simboli da applicare saranno pittogrammi con il numero corrispondente alla quantità di nutrimenti critici superiori alle soglie previste dalla normativa.

        Diciture particolari (7)

        Oltre ai pittogrammi, il sistema di etichettatura frontale comprende anche le diciture precauzionali utilizzate nel caso al prodotto siano stati aggiunti edulcoranti o caffeina.

        -Edulcoranti (7.1.3)

        nel caso in cui al prodotto siano stati aggiunti edulcoranti, è necessario inserire la dicitura precauzionale frontale in lettere maiuscole “CONTIENE EDULCORANTES, NON RECOMENDABLE EN NINOS”

        -Caffeina (7.1.4)

        Stesso discorso per la caffeina aggiunta “in qualunque quantità”: deve essere inserita la dicitura “CONTIENE CAFEìNA, NO RECOMENDABLE EN NINOS”

        Le fasi di attuazione

        L’art. 2 delle disposizioni transitorie del Nom 051 prevede che l’attuazione della norme relative alle informazioni nutrizionali complementari, si articolerà in tre diverse fasi (su di un arco temporale di 5 anni), descritte dal secondo articolo transitorio del regolamento. Gli effetti negativi che tale normativa dovrebbe avere sull’economica e le pressioni da parte dei gruppi industriali hanno infatti suggerito un’attuazione progressiva del regolamento, con soglie graduali.

        -Fase 1

        Nei primi tre anni dall’entrata in vigore della normativa Nom 051 (1 ottobre 2020 – 30 settembre 2023), il produttore deve calcolare se il proprio prodotto supera le soglie critiche stabilite dal regolamento, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

        a) Nei prodotti a cui vengono aggiunti zuccheri, devono essere valutati come parametri la quantità di zucchero e il numero delle calorie presenti.

        b) I prodotti contenti grassi saturi e grassi trans sono valutati in base alla quantità di grassi saturi e grassi trans tradotti in energia.

        c) I prodotti contenenti sodio sono valutati esclusivamente in base alla quantità di sodio presente nell’alimento.

        In particolare

        -Fase 2

        A partire dal 1 ottobre 2023 e fino al 30 settembre 2025, gli elementi da valutare resteranno sempre gli stessi. A variare saranno solamente le soglie critiche. In particolare:

        -Fase 3

        Con la terza fase, a partire dal primo ottobre 2025, si verificherà la piena attuazione della normativa e i parametri da tenere in considerazione, per valutare la necessità o meno di inserire pittogrammi sulle confezioni dei prodotti alimentari, saranno quelli definitivi, previste dal punto 4.5.3.

        Ubicazione (4.5.3.4.6)

        I pittogrammi devono essere collocati nell’angolo superiore destro della superficie principale di esibizione.

        Qualora, sullo stesso prodotto, insistano più marchi riguardanti prodotti critici, è necessario seguire, da sinistra a destra, il seguente ordine: exceso calorias, exceso azùcares, exceso grasas saturadas, exceso grasas trans, exceso sodio.

        Anche le diciture specifiche dovranno essere inserite nell’angolo superiore destro della superficie principale di esibizione. In caso di prodotto in cui debbano essere inseriti sia pittogrammi sia diciture specifiche, quest’ultime dovranno essere collocate sotto i primi.

        In caso di imballaggi multipli di prodotti, non è necessario che ogni singolo prodotto (da solo non vendibile) contenga i marchi e le diciture prescritti: tali segni dovranno necessariamente comparire solo nell’imballaggio esterno della confezione. È comunque necessario che sul singolo prodotto sia riportata la scritta “non vendibile singolarmente”.

        Nei prodotti con una superficie principale di esibizione inferiore a 60 cm2 i pittogrammi specifici possono essere collocati in qualunque area di tale superficie.

        Le etichette adesive (art. 3 disposizioni transitorie)

        Per conformarsi alla disciplina del Regolamento Nom 051, i produttori (messicani e stranieri) possono fare ricorso all’utilizzo di stickers applicati sulle confezioni. Tali etichette devono, in ogni caso rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa (artt. 4.5.3.4.-4.5..3.7. e 7.1.3 e 7.1.4 e appendice normativa A del Regolamento).

        A prevederlo espressamente è il terzo articolo transitorio del Nom 051: si tratta, infatti, di un regime transitorio, non più applicabile dopo il 31 marzo 2021. Dal primo aprile prossimo, infatti, per i produttori scatterà l’obbligo di immettere sul mercato prodotti imballati con l’etichettatura frontale già incorporata.

        Si tratta di una norma che, inevitabilmente, porterà danno ad aziende che non producono direttamente nel Paese, e, in particolare, per coloro che non esportano in Messico grandi quantità di merci.

        Informazioni supplementari per l’ etichettatura degli alimenti in Messico

        Devono inoltre essere indicati il nome, la denominazione (o ragione sociale) e il domicilio fiscale del responsabile della produzione (punto 4.2.4.1.).

        Se necessarie, l’etichetta deve specificare le modalità di utilizzo del prodotto.

