Imitazione del prodotto e concorrenza sleale: occorre il “concreto pericolo di confusione”
Imitazione del prodotto e concorrenza sleale – Cos’è l’imitazione servile – Come fermare l’imitazione del prodotto da parte di un concorrente
Imitazione del prodotto e concorrenza sleale
Si pronuncia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Imprese, con una Sentenza del 7 novembre 2019 in materia di imitazione del prodotto e concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1, c.c..
Il caso
L’impresa X conveniva in giudizio l’impresa Y, richiedendo al Tribunale l’accertamento della nullità del brevetto per invenzione industriale conseguito dall’impresa Y in relazione ad alcuni macchinari, e, in ogni caso, l’accertamento della natura slealmente concorrenziale della condotta di Y, per imitazione servile del prodotto della stessa X.
Cos’è l’imitazione servile – La norma
A tenore dell’art. 2598, n. 1, c.c., “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque… usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente“.
L’opinione del Tribunale: “Non è sufficiente l’astratta imitazione, per la slealtà concorrenziale, ma occorre anche il concreto pericolo di confusione“
A parere del Tribunale, “La finalità che si pone l’art.2598 c.c. è di mantenere alla attività della impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di beni e servizi, rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando uno sviamento della clientela. Non è quindi sufficiente ad integrare lo specifico illecito concorrenziale della “imitazione servile” prevista al n.1 della norma citata, una condotta riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi (in nesso causale) un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato (Cass. 2009, n.3478, 2008 n. 29522, Tribunale Bologna, 1454/2019, 3052 del 2018, in Giuraemilia.it, tra le altre). In concreto, la sussistenza della capacità distintiva deve essere apprezzata come effettiva idoneità a rendere il prodotto riconoscibile agli occhi del pubblico e postula che esso abbia acquisito notorietà sul mercato. L’originalità del prodotto imitato integra uno degli elementi costitutivi dell’azione, per cui chi si duole della imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato “fedelmente” dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché la forma del prodotto aveva assunto carattere distintivo“.
Imitazione del prodotto e concorrenza sleale – Come fermare l’imitazione del prodotto da parte di un concorrente
Ci occupiamo da molti anni di imitazione del prodotto e concorrenza sleale, ed assistiamo regolarmente imprese vittime di imitazione servile o coinvolte in procedimenti aventi ad oggetto l’imitazione di prodotti o di attività. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:
- Trib. Venezia, 28 aprile 2017;
- Trib. Venezia, 4 luglio 2017;
- Trib. Venezia, 4 gennaio 2018;
- Trib. Ancona, 4 marzo 2021.
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