Concorrenza sleale parassitaria: combattere i concorrenti “parassiti”

Concorrenza sleale parassitaria: combattere i concorrenti “parassiti” – Nozione di concorrenza parassitaria – Il concorrente imita continuamente ogni attività dell’impresa

Giovanni Adamo

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Concorrenza sleale parassitaria: combattere i concorrenti “parassiti”

Il Tribunale di Venezia si è pronunciato con provvedimento del 4 gennaio 2018 sulla nozione di concorrenza sleale parassitaria. Il Tribunale ha deciso in sede di reclamo presentato dal “concorrente sleale” avverso altro e precedente provvedimento ottenuto dallo Studio che inibiva la continuazione di attività slealmente concorrenziale proprio sotto il profilo della concorrenza parassitaria.

Nozione: “imitazione continua e sistematica delle attività del concorrente”

Il Tribunale, nel rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento di inibitoria precedente, ha formulato una serie di statuizioni interessanti sui presupposti per individuare la concorrenza sleale parassitaria. In particolare ha espressamente statuito in merito alla autonomia della concorrenza parassitaria dalla eventuale violazione di singole privative: “a rilevare, dunque, non è tanto il fatto che uno o più arredi di X assomiglino più o meno a quelli della Società Y e possano, quindi, essere tra loro confusi, ma bensì il fatto che vi sia sta una ripresa pedissequa e ad ampio raggio dei prodotti della reclamata, associata all’appropriarsi parassitariamente degli investimenti altrui compiuti nello studio e nelle ricerche di settore sui gusti e sulle scelte della clientela“.

Si configura se vi è la clonazione dell’intera produzione: il concorrente imita continuamente ogni attività dell’impresa

Il Tribunale ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale parassitaria poiché “le somiglianze tra gli arredi realizzati dalle parti riguardano un numero molto elevato di prodotti (almeno 6) e si estendono all’atmosfera di insieme creata da Y, la quale viene ripresa in maniera pedissequa da X“. Ed ancora, il Tribunale rileva che “a ciò si aggiunga che la produzione degli arredi sopra indicati e la ricerca della medesima atmosfera sono state realizzate in un unico contesto temporale, comportando la vera  e propria clonazione, di anno in anno, della produzione di Y“.

Soprattutto, il Tribunale rileva che “appare superflua ogni valutazione sulla capacità individualizzante e sulla novità dei prodotti, poiché la fattispecie esaminata ( la concorrenza parassitaria ) si applica anche nei casi di pluralità di condotte lecite senza che assumano rilievo, ai fini della sussistenza della condotta vietata, la confondibili dei prodotti nonché la novità e il carattere individualizzante degli stessi“.

In questo modo, prosegue il Tribunale, “la assunzione dei provvedimenti richiesti si appalesa come improcrastinabile, al fine di evitare uno sviamento della clientela in favore della società reclamante e ai danni della reclamata, la quale propone i propri arredi per farmacie ad un prezzo nettamente inferiore a quello praticato da Y“.

Come combattere i concorrenti “parassiti”?

Abbiamo trattato numerosi casi di concorrenza sleale parassitaria, ottenendo diversi provvedimenti favorevoli. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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