La violazione del diritto d’autore su internet

La violazione del diritto d’autore su internet – Violazione copyright e Responsabilità della piattaforma – La proprietà intellettuale sul web

Giovanni Adamo

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La violazione del diritto d’autore su internet

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata, in data 9 luglio 2020, nella causa C- 264/19 Costantin Film Verleih Gmbh / Google Inc. e Youtube LLC, con una interessante Sentenza che analizza la violazione del diritto d’autore su internet, la violazione del copyright e la responsabilità della piattaforma web sulla quale avviene la violazione.

Violazione copyright e responsabilità della piattaforma – La proprietà intellettuale sul web

La questione riguardava la definizione dei limiti del diritto d’informazione riconosciuto ai titolari di contenuti protetti dal diritto d’autore, caricati illegalmente su piattaforme online: in particolare, la Corte ha dovuto stabilire se sulla piattaforma online gravi l’obbligo di comunicare al titolare del contenuto illegalmente condiviso solo l’indirizzo postale dell’autore del caricamento o anche gli indirizzi e-mail, IP e il numero telefonico.

La violazione del diritto d’autore su internet

La Corte si è dovuta confrontare con i primi due commi dell’art. 8 della direttiva 2004/48, secondo i quali “Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione […]

Le informazioni di cui al paragrafo1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o servizi […]”.

La decisione della Corte 

La CGUE ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva “dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente”. Il termine «indirizzo» è infatti utilizzato senza ulteriori precisazioni nella Direttiva 2004/48; anche dai lavori preparatori alla stessa non emergono indizi tali da avvalorare la possibilità di un’interpretazione estensiva del termine.

La Corte ha tuttavia precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ottenere informazioni più complete rispetto a quelle previste dalla Direttiva, a condizione però che ciò avvenga tenendo conto del giusto equilibrio fra i vari diritti fondamentali interessati.

La violazione del diritto d’autore su internet: come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di tutela del diritto d’autore e assistiamo regolarmente imprese e privati cittadini per la repressione della violazione del diritto d’autore su internet, fattispecie rispetto alla quale abbiamo una casistica molto robusta. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

 

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