Concorrenza sleale per imitazione servile: fermare i concorrenti se copiano
Concorrenza sleale per imitazione servile – Fermare i concorrenti se copiano – Come agire contro i concorrenti che copiano i prodotti
Un team dello Studio ha ottenuto un’Ordinanza avanti il TRIBUNALE DI VENEZIA in materia di concorrenza sleale per imitazione servile.
Concorrenza sleale per imitazione servile – Fermare i concorrenti se copiano
I Giudici veneziani si sono pronunciati, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., su una fattispecie imitativa di arredi per farmacia, a seguito della impugnazione, da parte della reclamante, di una precedente ordinanza cautelare di inibitoria alla commercializzazione ex art. 700 c.p.c.. L’ordinanza cautelare impugnata, in particolare, inibiva alla allora resistente, ed oggi reclamante, la commercializzazione di svariate linee di arredi per farmacia, sul presupposto della natura contraffattoria ed imitativa non solo delle menzionate linee di arredo, ma, più complessivamente, delle “idee” poste alla base della realizzazione delle stesse, e delle “atmosfere” che attraverso di esse l’impresa allora ricorrente intendeva creare.
Concorrenza sleale per imitazione servile: le statuizioni del Tribunale
Il Collegio ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale, fra l’altro, poiché “parte reclamante si è limitata ad allegare l’asserita esistenza di elementi di generica differenziazione tra la “xxx” circolare e i retro banchi a quadri, peraltro senza neppure supportare l’allegazione con una produzione fotografica comparativa dei prodotti”…
Rilevava, ancora, il Tribunale di Venezia, che “né assumono rilievo le generiche doglianze svolte dalla reclamante in relazione ai singoli prodotti, ovvero all’asserita mancanza did istintività degli arredi per farmacia, tenuto conto che il provvedimento impugnato risulta fondato non solo sul rilievo di singole condotte contraffattive, ma altresì sul rilievo della ravvisata sussistenza di un comportamento concorrenzialmente scorretto, anche a prescindere dalla violazione e contraffazione di privative industriali, consistente nell’attività parassitaria e comunque non conforme ai principi di correttezza professionale“.
Le conclusioni
In buona sostanza, ed in sintesi, il Tribunale riteneva sussistente la slealtà concorrenziale non in relazione al singolo prodotto contestato ed oggetto di contraffazione, bensì alla complessiva attività ed alle complessive “atmosfere” create dalla reclamata.
Concludeva, il Tribunale, rigettando integralmente il reclamo e per l’effetto confermando integralmente l’ordinanza del 30 giugno 2017.
Come agire contro i concorrenti che copiano i prodotti?
Abbiamo vent’anni di esperienza in materia di tutela dalla concorrenza sleale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti a tutela delle imprese vittime di slealtà concorrenziale.
Di seguito alcuni nostri casi:
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022: riproduzione abusiva di materiale cinematografico da parte di un concorrente;
- Trib. Genova, 7 settembre 2018: uso abusivo del marchio altrui da parte di un concorrente su Google Adwords;
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