Agente e concorrenza sleale: quando è illecita
Agente e concorrenza sleale: quando è illecita
Agente e concorrenza sleale: quando è illecita – Lo sviamento di clientela – L’agente ‘ruba’ la clientela
Agente e concorrenza sleale: quando l’agente ‘ruba’ la clientela
In linea generale la concorrenza è libera. Quando un agente interrompe il proprio rapporto lavorativo con un’azienda, può (naturalmente ove non vincolato da un patto di non concorrenza) anche accadere che alcuni clienti dell’azienda lo “seguano” e vengano “dirottati” verso la nuova azienda ove l’agente si è trasferito.
La giurisprudenza suole anche ritenere un bene per il mercato il fatto che la concorrenza sia il più libera possibile, sul presupposto che tale libertà crei condizioni di mercato più eque, a vantaggio del pubblico dei consumatori. E’ chiaro però che non sempre la situazione concreta si mantiene entro tali canoni, e si può configurare una situazione nella quale l’agente ‘ruba’ la clientela.
Agente e concorrenza sleale: i limiti da non oltrepassare
La giurisprudenza tende a ritenere che anche i princìpi di libertà di concorrenza non possano consentire una serie di comportamenti che vanno considerati comunque slealmente concorrenziali e che rendono quindi illecito lo sviamento di clientela che in questo modo si determina.
A titolo meramente esemplificativo, si pensi, infatti alle seguenti ipotesi:
- l’impiego, da parte dell’agente, di dati commerciali ed industriali segreti dell’azienda ex preponente (Trib. Roma, 16.12.2021);
- la sottrazione di liste clienti (Trib. Vicenza, 11 febbraio 2020);
La soglia della “normale tollerabilità”: cosa è lecito e cosa non lo è
Per fornire una soluzione di massima a questo problema sembra opportuno fare riferimento agli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza.
“il passaggio di alcuni clienti da un’azienda all’altra insieme all’agente può essere fisiologico“
Ad esempio, la recentissima Trib. Milano, 1.2.2022, afferma quanto segue: “sebbene i clienti siano certamente patrimonio della società preponente, purtuttavia, il rapporto personale tra cliente e agente consente di ritenere fisiologico il fatto che un certo numero di clienti possa seguire l’agente nel cambio dei suoi rapporti con la Società; dunque, la fisiologia del passaggio, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo. Ancora, l’illiceità dell’intervento sulla clientela da parte dello stornante si può apprezzare anche in via indiziaria ove vi sia prova, sia dell’impiego d’informazioni riservate, che l’ex agente -cessato il rapporto di mandato -non può utilizzare in maniera sistematica al di là di singoli rapporti di conoscenza diretta o di rapporti pregressi a quello con la Società; sia di una sollecitazione diretta degli ex agenti presso la clientela, che si convertano ad esempio in comunicazioni d’interruzione dei rapporti con lo stornato“.
EST MODUS IN REBUS
Quindi, anche sulla base di quanto affermato dalla pronuncia ora riportata, e da altre che esprimono orientamento conforme, sembra potersi giungere alle seguenti conclusioni:
- il passaggio di alcuni clienti da un’azienda all’altra può non integrare necessariamente concorrenza sleale, potendo anzi essere fisiologico un passaggio dovuto a ragioni squisitamente fiduciarie.
- Diviene invece illecito laddove vi sia un vero e proprio intento sottrattivo, che può essere confermato anche dalla commissione, da parte dell’agente, di illeciti ulteriori (dalla sottrazione di materiale aziendale oggetto di segreto industriale o commerciale, o know how, fino alla denigrazione dell’ex azienda, o alla presentazione della nuova azienda come “il prosieguo” della precedente, etc.).
In ogni caso è evidente che in fattispecie delicate come questa rivestono rilevanza essenziale “quantità” e “qualità” delle prove che si possono fornire al Giudice.
Agente e concorrenza sleale: come possiamo aiutarti
Abbiamo un ventennio di esperienza nel campo della tutela dalla concorrenza sleale contro lo sviamento di clientela, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di accoglimento (a tutela dei diritti dei clienti lesi dalla contraffazione) o anche di rigetto delle pretese avversarie, quando illegittime. Verifica, per esempio:
- Trib. Genova, 22 dicembre 2022;
- Trib. Bologna, 10 maggio 2022;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021: vietato d’urgenza l’impiego abusivo di un marchio d’impresa insieme ad altro materiale protetto da privativa d’autore;
- Trib. Ancona, 24 marzo 2020: ordinata ad un ex franchisee la cessazione dell’uso non autorizzato del marchio dell’ex franchisor;
- Trib. Genova, 7 settembre 2018: inibito l’uso abusivo di un marchio altrui come “parola chiave” su Google Adwords;
- Trib. Napoli, 3 maggio 2018: inibito d’urgenza l’utilizzo commerciale abusivo, anche su internet, del marchio d’impresa della ricorrente;
- Trib. Firenze, 3 gennaio 2018: ordine di cessazione urgente dell’uso non autorizzato di un marchio.
Agente e concorrenza sleale – Devi fermare la concorrenza sleale? Contattaci subito 051.19901374
Oppure scrivici da qui