Iscrizione CAI illegittima senza preavviso

Iscrizione cai illegittima senza preavviso – Obbligatorio il preavviso per iscrivere al CAI – CAI: la revoca va preavvisata al cliente

Giovanni Adamo

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Iscrizione CAI illegittima senza preavviso

Il Tribunale di Salerno con Ordinanza dell’1 dicembre 2019 si è pronunciato in merito ad una iscrizione CAI illegittima senza preavviso.

Il Tribunale ha in particolare valutato come obbligatorio il preavviso per iscrivere al CAI: la revoca va preavvisata al cliente.

Lo strumento giuridico: il ricorso ex art. 700 cpc

Il Tribunale ha, innanzitutto, affermato la piena validità del ricorso ex art. 700 cpc quale strumento di tutela per lesioni derivanti dalla (potenzialmente) illegittima iscrizione di un soggetto alla Centrale di Allarme Interbancaria (non sussistendo nella specie, una tutela cautelare tipica).

Indagando circa la sussistenza, nel caso di specie, dei due presupposti essenziali ai fini dell’ottenimento di una forma di tutela d’urgenza, ossia “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, il Tribunale affermato i seguenti principi.

Per il fumus boni iuris: obbligatorio il preavviso per iscrivere al CAI

In merito al primo dei presupposti sopra richiamati, ossia il fumus boni iuris, quale “verosomiglianza” della esistenza del diritto da tutelare, il Tribunale ha richiamato all’art. 10-ter della Legge n.386/1990. Tale norma afferma:“Prima della revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento,gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della cartache: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sarà revocata l’autorizzazione all’utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell’archivio di cui al precedente art. 10-bis […] La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata all’indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e può essere resa in via autonoma o unitamente all’invio di altre comunicazioni”.

CAI: la revoca va preavvisata al cliente

Il preavviso di revoca dell’autorizzazione all’uso delle carte di pagamento e la revoca stessa (necessariamente precedenti alla segnalazione in CAI da parte della banca), secondo quanto affermato dal Tribunale di Salerno,devono essere comunicati al cliente con modalità idonee a consentirne la conoscenza o la conoscibilità.

Per quanto riguarda invece il periculum in mora, ulteriore “presupposto” necessario ai fini dell’accoglimento dell’istanza cautelare (e da intendersi quale “urgenza di tutela” incompatibile con i tempi previsti per la tutela ordinaria del diritto), il Tribunale ha affermato come in caso di legittima segnalazione in CAI, il danno per il soggetto segnalato non sia in re ipsa (ossia insito nello stesso evento di danno), piuttosto, da provare ex art. 2697. La conseguenza è che il ricorrente dovrà provare la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile che legittimi l’accoglimento della tutela cautelare.

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