Franchising e agenzia: le differenze

Franchising e agenzia: le differenze

Franchising e agenzia: le differenze – Conversione del franchising – differenza tra agenzia e franchising – Trib. Bergamo, 8 febbraio 2022

di Giovanni Adamo

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Franchising e agenzia: le differenze

Si pronuncia il Tribunale di Bergamo con un’interessante Sentenza dell’8 febbraio 2022 in materia di franchising e agenzia, che può costituire l’occasione per una breve riflessione sulla differenza tra i due istituti (per la differenza tra il franchising e la somministrazione vai a QUESTO ARTICOLO)

La vicenda

La vicenda prende le mosse da un Decreto ingiuntivo richiesto dal Franchisor nei confronti del Franchisee. Il Franchisee, opponendosi, eccepisce, fra le altre cose, la nullità del contratto di franchising (su questo tema rimandiamo all’articolo già pubblicato a questo link) e la conversione del franchising in un contratto di agenzia.

Le statuizioni del Tribunale: competente il tribunale del lavoro

Il Tribunale di Bergamo, poiché in tema di contratto di agenzia la competenza non è del Tribunale ordinario, bensì del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, declina la propria competenza in favore di quest’ultimo, statuendo che “La sola questione sollevata dall’opponente in ordine alla prospettata qualificazione del rapporto come agenzia, in assenza di elementi per escludere ictu oculi l’esistenza di un rapporto ex art. 409 c.p.c., è idonea all’attribuzione della competenza al giudice del lavoro. In ogni caso, la sola competenza del giudice del lavoro sulle domande riconvenzionali espressamente riconosciuta dall’opposta nella specie comporta di per sè lo spostamento della competenza anche in relazione alla domanda principale“.

Una breve riflessione sulla differenza tra franchising e agenzia

Secondo l’art. 1, L. 129/2004, il contratto di franchising è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi” (sul punto consulta questo articolo).

Il contratto di agenzia, invece, è il contratto con il quale “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata“.

Perchè possa parlarsi di contratto di franchising è quindi essenziale l’autonomia imprenditoriale dell’affiliato, e soprattutto l’affiliato deve esercitare la stessa attività dell’affiliante, e non ridursi ad un semplice “passacarte”

Alla luce del dettato normativo, quindi, e per comprendere meglio il rapporto tra franchising e agenzia, sembra evidente che, per aversi un contratto di franchising:

  • l’affiliato deve essere un soggetto economicamente e giuridicamente indipendente dall’affiliante, cosa che non sembra ricorrere nel caso dell’agenzia, nel quale l’agente è addirittura un soggetto “parasubordinato”, soggetto per tale ragione alla competenza del giudice del lavoro;
  • l’affiliato deve svolgere la medesima attività dell’affiliante (del resto è proprio a ciò, che è finalizzato il trasferimento del know how da parte dell’affiliante: a consentirgli di esercitare l’attività).

Ne consegue, allora, che l’affiliato non può essere nè un mero “procacciatore d’affari” (rientrando altrimenti nell’ambito del contratto di agenzia), nè un mero “passacarte” (intendendosi per tale un soggetto che non svolge l’attività caratteristica della “rete”). 

In questi termini si è anche pronunciata la Corte d’Appello di Bologna in una recente Sentenza che avevamo analizzato in questo articolo, senza tuttavia entrare nel merito del rapporto di agenzia o in quello della conversione del franchising, ma statuendo, comunque, sulla nullità del rapporto, non trovandolo meritevole di tutela.

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