Concorrenza sleale e comunicato stampa: quando è diffamazione

Concorrenza sleale e comunicato stampa: quando è diffamazione – La diffamazione del concorrente – Diffamazione e concorrenza sleale

di Giovanni Adamo

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Concorrenza sleale e comunicato stampa: quando è diffamazione

Il Tribunale di Milano si pronuncia con un’interessante Sentenza del 3 febbraio 2022 in materia di concorrenza sleale e comunicato stampa, contenente una serie di riflessioni utili a stabilire quando un comunicato stampa su un concorrente integra un’ipotesi di diffamazione e concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c..

La diffamazione del concorrente – Concorrenza sleale per denigrazione ex art. 2598, n. 2, c.c.

A tenore dell’art. 2598 c.c., n. 2, “Compie atti di concorrenza sleale chiunque… diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito“.

La norma è stata applicata in più ipotesi, ad esempio nel caso di:

  • comunicati diffusi da un impresa nei quali si affermi, difformemente dal vero, che le proprie pretese siano state riconosciute legittime dall’Autorità Giudiziaria (Trib. Venezia, 21.3.2007);
  • diffusione di notizie sulla (mancanza di) solidità patrimoniale di un’impresa;
  • la diffusione di notizie idonee a formare un falso convincimento nei consumatori circa pretesi difetti dei prodotti di un concorrente.

La Sentenza del Tribunale di Milano del 2.2.2022: concorrenza sleale e comunicato stampa

Nel caso trattato dal Tribunale di Milano la vicenda originava da un comunicato stampa di un’impresa che dava atto dell’esistenza di una serie di procedimenti, anche in sede penale, che vedevano opposte le due imprese concorrenti.

La diffamazione del concorrente: quando è concorrenza sleale

la Cassazione ritiene applicabile ai comunicati stampa i generali principi in tema di diffamazione: verità, continenza ed interesse pubblico

Il Tribunale di Milano ha ricordato, correttamente, che “la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabili ai comunicati stampa, anche emessi da enti pubblici, i più generali principi in tema di diffamazione – riguardanti, in particolare, la verità della dichiarazione, “l’esimente, anche putativa, dell’esercizio del diritto di cronaca” e il requisito della continenza -, affermando tra l’altro l’esigenza di tener conto del “rapporto di interazione tra testo e contesto”.

Sulla base di tali principi, pertanto, ha escluso che il comunicato stampa in questione dovesse essere ritenuto illecito, “tenuto conto della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza delle relative vicende, derivante dalla natura e dall’ambito di operatività delle convenute, così come descritto dalla stessa attrice; della mancanza di un’espressa menzione dei nomi dei soggetti coinvolti, p; del fatto che l’illiceità penale delle condotte è prospettata con riferimento” ad una terza persona.

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