Casapound contro Facebook –  Manifestazione del pensiero e tutela del pluralismo

Casapound contro Facebook – La vicenda

Casapound contro Facebook – L’Associazione di Promozione sociale Casa Pound, con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha agito in via cautelare avanti il Tribunale di Roma per ottenere la riattivazione della pagina Facebook dell’Associazione e del profilo personale di Davide Di Stefano (amministratore della pagina) e la restituzione dei contenuti di ciascuna ai rispettivi titolari.

I presupposti per la tutela ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale ha affermato la sussistenza dei presupposti essenziali per la concessione della misura cautelare invocata con il ricorso ex art. 700 c.p.c.,: fumus boni iuris e periculum in mora. 

Per fumus boni iuris si intende la sussistenza di un diritto da tutelare. Tale indefettibile “requisito”, nel caso di specie, è rappresentato dalla violazione delle regole contrattuali da parte di Facebook. Da considerare è, innanzitutto, lo speciale atteggiarsi del rapporto sussistente tra Facebook e ciascun iscritto: al momento della registrazione (e quindi della “sottoscrizione del servizio”), l’utente si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare i termini di utilizzo e le condizioni d’uso che hanno la funzione di tutelare e garantire la sicurezza sia del social, sia di tutti gli utenti che ne usufruiscono. MA, e qui sta la ratio della decisione assunta dal Tribunale, i termini, le condizioni d’uso e le “sanzioni” previste alla loro violazione, devono essere coerenti e garantire essi stessi il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali, quali il pluralismo dei partiti politici(art. 49 cost).

ll periculum in mora, ossia il pregiudizio derivante da un pericolo imminente ed irreparabile, nel caso di specie sarebbe stato cagionato dalla illegittima condotta tenuta da Facebook anche (e soprattutto) in relazione al danno all’immagine. La strategica posizione oggi rivestita da Facebook nell’ambito del dibattito politico che spesso e volentieri avviene proprio tramite questo social network, rappresenta il motivo fondamentale per cui la disattivazione della pagina di Casapound e l’esclusione dalla comunità rappresenta, per il Tribunale,un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente”.

La tutela del pluralismo ed il ruolo di Facebook nella comunicazione odierna: il “cuore” del provvedimento

Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che “il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio. Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da FACEBOOK si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.

Sulla base di queste motivazioni il Tribunale di Roma ha accolto totalmente le istanze della ricorrente ed ha condannato Facebook, disponendo l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e del profilo personale di Davide Di Stefano (con la penale di 800 € per ogni giorno di violazione di tale ordine) e la rifusione delle spese di giudizio sostenute dai ricorrenti liquidate in complessivi 15.000 €.

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