La nullità del contratto di franchising

La nullità del contratto di franchising – Difetto di forma scritta – Mancata sperimentazione della formula commerciale – Mancata specifica indicazione del know how – Trasferimento del know how – Mancata trasmissione della documentazione obbligatoria

Giovanni Adamo

Nel nostro articolo precedente ci siamo occupati dei casi di annullamento del contratto di franchising, ed in particolare del caso di annullamento per false informazioni.

Ci occupiamo qui di diversa tematica, inerente la nullità del contratto di franchising.

Quando il contratto è nullo è come se non fosse mai esistito: esso non produce alcun effetto

Si tratta di una forma di invalidità del contratto particolarmente grave, tale per cui il contratto non produce alcun effetto giuridico tra le parti. Occorre verificare, allora, a quali circostanze può conseguire una simile sanzione.

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Difetto di forma scritta

L’art. 3, L. 129/2004 stabilisce che “Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità“. Quindi NO a contratti di franchising conclusi verbalmente tra le parti, che sarebbero irrimediabilmente nulli per violazione di norma imperativa ed improduttivi di effetti.

Inosservanza delle prescrizioni sul contenuto del contratto di franchising

La Legge detta anche una specifica disposizione (art. 3, comma 4) in relazione al contenuto del contratto di franchising, prescrivendo che esso deve espressamente indicare:

a) l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato;
c) l’ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante;

 d) la specifica del know how fornito dall’affiliante all’affiliato;
 e) le eventuali modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Possiamo dire, in linea generale, che l’assenza di uno di questi elementi contenutistici genera nullità del contratto per violazione della norma imperativa (l’art. 3, comma 4) che prescrive, appunto, “imperativamente” il contenuto del contratto.

La nullità del contratto di franchising – L’eventuale mancata indicazione specifica del know how

Un discorso a parte va fatto in relazione alla eventuale mancata indicazione specifica del know how.

La Legge 129/2004, infatti, sembra chiara nel prescrivere, all’art. 3, comma 4, lettera d), che il contratto deve contenere “la specifica del know fornito dall’affiliante all’affiliato“.

Ed in effetti, la giurisprudenza, così come la dottrina, almeno sino al 2018, sono stati concordi nel ritenere nullo il contratto di franchising nel quale fosse omessa l’indicazione specifica del know how.

Tutto ciò sino alla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 11256/2018 (per approfondimenti può essere utile questo articolo). La pronuncia ha compiuto un superamento della centralità del know how nel contratto di franchising, ritenendolo elemento non essenziale, con la conseguenza della validità del contratto anche in caso di mancata indicazione specifica.

La pronuncia in questione è stata oggetto di ampie critiche in dottrina, ed anche la giurisprudenza di merito successiva ha avuto modo di pronunciarsi in senso esattamente difforme. Tuttavia non possiamo omettere di dar conto di tale orientamento che non sembra del tutto conforme quantomeno alla lettera della Legge 129/2004.

Mancata sperimentazione della formula commerciale – Omesso trasferimento del know how

L’art. 3, comma 2, L. 129/2004 stabilisce che “per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve avere sperimentato sul mercato la propria formula commerciale“.

NO A FRANCHISING “IMPROVVISATI” – OCCORRE LA SPERIMENTAZIONE DELLA FORMULA COMMERCIALE

La norma sembra di natura “imperativa” (“deve avere sperimentato”). E così è stata intesa anche dalla giurisprudenza, che ha dichiarato nullo il franchising senza sperimentazione (ne avevamo già dato conto in questo articolo).

Di recente, inoltre, anche, e precisamente con Sentenza del 17 febbraio 2021, il Tribunale di L’Aquila ha statuito che non è sufficiente una formazione di poche ore e la consegna di una brochure per considerare l’esistenza di un regolare trasferimento del know how (sul punto puoi consultare questo articolo).

Ancora più di recente lo Studio ha ottenuto avanti il Tribunale di Foggia una Sentenza di risoluzione di un contratto di franchising a causa del mutamento della formula commerciale da parte del Franchisor in corso di contratto.

Mancata trasmissione della documentazione obbligatoria almeno 30 gg. prima della conclusione del contratto

L’art. 4, L. 129/2004, stabilisce che il franchisor deve trasmettere all’aspirante franchisee, almeno 30 gg. prima della conclusione del contratto di franchising, alcuni documenti informativi ritenuti rilevanti (copia del contratto, indicazione dei marchi utilizzati, una lista degli affiliati attivi e dei punti vendita diretti dell’affiliante).

Cosa succede se il franchisor viola quest’obbligo specifico? L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che che l’art. 4 L. 129/2004 sia una norma senza sanzione, e ciò poiché effettivamente la Legge non dispone alcunché in caso di violazione di tale obbligo informativo.

UN’IPOTESI INTERPRETATIVA: LA NULLITA’ DEL CONTRATTO DI FRANCHISING PER DIFETTO DI FORMA?

Tuttavia, sembra anche potersi avanzare un’ipotesi interpretativa differente: l’obbligo di trasmissione della documentazione sopra indicata costituisce un adempimento formale che la Legge prevede come obbligatorio. Potrebbe, allora, giungersi a ritenere la nullità del contratto di franchising per difetto della forma prescritta dalla Legge, ex artt. 4 L. 129/2004 e 1350 cc.

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