La supersocietà di fatto

La supersocietà di fatto – Tra Società di capitali e persone fisiche – Direzione e coordinamento e supersocietà – Ricorso per fallimento – Rigetto

di Alessandra Leccese e Giovanni Adamo

Provvedimento ottenuto dallo Studio il 12 aprile 2021 avanti la Corte d’Appello di L’aquila che analizza i presupposti perché possa dirsi esistente, in sede prefallimentare, la supersocietà di fatto tra società di capitali e persone fisiche (nella specie due Società a responsabilità limitata).

Nella fattispecie, la persona fisica peraltro svolgeva anche il compito di Liquidatore delle due società.

La vicenda

Si trattava di un procedimento di Reclamo ex art. 22 L. Fall. avverso un decreto di rigetto di un ricorso per fallimento proposta dalla Società X, affiliante di una nota catena di abbigliamento per bambini, nei confronti di un ex affiliato. In particolare la Società X censurava il precedente provvedimento del Tribunale di Vasto, ribadendo quanto già sostenuto in ordine alla configurabilità di una società di fatto tra una persona fisica, Sig. Y, fra l’altro assistito dall’Avv. Giovanni Adamo, e due società di capitali, Società Alfa e Beta.

La tesi della reclamante – Il ricorso per fallimento e la supersocietà di fatto

Più nel dettaglio la Società X fondava le proprie pretese sulle seguenti circostanze: 1) che il Sig. Y avesse gestito le attività imprenditoriali delle Società Alfa e Beta; 2) che il Sig. Y veniva indicato nominativamente nei contratti di franchising e quelli connessi intercorsi tra la Società Alfa e la Società X; 3) che il Sig. Y avrebbe prestato fideiussioni per le obbligazioni assunte dalla Società Alfa; 4) che il Sig. Y avrebbe effettuato ordini di merci ed aver intrattenuto taluni rapporti commerciali con il personale dell’affiliante. Da ciò, pertanto, la reclamante, società X, fondava le proprie ragioni, ritenendo che le funzioni nell’interesse delle società Alfa e Beta venivano svolte dalla persona fisica come socio di fatto delle due società.

La decisione della Corte – Direzione e coordinamento e supersocietà

Il 12 aprile 2021 il Collegio, al contrario, ed in accoglimento delle tesi proposte dallo Studio, rigettava il Reclamo ex art. 22 L. Fall. ritenendo, fra l’altro, che le circostanze esposte dalla Società X non apparivano idonee a configurare la esistenza di una supersocietà di fatto con comunione di scopo e di patrimonio tra i soggetti che l’avrebbero composta.

La Corte d’Appello di L’Aquila ha precisato che al fine di accertare la sussistenza di una società di fatto cui partecipino società di capitali ed eventualmente anche persone fisiche, la cosiddetta supersocietà di fatto, occorre “un accertamento rigoroso del comune interesse sociale perseguito che deve escludersi nel caso di assoggettamento ad altrui direzione e coordinamento, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria alla esistenza della supersocietà di fatto”.

Il Collegio, quindi, ha ritenuto necessario un accertamento “scrupoloso” della esistenza di una società di fatto, anche al fine di evitare il il rischio che la prospettazione di una società di fatto possa permettere di aggirare il necessario esercizio di un’azione di responsabilità, fornendo una prova in via rigorosa, anche “attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci”.

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