Storno di dipendenti e libera concorrenza
Ordinanza Tribunale di Bergamo, 20 settembre 2020
Storno di dipendenti e libera concorrenza – Dipendenti di imprese concorrenti – libera circolazione del lavoro – Animus nocendi – Si pronuncia il Tribunale di Bergamo con un’Ordinanza ex art. 700 cpc, tracciando il confine tra illecito storno di dipendenti e libera concorrenza.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che “i confini tra liceità ed illiceità dello storno di dipendenti risiedono nel contemperamento tra il principio di correttezza professionale tra imprese (art. 41 Cost) ed il principio della libera circolazione nel lavoro (ex artt. 4 e 35 Cost.), per cui non può vietarsi all’imprenditore di attirare presso la propria impresa dipendenti – anche specializzati – di imprese concorrenti, offrendo loro un più favorevole regime contrattuale (cfr. Trib. Roma Sez. Imprese del 19/12/2003), e che, a livello generale, la libera concorrenza poggia su iniziative quali l’avvicinamento di clienti altrui e la formulazione di proposte migliorative, attività del tutto lecite che non sono di regola sindacabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Brescia, Sez. Spec. Imp., ord. 1/7/2020)“.
Il Tribunale richiama, inoltre, l’orientamento della Cassazione secondo il quale “non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purchè ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente; è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell’ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali” (cfr. Cass civ. n. 3865/2020).
Storno di dipendenti e libera concorrenza: le conclusioni
In altri termini, lo storno non integra di per sé concorrenza sleale, sempre che non sia stato attuato con l’intenzione di danneggiare l’altrui azienda (animus nocendi) in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti che scelgono di lavorare presso altra impresa.
News a cura di Giovanni Adamo
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