Patto di non concorrenza: quando è nullo
Patto di non concorrenza: quando è nullo – Quando è nullo l’obbligo di non concorrenza – Nullità della clausola di non concorrenza: come impugnarla
Patto di non concorrenza: quando è nullo l’obbligo di non concorrenza
Si pronuncia il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, con una interessante Sentenza in materia di nullità della clausola di concorrenza contenuta in un contratto di lavoro nell’ambito del settore dell’infortunistica.
Quando è nullo l’obbligo di non concorrenza
La clausola era troppo estesa
Con la clausola in esame il lavoratore si impegnava “a non svolgere, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa originata, anche per interposta persona quale imprenditore, dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma, alcuna attività anche solo occasionale, subordinata con o senza retribuzione o profitto, gratuita, a favore di iniziative industriali e/o commerciali da lei direttamente intraprese, ovvero di società al cui capitale lei sia comunque interessato, che offrano, forniscano, reclamizzino prodotti e servizi uguali, simili o analoghi –sostanzialmente o formalmente – a quelli della nostra Società e dei quali lei si sia occupato durante il periodo trascorso presso la nostra Società. In aggiunta agli specifici obblighi di non concorrenza e segretezza XXXX si impegna altresì a non porre in essere comportamenti e/o atti di qualunque natura e in qualunque modalità, che siano finalizzati, direttamente o indirettamente a: – porre in essere concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 delCodice Civile i danni della nostra Società; – sviare la Clientela della nostra Società; – stornare dipendenti, agenti collaboratori della nostra Società o comunque indurli a cessare il rapporto di lavoro con la nostra Società e/o violare obblighi di fedeltà o di non concorrenza con la nostra Società; – denigrare la nostra Società e/o la nostra attività aziendale e/o i servizi da noi offerti e/o la nostra posizione sul mercato“. Tutto ciò sull’intero territorio nazionale.
La nullità della clausola di non concorrenza: come impugnarla
Se l’obbligo di non concorrenza è esteso all’intero territorio nazionale si priva interamente il lavoratore di capacità professionale
Per il Tribunale sarebbe “nullo il patto di non concorrenza esteso all’intero territorio nazionale, tale, considerata l’ estrema ampiezza dell’oggetto del vincolo, da comprimere in misura pressochè totale le potenzialità di lavoro del XXXX. Si tratta, infatti, di lavoratore approdato in ZZZZ spa dal settore assicurativo con specifica esperienza in materia di liquidazione sinistri e con il patto in questione allo stesso è stata in sostanza precluso lo svolgimento di qualsivoglia attività in tale settore di sua elettiva competenza professionale. Il patto è dunque nullo per inadeguatezza dei limiti pattuiti, tali da determinare l’ impossibilità di accesso ad occupazione corrispondente alla capacità professionale del lavoratore“.
Le ulteriori conseguenze: il lavoratore dovrà restituire gli importi percepiti
La declaratoria di nullità del patto comporta poi l’obbligo del lavoratore di restituire tutte le somme percepite da quest’ultimo in ragione della clausola dichiarata nulla, secondo le ordinarie regole dell’indebito oggettivo.
Nullità della clausola di non concorrenza: come impugnarla – come possiamo aiutarti
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