Il patto di non concorrenza nel franchising
Il patto di non concorrenza nel franchising
Il patto di non concorrenza nel franchising: gli accordi verticali e clausola di non concorrenza – Art 2596 cc non si applica al franchising
Si pronuncia la Corte d’Appello di Ancona, con una interessante Sentenza del 17 giugno 2020 che analizza il patto di non concorrenza nel franchising. La Corte si occupa di valutare il rapporto tra accordi verticali e clausola di non concorrenza, verificando l’ambito applicativo dell’ art 2596 cc, che non si applica al franchising, a parere della Corte
Il patto di non concorrenza nel franchising
Frnchising, gli accordi verticali – La clausola di non concorrenza è compatibile con il franchising: serve a proteggere il know how
La Corte d’Appello ha ritenuto compatibile il patto di non concorrenza con il contratto di franchising, in quanto funzionale alla tutela del know how.
art 2596 cc: non si applica al franchising
Dopo aver rilevato che l’art. 2596 c.c. (per il quale “Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona ed ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni“) “non si applica agli accordi tra imprenditori che operano a diversi livelli di produzione di beni e servizi (c.d. accordi verticali), ma soltanto a quelli tra imprenditori che operano allo stesso livello produttivo (c.d. accordi orizzontali) in quanto tra imprenditori che operano a livelli diversi della produzione la concorrenza può essere solo indiretta e mediata” (la Corte cita a sostegno due precedenti di legittimità, per la verità risalenti: Cass. n. 1941/1973; Cass. n. 5024/1994), la Corte passa ad analizzare la compatibilità del patto di non concorrenza, nello specifico, con il contratto di franchising.
Franchising: gli accordi verticali e la clausola di non concorrenza – Richiamo al caso “Pronuptia” della Corte di Giustizia UE
“I divieti di concorrenza tra le parti non si applicano nel franchising durante la vigenza del contratto e per un congruo periodo dopo la sua cessazione“
Queste le considerazioni dei Giudici d’appello: “la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (nella sentenza Pronunptia del 28/01/1986-causa 161/84) ha stabilito che la normativa sulla concorrenza non si applica alle clausole di non concorrenza contenute nei contratti di affiliazione commerciale che vietino atti di concorrenza da parte dell’affiliato durante la vigenza del contratto e per un congruo periodo a partire dalla fine di esso. La liceità di una simile clausola, all’interno del contratto di affiliazione commerciale, si giustifica dalla duplice necessità, per l’affiliante, di proteggere le conoscenze (c.d. know how) che egli trasferisce all’affiliato e che potrebbero quindi essere utilizzate a svantaggio dell’affiliante stesso, e di proteggere anche gli altri affiliati alla rete commerciale in quanto, qualora un affiliato ponesse in essere atti di concorrenza al di fuori della sua zona di competenza, potrebbe vanificare i vantaggi commerciali degli altri affiliati derivanti dall’appartenenza alla rete commerciale, che costituiscono appunto l’aspetto centrale del contratto di franchising. Del resto, una simile limitazione della libertà di concorrenza appare giustificata, dalla prospettiva del singolo affiliato, dai vantaggi che egli ottiene dallo sfruttamento delle altrui conoscenze e immagine commerciale, che egli potrebbe altrimenti ottenere soltanto tramite onerosi investimenti e l’esercizio della propria attività commerciale per un considerevole numero di anni. I vantaggi che l’affiliante trae dall’appartenenza alla rete commerciale e dall’utilizzo delle conoscenze e immagine dell’affiliante, giustificano quindi una riduzione della sua libertà di concorrenza“.
L’Ordinanza del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2025 – art 2596 cc non si applica al franchising?
Sul medesimo tema si è pronunciato anche il Tribunale di Roma, con una recentissima Ordinanza cautelare del 17 febbraio 2025, che ha applicato il patto di concorrenza nel franchising ad un caso nel quale il franchisee, anche dopo la risoluzione del contratto, e pur gravato da clausola di non concorrenza, non solo aveva continuato l’attività, ma l’aveva proseguita continuando ad utilizzare il marchio del Franchisor.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che il franchisee “all’interno dei locali ha conservato gli arredi utilizzati in costanza dei rapporti di franchising e, secondo quanto risultava alla data di proposizione del ricorso, ha mantenuto l’affissione alle pareti del listino dei prezzi con indicazione del marchio XXXX, circostanze che, unitamente all’uso sopra menzionato della modulistica con intestazione XXXX, possono indurre il pubblico dei consumatori in errore circa l’attuale affiliazione della resistente al franchising XXXX, considerato anche che la Alfa s.r.l.s. eroga i servizi nei medesimi locali in cui ciò avveniva in costanza dei rapporti di franchising inter partes. Per le medesime ragioni le condotte denunciate dalla ricorrente integrano, prima facie, gli estremi della concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., apparendo configurabile un danno a carico della ricorrente, stante il rischio di confusione sull’esistenza tra le parti di un rapporto di affiliazione“, e conseguentemente ha: “1. INIBITO alla Alfa s.r.l.s. l’esercizio di attività in concorrenza con la ricorrente fino all’11/12/2025, nonché l’uso del marchio XXXX, a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza a cura della ricorrente; 2. DISPOSTO il ritiro dal mercato e la restituzione alla ricorrente del materiale della resistente portante il marchio XXXX, compresi il Manuale operativo e i Protocolli operativi; 3. POSTO a carico della resistente la somma di € 200,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della presente ordinanza e per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, il tutto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento a cura della ricorrente”
Il patto di non concorrenza nel franchising – Come possiamo aiutarti
Ci occupiamo di patto di non concorrenza nel franchising (sul punto cfr. anche questo ARTICOLO), ed in genere di affiliazione commerciale, sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, ed assistiamo regolarmente imprese franchisor e franchisee nella tutela dei loro diritti. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti aventi ad oggetto proprio la tutela della concorrenza nell’ambito del franchising:
- Trib. Foggia, 21 dicembre 2022: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
- Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
- Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
- Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
- Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
- Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
- Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
- Tribunale di Milano, 6 giugno 2019: ottenuto il rigetto delle domande di inibitoria formulate da un Franchisor nei confronti di un franchisee che aveva creato un blog nel quale esponeva le criticità del sistema di affiliazione.
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