Il contratto di subfornitura industriale: cos’è

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di Giovanni Adamo

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Il contratto di subfornitura industriale: cos’è

Secondo l’art. 1 della Legge sulla subfornitura industriale, “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente“.

Si tratta dunque del tipico contratto “per conto terzi”

Si tratta quindi della disciplina del contratto “per conto terzi”: una fattispecie piuttosto diffusa nel settore della piccola e media impresa italiana, nell’ambito del quale molte imprese si impegnano a fornire prodotti (o anche servizi) destinati ad essere impiegati nell’ambito di una più complessa attività del committente. In questo contesto, la prassi vede un gran numero di imprese “monocliente”, il cui ciclo produttivo è sostanzialmente integrato in quello di un’impresa di più grandi dimensioni, al fine di poter pervenire alla realizzazione di un prodotto finale (si pensi ad una fabbrica di automobili, che ha moltissimi subfornitori i quali producono beni (dischi freno, pinze, cambi, e innumerevoli altri particolari) da incorporare in un bene più complesso.

Il contratto di subfornitura industriale: la normativa di riferimento

La normativa che disciplina il contratto di subfornitura industriale, come anticipavamo, è la Legge 192 del 1998, che regola la materia occupandosi degli aspetti definitori e disciplina numerosi aspetti pratici del rapporto tra committente e subfornitore.

Il contratto di subfornitura industriale: gli obblighi e i divieti previsti dalla legge

Sono numerosi gli obblighi ed i divieti previsti dalla Legge, a carico soprattutto del Committente. Evidentemente il Legislatore era ben consapevole del fatto che quest’ultimo, in quanto parte “forte” del rapporto, era di fatto nelle condizioni di imporre svariati obblighi a carico del subfornitore ed ha inteso disciplinarli secondo “equità”.

La forma scritta a pena di nullità

La Legge 192 del 1998 stabilisce, in particolare, all’art. 2, comma 1, che “Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto“.

Il pagamento entro 60 giorni

L’art. 3 stabilisce poi che il pagamento dei corrispettivi dovuti al subfornitore deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla consegna del bene oggetto del contratto di subfornitura (90 giorni in alcuni casi particolari), ulteriore garanzia, questa, che la Legge prevede a favore del subfornitore.

Il divieto di sub-subfornitura

A tutela (stavolta) del Committente, la Legge vieta altresì al subfornitore di affidare a propria volta a terzi la realizzazione dei beni e dei servizi oggetto del contratto di subfornitura in una misura superiore al 50% senza l’autorizzazione del Committente stesso, prevedendo altresì la nullità dei contratti conclusi dal subfornitore con i propri terzisti in violazione della norma.

La nullità di alcune clausole e l’abuso di dipendenza economica

Il Legislatore, inoltre, evidentemente consapevole della ricorrenza, nella prassi, di alcuni comportamenti abusivi, in particolare nei confronti del subfornitore, ha previsto la nullità di alcune clausole ricorrenti, ed il divieto di abuso di dipendenza economica.

Quanto alle prime, l’art. 6, Legge 192 del 1998 prevede

  1. la nullità del “patto tra subfornitore e committente che riservi ad uno di essi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura. Sono tuttavia validi gli accordi contrattuali che consentano al committente di precisare, con preavviso ed entro termini e limiti contrattualmente prefissati, le quantità da produrre ed i tempi di esecuzione della fornitura“.
  2. la nullità del “patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso“.
  3. la nullità del “patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale“.

Quanto all’abuso di dipendenza economica nell’ambito del rapporto di subfornitura, l’art. 9 prevede che “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto“. L’inserimento nel contratto di subfornitura di clausole attraverso le quali si realizzi una fattispecie di abuso di dipendenza economica è poi sanzionato con la nullità della clausola. (sul punto, può essere utile la consultazione di questo articolo).

A cosa fare attenzione se sei un Committente

Essenziale avere il contratto di subfornitura industriale sia “solido” e ben strutturato

E’ indispensabile che il contratto di subfornitura industriale sia redatto “ad hoc”, su misura delle specifiche esigenze della specifica commessa.

Il contratto di subfornitura industriale “fac simile” o “modello” – NO A MODELLI ASTRATTI E GENERALI O AL CONTRATTO DI SUBFORNITURA INDUSTRIALE PDF TROVATO IN RETE

Ogni singola commessa ha una propria “storia” ed una propria ragion d’essere, ed il contratto di subfornitura industriale deve necessariamente seguire le finalità sulle quali la singola commessa si fonda. Quindi assolutamente no a “modelli”, o al contratto di subfornitura industriale fac simile ed evitare il contratto di subfornitura industriale pdf trovato in rete, magari valido, ma che non rispecchia le finalità precise del Committente.

A cosa fare attenzione se sei un Subfornitore

Essenziale far valutare il contratto di subfornitura industriale ad un Avvocato PRIMA della firma

La prima cosa da fare per il Subfornitore è far valutare il contratto ad un Professionista prima della firma. Solo il Professionista, infatti, sarà in grado di poter valutare correttamente le potenzialità e la “pericolosità” delle clausole contrattuali in esso contenute, prese singolarmente e nel loro effetto complessivo sul concreto rapporto di subfornitura.

Le competenze dello Studio Legale Adamo sull’argomento

Ci occupiamo ed analizziamo il contratto di subfornitura industriale, ed i suoi rapporti con l’abuso di dipendenza economica, sin dalla emanazione della relativa disciplina, e siamo tra i primi commentatori della Legge 192 del 1998 e della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica nei vari comparti industriali e produttivi.

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