        Possono inoltre essere incluse informazioni addizionali o rappresentazioni grafiche, sempre che queste non siano in contraddizione con i requisiti obbligatori previsti dalla normativa in esame. Possono, ad esempio, essere inserite informazioni o rappresentazioni in merito al fatto che l’imballaggio, in cui il prodotto è confezionato, non costituisce un pericolo per l’ambiente.

        Le altre novità

        Dicitura attestante proprietà particolari (punto 6.2)

        La normativa permette di affermare sull’etichetta del prodotto:

        -che un alimento ha acquisito uno speciale valore nutritivo, in seguito all’addizione di un nutrimento specifico (vitamine, minerali, amminoacidi), o ha acquisito qualità nutrizionali particolari, in seguito all’omissione o riduzione di un nutrimento, se tale affermazione si fonda su considerazioni nutrizionali e l’operazione di addizione o riduzione/omissione è permessa dall’ordinamento giuridico.

        -che un alimento è “organico”, “ecologico”, “biologico” se sono rispettati i requisiti previsti dalle norme competenti in materia.

        -che il prodotto dispone di caratteristiche speciali quando tutti i prodotti di quel tipo possiedono tali caratteristiche, se questo fatto è evidente nella dichiarazione di proprietà.

        -che nel prodotto manca o non è stato inserito una determinata sostanza, sempre che tale affermazione sia vera e che la sostanza non sia soggetta a requisiti specifici da nessuna norma, sia una di quelle che i consumatori si aspettano di trovare all’interno dell’alimento, non sia stata sostituita da un’altra che conferisca all’alimento caratteristiche equivalenti (a meno che la sostituzione non sia dichiarata esplicitamente nella stessa maniera) sia un alimento in cui la presenza o la cui presenza addizione sia permessa.

        -che il prodotto è conforme ad una particolare preparazione rituale o religiosa (Halal, Kosher…), sempre che tale affermazione sia veritiera e indipendentemente dalla presenza di pittogrammi di avvertimento.

        Il divieto di indicazioni salutistiche (punto 6.3)

        Dal prossimo primo aprile, sarà proibito inserire indicazioni salutistiche in tutti i prodotti che presentano almeno un pittogramma di avvertimento. Rimane comunque possibile inserire indicazioni nutrizionali, purché queste non siano riferite a nutrienti critici eccedenti le soglie previste.

        Pittogrammi e diciture di raccomandazione (4.1.4)

        Il punto 4.1.4 ammette la possibilità di inserire, sulla confezione del prodotto, pittogrammi e diciture di raccomandazione o riconoscimento da parte di organizzazioni e associazioni professionali. É tuttavia richiesto il rispetto di tre condizioni:

        -la presenza di documentazione appropriata che supporti la raccomandazione o il riconoscimento “con evidenza scientifica, obiettiva e attendibile”, rispettando quando stabilito dall’art. 32 della Ley Federal de Protección al Consumidor.

        -il prodotto non deve superare le soglie critiche per quanto riguarda uno o più nutrimenti aggiunti (zuccheri, grassi – saturi e trans – e sodio).

        -deve essere specificata la popolazione bersaglio, indicando una condizione sanitaria specifica.

        L’art. 5 delle disposizioni transitorie ha affidato alla Procudarìa Federal del Consumidor di deliberare, prima del primo ottobre 2020, il compito di redigere le linee guida per registrazione e il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni professionali che possono emettere merchi e diciture di raccomandazione.

        Eliminazione delle mascotte pubblicitarie (4.1.5)

        Il punto 4.1.5 stabilisce che le confezioni dei prodotti che mostrano uno o più segni di avvertimento non possono contenere (o fare riferimento a) “personaggi infantili, animazioni, cartoni animati celebrità, sportivi o mascotte, mascotte, elementi interattivi come videogiochi”. La disposizione entrerà in vigore il primo aprile 2021 (art. 4 transitorio).

        L’obiettivo, comune a tutto il regolamento, è chiaramente quello di disincentivare il consumo di cibo spazzatura da parte dei bambini, maggiormente attratti da simili illustrazioni.

        Procedura per la valutazione di conformità (9)

        Il produttore, ancora prima dell’ etichettatura degli alimenti in Messico, può decidere, spontaneamente, di sottoporre i proprio prodotto a valutazione di conformità alla normativa in esame. In questo caso, la valutazione sarà effettuata da un’unità di verifica (unitad de verificaciòn), una persona fisica o morale accreditata ai sensi della Ley Federal sobre Metrologìa y Normalizaciòn. In caso di esito positivo, l’ unitad de verificaciòn rilascia la costancia de conformidad o il dictamen de cumplimiento de informaciòn commercial.

        Etichettatura degli alimenti in Messico: La lingua (4.8)

        Le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate sul prodotto preconfezionato devono essere espresse in spagnolo. Se viene utilizzata un’altra lingua, deve comunque essere accompagnata dalla versione in spagnolo.

        Le informazioni facoltative (presentazione del prodotto, rappresentazione grafica addizionale…) possono essere espresse in altre lingue diverse dallo spagnolo.

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