Subfornitura – Subforniture industriali – Contratto di subfornitura: definizione – Legge subfornitura

Giovanni Adamo

Il contratto di subfornitura è il tipico contratto “per conto terzi”: una fattispecie piuttosto diffusa nel settore della piccola e media impresa italiana, nell’ambito del quale molte imprese si impegnano a fornire prodotti (o anche servizi) destinati ad essere impiegati nell’ambito di una più complessa attività del committente. In questo contesto, la prassi vede un gran numero di imprese “monocliente”, il cui ciclo produttivo è sostanzialmente integrato in quello di un’impresa di più grandi dimensioni, al fine di poter pervenire alla realizzazione di un prodotto finale (si pensi ad una fabbrica di automobili, che ha moltissimi subfornitori i quali producono beni (dischi freno, pinze, cambi, e innumerevoli altri particolari) da incorporare in un bene più complesso.

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Cosa si intende per subfornitura? Definizione e legge

Il testo della Legge sulle subforniture industriali – Contratto di subfornitura: definizione

Recita l’art. 1 della Legge 10 giugno 1998, n. 192: “Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente“.

Subfornitura: definizione – Una prassi contrattuale tipica della piccola e media impresa italiana

Subfornitura: definizione chiara, che descrive efficacemente una prassi contrattuale tipica della piccola e media impresa italiana, spesso contoterzista di altre imprese, nazionali o straniere (sia sufficiente pensare a ciò che accade, a titolo meramente esemplificativo, nel mondo della produzione di componentistica per automobile, ove numerose imprese nazionali producono componenti destinati ad essere incorporati nelle auto italiane o straniere, spesso tedesche).

Qual è la fonte normativa del contratto di subfornitura?

Legge subfornitura – La Legge 192 del 1998 – Le subforniture industriali – Subfornitura: definizione

La normativa che disciplina il contratto di subfornitura industriale è la Legge 192 del 1998, che regola la materia occupandosi degli aspetti definitori e disciplina numerosi aspetti pratici del rapporto tra committente e subfornitore.

Tale legge:

  • pone una serie di obblighi e divieti alle parti del contratto di subfornitura;
  • impone alle parti la forma scritta del contratto a pena di nullità dello stesso;
  • impone al committente di effettuare il pagamento delle fatture del subfornitore entro il termine di 60 gg. dall’emissione della fattura;
  • vieta al subfornitore di affidare a terzi sub-subfornitori la singola commessa senza il consenso del committente;
  • sancisce il divieto di abuso, da parte del committente, della situazione di dipendenza economica nella quale si trova il subfornitore.

Obblighi e divieti previsti dalla legge sul contratto di subfornitura

Sono numerosi gli obblighi ed i divieti previsti dalla Legge, a carico soprattutto del Committente. Evidentemente il Legislatore era ben consapevole del fatto che quest’ultimo, in quanto parte “forte” del rapporto, era di fatto nelle condizioni di imporre svariati obblighi a carico del subfornitore ed ha inteso disciplinarli secondo “equità”.

La forma scritta a pena di nullità del contratto di subfornitura – “Valgono” anche le email, e in ogni caso il subfornitore va pagato

Secondo l’art. 2 della Legge 192 del 1998, “Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica. In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto”.

Subforniture industriali: se il subfornitore inizia a lavorare senza però accettare formalmente, non si applicano le c.d. clausole vessatorie

L’art. 2 stabilisce, poi, al secondo comma, che “Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile“. Ciò vuol dire che se il subfornitore ha accettato di fatto le condizioni contrattuali proposte dal committente senza però accettarlo per iscritto, in quello specifico caso non si applicano al contratto le c.d. clausole vessatorie, che necessitano infatti, a norma dell’art. 1341 del codice civile, di un’accettazione specifica (nell’ipotesi fatta, mancante).

Il pagamento a 60 gg

A norma dell’art. 3 della Legge il contratto deve in primo luogo stabilire i termini di pagamento, che non possono eccedere i 60 gg. dal momento della ricezione, da parte del committente, del bene oggetto della subfornitura. E’ poi previsto che il mancato pagamento entro detto termine costituisca per il subforniture titolo per la richiesta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico del committente.

Il divieto di sub-subfornitura

Sempre l’art. 3 stabilisce che il subfornitore non può affidare l’esecuzione di una percentuale superiore al 50% dell’opera ad altri subfornitori, salva ovviamente l’autorizzazione del committente. Se il subfornitore viola questa previsione, gli accordi con i quali abbia affidato l’esecuzione dell’opera ad altri sono nulli.

