Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio

Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio – Diritto di cronaca e diritto all’oblio – Riproporre vecchi articoli è diffamazione? 

Giovanni Adamo

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Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio

La Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata, a Sezioni Unite, in materia di diffamazione a mezzo stampa e, in particolare, in relazione al bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio. La Corte ha valutato, in particolare, se rispolverare vecchie vicende giudiziarie e riproporre vecchi articoli è diffamazione

La vicenda

La vicenda riguardava, nello specifico, la pubblicazione, su un giornale a diffusione regionale, di una rubrica settimanale relativa a vecchi delitti avvenuti in quel contesto territoriale. Veniva rievocato, in particolare, un omicidio commesso da Tizio molti anni addietro. Tutto ciò dopo la condanna di Tizio, che aveva peraltro integralmente scontato la propria pena e si era poi reinserito nel contesto sociale avviando un’attività artigiana. A seguito della pubblicazione della “rievocazione”, Tizio era caduto in un profondo stato di prostrazione e aveva dovuto poi abbandonare l’attività.

Bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio

Il quesito era, dunque, la eventuale prevalenza, o meno, del diritto di cronaca, ed in particolare del diritto di cronaca giudiziaria, rispetto al diritto all’oblio, ovvero il diritto di un soggetto ad “essere dimenticato” in relazione ad episodi, anche delittuosi, della propria vita.

Le statuizioni delle Sezioni Unite sul diritto all’oblio

Per la Suprema Corte, il bilanciamento dei due diritti, entrambi di sicura rilevanza costituzionale, era difficoltoso. Ciò nonostante, ha ritenuto di pronunziare il seguente principio di diritto: “In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)“.

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