Nullo il franchising senza sperimentazione

Nullo il franchising senza sperimentazione – La sperimentazione nel franchising – La formula commerciale nel contratto di franchising

Giovanni Adamo

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Nullo il franchising senza sperimentazione – Sentenza del Tribunale di Bergamo – Sentenza del Tribunale di Foggia

Il Tribunale di Bergamo, con Sentenza del 18 luglio 2019, ha dichiarato nullo il franchising senza sperimentazione. Quello, in altri termini, nel quale difetti la “sperimentazione” della formula commerciale prevista dalla L. 6 maggio 2004, n. 129. Il Tribunale ha analizzato il tema della formula commerciale nel contratto di franchising (sul tema cfr. anche questo APPROFONDIMENTO e questo ARTICOLO)

Altra Sentenza molto interessante, quest’ultima ottenuta dallo Studio, è quella del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2022.

La prima delle due Sentenze in commento prendeva le mosse dalla recente Sentenza n. 11256 del 2018 della Corte di Cassazione, nota per avere ridimensionato, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, il ruolo della indicazione specifica del know-how nell’ambito del contratto di franchising. Per la Corte, in buona sostanza, la mancata specificazione del know-how nel contratto non costituirebbe ragione di nullità, salvo che non sia inserita nell’ambito del contratto una clausola descrittiva del know-how stesso. In tal caso, sarebbe incompatibile con la tipologia contrattuale una indicazione generica o “fumosa”.

La sperimentazione nel franchising

La Sentenza del Tribunale di Bergamo rileva come, anche seguendo tale nuovo orientamento della Cassazione, sarebbe comunque “la formula commerciale sperimentata a costituire l’elemento essenziale e sempre imprescindibile di tale contratto. La formula commerciale è descritta come l’insieme, il quale può essere variamente composto, “di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale“.

Nullo il franchising senza sperimentazione

La formula commerciale nel contratto di franchising è un elemento essenziale

Secondo il Tribunale, allora, “Nessuna precisazione è inserita nel contratto – né vi sono allegazioni in tal senso da parte della convenuta – sulla consistenza della formula commerciale costituente l’oggetto del contratto di affiliazione (in termini, per esempio, di strategie per la gestione delle risorse umane e dei contatti o di norme comportamentali standardizzate, volte a fidelizzare l’utenza e ad agevolare il processo di avviamento e di mantenimento dell’attività). A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera elencazione della tipologia di servizi offerti dalla affiliante (v. art. 4 del contratto in atti), essendo invece indispensabile una descrizione delle modalità operative proposte e sperimentate da quest’ultima nella gestione dell’attività imprenditoriale oggetto del contratto, da cui poter ricavare la specificità del suo contenuto. Manca dunque nel contratto dedotto in causa la definizione della formula commerciale e, conseguentemente, la prova della sua avvenuta sperimentazione“.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, “A fronte delle riferite risultanze probatorie e alla luce dei principi sopra enunciati, il contratto di franchising stipulato fra le parti in data 18 gennaio 2019 deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 429 del 2004 e, più in generale, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., in mancanza della descrizione della formula commerciale dell’affiliante e della sua sperimentazione in epoca precedente la conclusione del contratto e, comunque, in mancanza di una esauriente descrizione del know-how“.

L’importanza della formula commerciale nel contratto di franchising: il Tribunale di Foggia

Anche il Tribunale di Foggia, nella seconda delle due pronunce in commento, valorizza l’importanza della formula commerciale, e quella della specifica adesione, da parte del franchisee, al “modello” di franchising originariamente proposto. La sentenza, infatti, stabilisce che è nulla la clausola con la quale si autorizza il franchisor a modificare unilateralmente la formula commerciale in corso di rapporto contrattuale.

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