Concorrenza parassitaria: la fattispecie
Concorrenza parassitaria: la fattispecie – Come definire la concorrenza parassitaria – Come bloccare l’attività parassitaria
Concorrenza parassitaria: la fattispecie – Il Tribunale di Milano si è occupato, con un provvedimento datato 5 settembre 2016, di come definire la concorrenza parassitaria, delineandone i contorni e fornendo ulteriori elementi di specificazione rispetto a pronunce precedenti (del tema di come definire la concorrenza parassitaria e di come bloccare l’attività parassitaria ci eravamo peraltro già occupati anche in questo articolo).
Come definire la concorrenza parassitaria
Il Tribunale di Milano, nella pronuncia in commento, si è ampiamente dilungato sul tema della concorrenza parassitaria (la fattispecie), specificando che:
Concorrenza parassitaria: la fattispecie, e come si caratterizza
- la concorrenza parassitaria postula il carattere sistematico e continuativo della ripresa del complesso dell’attività altrui;
- le condotte parassitarie non sono integrate di per sé da episodici atti imitativi, giacché, come si è visto, in mancanza di privative, i beni del concorrente sono riproducibili, ma da una pluralità di atti che, valutati congiuntamente, denotino, per la loro non conformità ai principii di correttezza professionale, il carattere sistematico e continuativo della ripresa dell’insieme delle attività altrui, onde sfruttarne parassitariamente il lavoro e gli investimenti;
- l’identità delle modalità promozionali per pubblicizzare le prestazioni dei prodotti con quelle adottate dal ricorrente – considerato che dal raffronto delle tabelle entrambi i concorrenti sono ricorsi alle medesime unità di misura (sia in grammi che in centimetri) – prova la ripresa pedissequa, da parte della resistente, di tali dati, e comunque delle modalità espressive di comunicazione, senza alcuna differenziazione, pur possibile, e, in quanto tale, necessaria. Poiché tale condotta imitativa è senz’altro contraria alle regole di correttezza concorrenziale, la resistente è inibita dalla promozione dei propri prodotti adottando le medesime modalità di presentazione del concorrente, e, in particolare, diffondendo i depliant di cui al doc. 6 ric. con tabelle identiche a quelle del ricorrente;
- l’adozione di tali attività promozionali è idonea ad arrecare un pregiudizio irreversibile e non risarcibile per equivalente pecuniario. La dichiarazione del resistente di non usare più tale iniziativa promozionale non esclude che l’iniziativa possa essere ripresa, eventualmente anche con modalità di diffusione diverse.
Come bloccare l’attività parassitaria: i nostri casi
Ci occupiamo da circa vent’anni di come bloccare l’attività parassitaria, ed abbiamo ottenuto diverse pronunce nei confronti concorrenti sleali responsabili di attività imitative e di contraffazione “a tutto tondo”. Di seguito alcuni nostri casi:
- Trib. Venezia, 28 aprile 2017;
- Trib. Venezia, 4 luglio 2017;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2022.
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