C’è storno di dipendenti assumendo un ufficio del concorrente

C’è storno di dipendenti assumendo un ufficio intero del concorrente – Assunzione in blocco e storno: quando diventa concorrenza sleale

Giovanni Adamo

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C’è storno di dipendenti se si assume un ufficio intero del concorrente

Si pronuncia il Tribunale di Venezia con un’Ordinanza del 7 dicembre 2019 che statuisce che c’è storno di dipendenti se si assume un ufficio intero del concorrente. Il Tribunale si sofferma sui concetti di assunzione in blocco e storno: quando diventa concorrenza sleale?

Assunzione in blocco e Storno: quando diventa concorrenza sleale? La vicenda

L’impresa x adiva il Tribunale di Venezia con ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell’impresa y, rilevando che l’impresa y aveva acquisito in un breve lasso di tempo alcuni dipendenti dell’impresa x, i quali sarebbero, fra l’altro, stati a conoscenza di informazioni riservate dell’impresa x, e che tale strategia imprenditoriale sarebbe stata funzionale alla sottrazione all’impresa x di un certo numero di clienti.

C’è storno di dipendenti – Assunzione in blocco e informazioni commerciali

Il Tribunale compie una serie di valutazioni assai interessanti sotto il profilo dell’inquadramento generale della fattispecie. In primo luogo in punto di qualificabilità delle informazioni in possesso dei dipendenti “stornati” alla stregua di informazioni aziendali segrete ex art. 98 del Codice Proprietà Industriale.  Ritiene il Tribunale che “il documento esemplificativo, riguardante un certo cliente, diverso da quelli di cui si lamenta lo storno, mostra una serie di informazioni relative a tale cliente, che includono i dati della società, i contatti telefonici e il nome del referente all’interno di essa – alcuni di essi certo possibilmente reperibili anche aliunde, ma non certamente tutti, per esempio il nome del referente per la commessa e il suo numero telefonico – le caratteristiche del sito oggetto di intervento (piano, presenza di ascensore) il tipo di intervento (sanitario o di altro tipo) le quantità di ore e di personale da impiegare, gli orari di intervento, il grado di soddisfazione del cliente; alcune particolarità del contratto (numero di pulizie vetri o di altre pulizie straordinarie, annuale, e ore occorrenti). Il modulo contiene spazi per altre informazioni (tipo dei pavimenti, metrature, attrezzatura occorrente ecc.) che però non sono compilati. Certamente queste informazioni, se raccolte per tutti o molti clienti, sono tali da costituire un patrimonio di informazioni che non sono nella loro precisa configurazione generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; e la conoscenza precisa delle esigenze della clientela che altri, attraverso i propri sforzi commerciali, hanno potuto conoscere, è estremamente utile al potenziale concorrente per offrirsi eventualmente alla stessa clientela con nuove proposte, senza dovere indagare presso il cliente le sue preferenze, e quali siano le caratteristiche degli interventi di pulizia a lui occorrenti, il che si traduce in un risparmio di tempo e di personale per i contatti e le stime in loco; donde il valore economico di tali informazioni.

Lo storno: quando diventa concorrenza sleale?

Nel caso di specie era stato assunto in blocco l’intero ufficio commerciale avversario

Valutazioni altrettanto interessanti attengono poi al profilo della sussistenza dello storno di dipendenti. Il Tribunale ha ritenuto che c’è storno di dipendenti nel caso di assunzione “in blocco” dell’ufficio commerciale del concorrente: “il fatto che le resistenti abbiano assunto quasi per intero l’ufficio commerciale avversario, giovandosi di questo personale nel mentre l’avversaria si trovava in stato di difficoltà determinato appunto dalle defezioni, distribuite invero in un lasso di tempo piuttosto breve, e comunque con probabile risonanza sul mercato; la conseguenza di questa acquisizione di questi soggetti, e cioè l’acquisizione delle memorie personali di questo soggetti, e dunque di quelle competenze di cui aveva beneficiato X fino alla cessazione; tutto ciò concreti, anche se non con connotati di particolare gravità, quello squilibrio concorrenziale che rientra nell’ambito dell’art. 2598 n. 3 c.c.“.

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