Internet e pratiche commerciali scorrette

Internet e pratiche commerciali scorrette on line – Vendite on line e pratiche commerciali scorrette: le sanzioni – Scorrettezze su internet

Giovanni Adamo

CONTATTACI SUBITO

Internet e pratiche commerciali scorrette

LAntitrust si è recentemente pronunciata in merito al procedimento PS11457 relativo ad alcune condotte integranti pratiche commerciali scorrette on line.

Scorrettezze su internet – Il caso

Il procedimento ha riguardato due diverse condotte poste in essere da un professionista sul sito internet della propria ditta, avente ad oggetto l’offerta di servizi nell’ambito di visure certificati.

In modo particolare, la prima pratica consisteva nell’offerta, previo pagamento, dei servizi di visura della Centrale Rischi Banca d’Italia. Il servizio, in esame, era reclamizzato in modo tale da apparire come l’unica soluzione per ottenere tale visura online, senza la necessità, cioè, di recarsi fisicamente negli uffici della Banca d’Italia. Questa informazione, però, a parere dell’AGCM non appariva vera, essendo difatti possibile fare richiesta sul sito ufficiale della stessa tramite mezzi quali la PEC, l’email o FAX, oltre alla modalità classica.

La seconda condotta consisteva nel pubblicizzare un numero di telefono per l’assistenza clienti, con modalità tali da farlo apparire, falsamente, gratuito. Nello specifico il numero era accompagnato da un’icona di colore verde raffigurante una cornetta telefonica e dalla scritta di uguale colore “ Assistenza ai clienti”. Anche in questo caso, l’informazione era falsa, trattandosi di un numero geografico soggetto a tariffazione ordinaria.

Le pratiche commerciali scorrette on line – Le norme violate

L’AGCM ha ritenuto, in merito alla prima pratica, violato l’art. 21, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, il quale così recita:

E’ considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e’ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e’ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

b)le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”.

Mentre in relazione alla seconda condotta ha riscontrato la violazione ulteriore della lettera d) dello stesso articolo riguardante l’ipotesi in cui l’ingannevolezza verta su: “ il prezzo o il modo in cui questo e’ calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo”.

Pratiche commerciali scorrette: le sanzioni

L’Autorità, infine, accertate le già citate violazioni, ha vietato la diffusione e la reiterazione delle due pratiche ed ha irrogato due distinte sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 10.000,00.

Hai bisogno di aiuto? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui