Giornalismo di inchiesta e diffamazione

Giornalismo di inchiesta e diffamazione – diritto di ricercare le notizie – Verità – Continenza – Interesse pubblico – Trib. Roma, 1 settembre 2020: nuova pronuncia del Tribunale di Roma in materia giornalismo di inchiesta e diffamazione.

La vicenda

La vicenda traeva origine dalla pubblicazione su un noto quotidiano nazionale, di vari articoli avente ad oggetto un’inchiesta in merito all’edificazione di un maxi villaggio turistico nei pressi di una riserva protetta.

Gli articoli attribuivano all’attore, dirigente del comune di Roma, la paternità di un provvedimento asseritamente emanato in violazione della legge. L’attore riteneva sussistere  un intento diffamatorio nei propri confronti e, pertanto, citava in giudizio la giornalista firmataria degli scritti, il direttore responsabile e la casa editrice della testata giornalistica.

Le motivazioni del Tribunale di Roma e la tutela del giornalismo d’inchiesta

Con sentenza pubblicata il 1 settembre 2020, il Tribunale di Roma, con riferimento ai criteri consolidati in giurisprudenza che consentono la pubblicazione di notizie anche lesive dell’onore e della reputazione in forza del diritto di cronaca e cioè “verità, continenza ed interesse pubblico all’informazione” evidenziava che questi devono essere adattati nei casi di espressione del diritto di critica, per il quale operano in maniera meno rigorosa proprio in considerazione della natura stessa della narrazione

Inoltre, poi, laddove, come nel caso di specie, si tratti di c.d. Giornalismo d’inchiesta il Tribunale capitolino, ha evidenziato che particolare rilievo allo stesso è stato riconosciuto dall’art. 2 della legge professionale n. 69/1963 e da fonti transazionali.

La Corte Europea dei diritto dell’Uomo con sentenza 27.3.1996 ha inoltre riconosciuto il diritto di ricercare le notizie e l’esigenza di protezione delle fonti giornalistiche.

Pertanto, alla luce di tale richiamo,al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori dell’attività di informazione, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell’interesse pubblico alla notizia, e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione.

Giornalismo di inchiesta e diffamazione – La rimozione dei contenuti dall’archivio storico del quotidiano

Nel caso di specie, il Tribunale attestava una parziale diffamatorietà degli articoli, riscontrando che solo alcuni non avessero integralmente rispettato i canoni anzidetti.

Inoltre, con riguardo alla domanda attorea di rimozione degli articoli dall’archivio digitale della quotidiano, richiamava la condivisa sentenza della Corte Europea CEDU (Chambre, Wegrzinowski e Smoloczeswski c. Polonia),secondo la quale “gli archivi storici dei giornali online godono della protezione ex art. 10 della Convenzione sulla libertà di espressione poiché costituiscono una risorsa importante ai fini della fruibilità delle informazioni contenute per l’educazione e la ricerca storica cui corrisponde un interesse del pubblico a poterne usufruire per la loro accessibilità immediata e prevalentemente gratuita“.

Conclusioni

Ritenuta, pertanto, alla luce del rapporto tra giornalismo di inchiesta e diffamazione, sproporzionata la limitazione di libertà di espressione (attraverso la cancellazione dell’articolo dall’archivio storico), per la tutela della reputazione del singolo, quando tale l’equilibrio sarebbe stato rispettato tramite il semplice inserimento di una rettifica delle informazioni attraverso l’aggiunta del riferimento alla sentenza pronunciata favore della vittima della diffamazione, rigettava tale domanda e condannava i convenuti al pagamento di metà delle spese di lite, seguendo la soccombenza per la residua metà.

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