Annullamento del contratto di franchising – False informazioni – Dolo – Errore – Risarcimento – Responsabilità precontrattuale del franchisor e obblighi informativi – Affrontiamo qui il tema dell’annullamento del contratto di franchising per false informazioni e quello della responsabilità precontrattuale del franchisor.

A cura di Giovanni Adamo

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Nullità e annullamento: le differenze

In primo luogo occorre chiarire che il Codice Civile prevede due diversi tipi di invalidità di un contratto:

  • la nullità;
  • l’annullabilità.

La nullità è la massima sanzione di invalidità, che la Legge dispone quando un contratto difetta dei requisiti essenziali per essere tale, ovvero quando è contrario a norme imperative, o non viene stipulato nella forma che la Legge stessa prescrive (anche il contratto di franchising è un contratto a forma vincolata, poiché la Legge prescrive che esso debba essere concluso per iscritto a pena di nullità). Il contratto nullo non produce alcun effetto: in linea di principio, quindi, è come se non fosse mai esistito. L’azione diretta a far dichiarare la nullità di un contratto è imprescrittibile. Salvo particolari ipotesi (prescrizione di altre azioni, usucapione, etc.) il contratto non produrrà mai effetti e non acquisterà mai alcuna “stabilità”. La nullità di un contratto, infine, può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice, cioè anche se le parti non l’hanno individuata.

L’annullabilità è invece una invalidità “diversa”: essa consegue ad ipotesi particolari (false informazioni nel contratto di franchising, dolo, errore e violenza morale per il contratto in generale). Può essere pronunciata solo su richiesta di parte, e può essere chiesta soltanto entro 5 anni dalla stipulazione del contratto (o dalla scoperta del dolo). Il contratto annullabile, inoltre, è un contratto che può acquisire “stabilità”, se l’annullabilità non viene richiesta (o eccepita, ma l’eccezione è imprescrittibile).

Annullamento del contratto di franchising – Le false informazioni: l’art. 8, L. 129/2004 e l’art. 1439 c.c.

L’art. 8 della L. 129/2004 stabilisce che “Se una parte ha fornito false informazioni, l’altra parte può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 del Codice Civile, e il risarcimento del danno, se dovuto“.

L’art. 1439 del Codice Civile, poi, stabilisce che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato“.

Annullamento del contratto di franchising: un contratto fondato sulla buona fede delle parti

Franchisor e obblighi informativi

Il contratto di franchising è un contratto fondato sulla buona fede delle parti. Di entrambe le parti. Secondo l’art. 6, L. 129/2004, infatti, “L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire all’aspirante affiliato ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale… L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza, e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante“.

Reciproci doveri di informazione, buona fede e correttezza

Sembra chiaro che, in un contesto così caratterizzato da reciproci doveri di informazione, buona fede e correttezza, assumono rilevanza, con conseguenze anche devastanti sulla “tenuta” del contratto, le violazioni significative di tali doveri, che danno luogo a responsabilità precontrattuale delle parti del contratto.

Ad esempio, per quanto riguarda il franchisee, possiamo pensare a:

  • uno “storico” di fallimenti e/o bancarotte taciuto al franchisor;
  • precedenti penali specifici (ad es. truffa, o ipotesi di frode in commercio);
  • ogni ulteriore elemento che possa avere rilevanza o che possa condizionare la volontà del franchisor di affiliare il contraente.

Per quanto riguarda franchisor e obblighi informativi la questione è molto più complicata, e ciò poiché la L. 129/2004 pone a suo carico specifici obblighi informativi. Egli, infatti, ai sensi dell’art. 4, L. 129/2004, deve fornire all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della conclusione del contratto, una serie di informazioni specifiche in relazione ad importanti elementi del contratto di franchising:

  • i marchi da adoperare nel sistema;
  • una descrizione degli elementi che caratterizzano l’attività;
  • una lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
  • l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati;
  • una descrizione sintetica dei procedimenti giudiziari o arbitrali promossi nei confronti dell’affiliante e aventi ad oggetto il sistema di affiliazione.

Il rapporto tra franchisor e obblighi informativi serve a garantire che l’affiliato prenda la propria decisione sulla base di informazioni complete e trasparenti

E’ evidente che se l’affiliante fornisce informazioni false in questa fase precontrattuale, ciò incide in modo molto importante sulla decisione dell’aspirante franchisee di affiliarsi al sistema di franchising. Dunque, sulla base di tale circostanza, il franchisee potrebbe agire in giudizio nei confronti del franchisor e richiedere, oltre all’accertamento di una responsabilità precontrattuale, l’annullamento del contratto di franchising per false informazioni ex art. 8 L. 129/2004.

Annullamento del contratto di franchising per false informazioni: casistica

La casistica in merito all’annullamento del contratto di franchising per false informazioni è varia:

  • il Tribunale di Trento, con Sentenza del 21 maggio 2014, riscontrando responsabilità precontrattuale del franchisor, è pervenuto all’annullamento del contratto di franchising per false informazioni nel caso in cui non erano state allegate, 30 gg. prima della conclusione dello stesso, le informazioni obbligatorie previste dalla Legge;
  • il Tribunale di Torre Annunziata, con Sentenza del 13 febbraio 2019, ha annullato per false informazioni un contratto di franchising “avendo la convenuta fornito al XX informazioni non corrispondenti al vero in ordine all’esistenza di una formula commerciale collaudata per la vendita di prodotti e servizi“;
  • per il Tribunale di Trani, Sentenza del 5 febbraio 2018, “La sottoscrizione della clausola contrattuale precostituita e prestampata contenuta nel contratto di franchising, recante la conferma dell’avvenuta ricezione da parte del franchisee della documentazione prevista dall’art. 4 della L. 6 maggio 2004, n. 129 non costituisce difatti circostanza idonea a provare l’avvenuta consegna di detta documentazione. È infatti indispensabile l’allegazione e la prova del contenuto e delle modalità di messa a disposizione al franchisee di detta documentazione a pena di annullamento del contratto di franchising“.

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