Tra diffamazione e diritto di critica

Tra diffamazione e diritto di critica – Nuova Sentenza del Tribunale di Milano

Giovanni Adamo

Tra diffamazione e diritto di critica – Con sentenza del 4 dicembre 2019, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sul reato di diffamazione e sul rapporto tra diffamazione e diritto di critica.

Il reato di diffamazione ex art. 595 c.p

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampao con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Non sempre, però, una notizia lesiva dell’onore integra il reato di diffamazione.

Al fine di bilanciare il diritto di cronaca e criticaex art. 21 Cost.e la protezione del diritto all’onore del soggetto offeso, il giudice di legittimità ha, da tempo, definito tre condizioni affinchè ci si possa appellare alla scriminante del diritto di cronaca.

I tre requisiti consistono in:

a)verità oggettiva(o anche putativa purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);

b)pertinenza(e cioè la sussistenza di un interesse pubblico all’informazione);

c)continenza(la forma civile dell’esposizione dei fatti.)

Il caso

Il Tribunale di Milano ha condannato un famoso cantante italiano e il direttore di una conosciuta testata giornalistica al risarcimento danni di un magistrato del Tar del Veneto, a causa di un articolo diffamante pubblicato sullo stesso giornale.

Il cantante, pronunciandosi su un fatto di cronaca realmente accaduto, aveva utilizzato insulti del tutto gratuiti accompagnati da accuse generiche ed invettive nei confronti del Collegio.

Tra diffamazione e diritto di critica – Liceità e illiceità

Il Tribunale, seppur ravvisando, l’interesse pubblico dei lettori di quel determinato quotidiano alle opinioni del cantante, e non meno la veridicità dell’evento oggetto di critiche, ha però rilevato la mancanza del terzo requisito, ovvero quello della continenza, nell’esposizione e nella rappresentazione formale dell’articolo.

Lo scritto, infatti, non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire e deve essere improntato all’obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, evitando forme di offese indiretta(Cass. 18/10/1984 n.5259).

Pertanto, non riconoscendo gli estremi per la scriminante del diritto di cronaca e critica,il Tribunale ha ritenuto ingiustificata la lesione alla reputazione del magistrato, pronunciandosi per il risarcimento dei danni e per la pubblicazione della sentenza sullo stesso quotidiano.

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