Nullità delle clausole del contratto di subfornitura e abuso di dipendenza economica

Le clausole che consentono al committente di operare modifiche unilaterali del contratto nelle subforniture industriali

L’art. 6 della Legge sul contratto di subfornitura prevede poi che il committente non possa modificare unilateralmente il contenuto di clausole del contratto di subfornitura, e se una clausola contrattuale gli conferisce questo potere, la stessa è irrimediabilmente nulla.

Le clausole che determinano abuso di dipendenza economica

Particolarmente importante è poi l’art. 9 della Legge, che prevede: “È vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo“.

Una disciplina di protezione per il subfornitore

Si tratta evidentemente di una disciplina di protezione per il subfornitore, spesso esposto alla possibilità di “tracimazione” del potere contrattuale del committente, spessissimo “monocliente” dal quale dipendono le sorti dell’impresa subfornitrice nella loro interezza.

L’inserimento nel contratto di subfornitura di clausole attraverso le quali si realizzi una fattispecie di abuso di dipendenza economica è poi sanzionato con la nullità della clausola, per approdondire leggi l’articolo sul divieto di abuso di dipendenza economica.

A cosa fare attenzione se sei un committente

Il rapporto di subfornitura è senz’altro una relazione estremamente delicata. Il committente dovrà necessariamente porre estrema attenzione al momento della formalizzazione del rapporto contrattuale, ed al rispetto rigoroso dei divieti che la Legge sulla subfornitura prevede.

Troppo elevato è infatti il rischio di vedere dichiarata la nullità di clausole, magari “centrali” e “strategiche” del contratto in ragione di una troppo disinvolta formulazione. Ed occorre tenere conto, sotto tale profilo, della circostanza che la ratio della Legge è proprio quella di fornire uno strumento di tutela per il subfornitore, e da ciò non possono discendere conseguenze anche in materia di interpretazione, sia della Legge, che delle singole clausole contrattuali.

E’ indispensabile che il contratto di subfornitura industriale sia redatto “ad hoc”, su misura delle specifiche esigenze della specifica commessa.

Il contratto di subfornitura industriale “fac simile” o “modello” – NO A MODELLI ASTRATTI E GENERALI O AL CONTRATTO DI SUBFORNITURA INDUSTRIALE PDF TROVATO IN RETE

Ogni singola commessa ha una propria “storia” ed una propria ragion d’essere, ed il contratto di subfornitura industriale deve necessariamente seguire le finalità sulle quali la singola commessa si fonda. Quindi assolutamente no a “modelli”, o al contratto di subfornitura industriale fac simile ed evitare il contratto di subfornitura industriale pdf trovato in rete, magari valido, ma che non rispecchia le finalità precise del Committente.

In questo contesto una consulenza legale esperta in materia di contratto di subfornitura può essere estremamente utile per evitare successive criticità nel rapporto negoziale.

A cosa fare attenzione se sei un subfornitore

Troppo spesso l’imprenditore, specie quello nazionale, si sofferma particolarmente sulla parte strettamente “economica” del regolamento contrattuale, mentre non presta particolare attenzione a quella “normativa” del contratto. Che invece può contenere clausole estremamente “pericolose” per le strategie complessive dell’impresa subfornitrice e, talora, anche per la sua stessa sopravvivenza.

Nel contesto dell’impresa subfornitrice la consulenza legale preventiva può aiutare l’imprenditore / subfornitore ad individuare preventivamente le clausole maggiormente “pericolose” contenute nel contratto ed a rinegoziarle in modo maggiormente adeguato e rispettoso della Legge sulla subfornitura.

Essenziale far valutare il contratto di subfornitura industriale ad un Avvocato PRIMA della firma

La prima cosa da fare per il Subfornitore è far valutare il contratto ad un Professionista prima della firma. Solo il Professionista, infatti, sarà in grado di poter valutare correttamente le potenzialità e la “pericolosità” delle clausole contrattuali in esso contenute, prese singolarmente e nel loro effetto complessivo sul concreto rapporto di subfornitura.

Le competenze dello Studio Legale Adamo sull’argomento

Ci occupiamo ed analizziamo il contratto di subfornitura industriale, ed i suoi rapporti con l’abuso di dipendenza economica, sin dalla emanazione della relativa disciplina, e siamo tra i primi commentatori della Legge 192 del 1998 e della fattispecie dell’abuso di dipendenza economica nei vari comparti industriali e produttivi.

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