Franchising e somministrazione: differenze
Franchising e somministrazione: differenze – Differenze tra franchising e somministrazione con esclusiva – Esclusiva per il somministrante e franchising – App. Brescia, 20 marzo 2023
Franchising e somministrazione: differenze
Si pronuncia la Corte d’Appello di Brescia con una interessante Sentenza del 20 marzo 2023 che analizza le differenze tra franchising e somministrazione con esclusiva per il somministrante.
Esclusiva per il somministrante e franchising: la vicenda
La Corte d’Appello è stata chiamata a qualificare un contratto, formalmente qualificato come “somministrazione”, e finalizzato a commercializzare alcuni prodotti di XXXX tramite una rete di negozi in cui i dipendenti dovevano avere abiti con caratteristiche della stessa XXXX, gli arredi dovevano avere caratteristiche comuni e l’attività essere esercitata sotto la relativa insegna; con riferimento al know how, poi, vi erano corsi annuali obbligatori, mentre per il pagamento delle royalties vi erano previsioni relative a minimi obbligatori di acquisti ed un diritto di esclusiva a favore del fornitore, esclusiva che, a parere del somministrato introduceva un sistema di corrispettivi vincolato al volume di affari.
Franchising e somministrazione: differenze – Le valutazioni della Corte d’Appello di Brescia
Secondo la Corte d’Appello “mancano nella regolamentazione contrattuale molti degli elementi caratterizzanti il franchising, in quanto non è possibile individuare, ad esempio, il ‘patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante’. Non è previsto il diritto di ingresso; non vi è obbligo, ma semplice facoltà, di operare sotto l’insegna ‘XXXX’; non vi è obbligo iniziale di allestire il negozio secondo caratteristiche standard, previsto solo in caso di ristrutturazione o rinnovamento. Infine non è previsto il pagamento di royalties, dal momento che tale non può essere considerato il prezzo di acquisto dei prodotti (per il quale è riconosciuto uno sconto), che si pone come controprestazione della fornitura, non essendo dedotto nè tantomeno provato che l’ammontare fosse determinato in relazione anche ad altri elementi ulteriori rispetto al prezzo di listino“.
Prosegue, poi, la Corte, rilevando che “le parti hanno concluso un contratto di somministrazione con previsione di esclusiva a favore del somministrante, ex art. 1567 c.c., apparendo le ulteriori previsioni (quali l’obbligo d’acquisto di campagna pubblicitaria o di corsi di aggiornamento) strettamente collegate alla promozione dei prodotti“.
Come possiamo aiutarti
Abbiamo ottenuto numerose Sentenze di accoglimento (o di rigetto delle domande avversarie) in materia di contratto di franchising, tra le quali:
- Trib. Foggia, 21 dicembre 2022: ottenuta nell’interesse del franchisee la risoluzione di un contratto di franchising in danno di un franchisor che aveva mutato unilateralmente la formula commerciale ed i prodotti da commercializzare;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 dicembre 2021: ottenuta l’apertura dell’istruttoria per ipotesi di abuso di dipendenza economica ed altre ipotesi di violazione della concorrenza nei confronti di una nota azienda di abbigliamento;
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: risolto per inadempimento del Franchisor un contratto di franchising immobiliare per violazione dell’esclusiva;
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