Tribunale delle Imprese e concorrenza sleale interferente
Tribunale delle Imprese e concorrenza sleale interferente – Quando è competente il Tribunale delle imprese – Sufficiente richiamo al marchio
Tribunale delle Imprese – Nuova Sentenza del Tribunale di Catania del 14 dicembre 2019
Si pronuncia il Tribunale di Catania, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con una interessante Sentenza in materia di Tribunale delle imprese e concorrenza sleale interferente per chiarire ulteriormente il concetto di “interferenza” necessario per la attribuzione della competenza per materia, appunto, al Tribunale delle Imprese.
Tribunale delle imprese e concorrenza sleale interferente – La vicenda
Con atto di citazione ritualmente notificato XXXX, in proprio e nella qualità, conveniva in giudizio YYYY, ZZZZ, KKKK, QQQQ, JJJJ e la XXXX s.r.l. avanti il Tribunale delle imprese di Catania, al fine di, previo accertamento dell’attività di concorrenza sleale dagli stessi posta in essere, disporre: la inibizione della commercializzazione e della vendita di prodotti, o in subordine della commercializzazione e vendita se non a distanza di un chilometro dalle sedi della società attrice o, in ulteriore subordine, della commercializzazione di prodotti con i marchi indicati in citazione; il divieto di utilizzo dell’insegna e dei segni distintivi della società attrice; dichiarare l’esclusione dalla s.n.c. del socio XXXX per i gravi comportamenti, anche di concorrenza sleale, da questi compiuti; condannare i convenuti tutti al pagamento dell’importo di € 520.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla s.n.c..
I convenuti si costituivano, eccependo la incompetenza del Tribunale delle Imprese di Catania, essendo competente il Tribunale di Ragusa, Foro ove avevano la residenza i convenuti ed ove aveva sede la Società.
La competenza del Tribunale delle Imprese – Quando è competente
Secondo il Tribunale, “la fattispecie di concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale (ai sensi dell’art. 134 C.P.I.) non richiede il contemporaneo esercizio dell’azione risarcitoria del comportamento sleale con quello dell’accertamento di un diritto di privativa, ma soltanto che sussista un collegamento tra la condotta lesiva e l’esistenza di un segno distintivo del soggetto leso. Come infatti osservato dalla Cassazione (in sede di regolamento di competenza), dalla disposizione di legge non si evince la necessità che oggetto principale della tutela giudiziaria sia una domanda volta a una pronuncia di un diritto di proprietà industriale o intellettuale; il legislatore invero richiede espressamente solo un rapporto di interferenza tra la tutela della proprietà industriale e intellettuale e le fattispecie di concorrenza sleale devolute alla competenza delle sezioni specializzate. Ne consegue che il richiamo ai diritti di privativa di diritto industriale operato dagli attori sia sufficiente, a norma dell’art. 5 c.p.c., a radicare correttamente la presente controversia innanzi all’adito Tribunale delle Imprese“.
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