La violazione del diritto d’autore su internet

La violazione del diritto d’autore su internet – Tutela del copyright online – Violazione copyright online – Tutela diritto d’autore online – Il ruolo dell’AGCOM (Autorità Garante per le Comunicazioni)

Giovanni Adamo

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La violazione del diritto d’autore su internet

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata, in data 9 luglio 2020, nella causa C- 264/19 Costantin Film Verleih Gmbh / Google Inc. e Youtube LLC, con una interessante Sentenza che analizza la violazione del diritto d’autore su internet, la violazione del copyright e la responsabilità della piattaforma web sulla quale avviene la violazione.

Violazione copyright e responsabilità della piattaforma – La proprietà intellettuale sul web

La questione riguardava la definizione dei limiti del diritto d’informazione riconosciuto ai titolari di contenuti protetti dal diritto d’autore, caricati illegalmente su piattaforme online: in particolare, la Corte ha dovuto stabilire se sulla piattaforma online gravi l’obbligo di comunicare al titolare del contenuto illegalmente condiviso solo l’indirizzo postale dell’autore del caricamento o anche gli indirizzi e-mail, IP e il numero telefonico.

La violazione del diritto d’autore su internet: la tutela del copyright online

La Corte si è dovuta confrontare con i primi due commi dell’art. 8 della direttiva 2004/48, secondo i quali “Gli Stati membri assicurano che, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata del richiedente, l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che le informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall’autore della violazione […]

Le informazioni di cui al paragrafo1 comprendono, ove opportuno, quanto segue: a) nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o servizi […]”.

La decisione della Corte 

La CGUE ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) della Direttiva “dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «indirizzo» ivi contenuta non si riferisce, per quanto riguarda un utente che abbia caricato file lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, al suo indirizzo di posta elettronica, al suo numero di telefono nonché all’indirizzo IP utilizzato per caricare tali file o all’indirizzo IP utilizzato in occasione del suo ultimo accesso all’account utente”. Il termine «indirizzo» è infatti utilizzato senza ulteriori precisazioni nella Direttiva 2004/48; anche dai lavori preparatori alla stessa non emergono indizi tali da avvalorare la possibilità di un’interpretazione estensiva del termine.

La Corte ha tuttavia precisato che gli Stati membri hanno la facoltà di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ottenere informazioni più complete rispetto a quelle previste dalla Direttiva, a condizione però che ciò avvenga tenendo conto del giusto equilibrio fra i vari diritti fondamentali interessati.

La violazione del diritto d’autore su internet: come possiamo aiutarti – Il ruolo dell’AGCOM

Un ulteriore contributo per la repressione delle violazioni del diritto d’autore online può essere fornito dall’intervento dell’AGCOM

Un team dello Studio costituito da Giovanni Adamo e Francesca Pelleri ha recentemente ottenuto dall’AGCOM un provvedimento di inibitoria, con distacco dei DNS su tutto il territorio italiano, a carico di una Società malese ritenuta responsabile di una violazione massiva del copyright spettante ad un’Impresa italiana nel settore audiovisivo.

La tutela online del diritto d’autore – Pirateria opere digitali

Quando si parla di pirateria di contenuti digitali ci si riferisce a quel complesso di condotte illecite attuate nei confronti di files protetti da copyright, in grado di pregiudicare i diritti di sfruttamento economico e di utilizzabilità spettabili esclusivamente ai proprietari di detti files.
Tale pratica è, al giorno d’oggi, largamente diffusa in ragione della notevole evoluzione tecnologica che connota la nostra Società, motivo per cui il contrasto a detto fenomeno è divenuto una priorità assoluta per il legislatore europeo così come per il legislatore italiano.
Quest’ultimo, infatti – a seguito di diversi interventi rinvenibili nella legge sul diritto d’autore n. 633/41 (come modificata dalla legge n. 248/2000), nel decreto legislativo sul commercio elettronico n. 70/2003 per le violazioni online e nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi n. 177/2005 (come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010) per quanto riguarda i servizi radiotelevisivi – ha ampiamente accresciuto e valorizzato il ruolo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che ad oggi ricopre un ruolo centrale nel contrasto alla pirateria online.

Violazione massiva del copyright: la tutela online da parte dell’AGCOM

Come proteggere il diritto d’autore online? Un’opzione, se ne ricorrono i presupposti, è il ricorso all’AGCOM

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) è un’Autorità amministrativa indipendente istituita con la legge 249 del 1997 al fine di vigilare e regolamentare più settori, tra i quali il campo delle comunicazioni elettroniche, dell’audiovisivo e più recentemente anche quello delle piattaforme online.
A tale ultimo riguardo, di fondamentale importanza è il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” adottato dall’AGCOM con delibera 680/13/CONS del 2013, il quale è volto a disciplinare le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.
In particolare, il citato Regolamento combatte la pirateria online attraverso la previsione di una procedura di intervento ad hoc che si attiva su istanza della parte interessata, a condizione che per la medesima questione non sia già pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria. Precisamente l’art. 6, comma 1, del summenzionato regolamento stabilisce che “Qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, un soggetto legittimato può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione”.

Per richiedere l’intervento dell’AGCOM occorre che vi sia una violazione massiva del copyright: la tutela online del diritto d’autore in questo caso è possibile

Conseguentemente, “Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, l’organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, l’organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica” (art. 8, comma 2, del Regolamento).
L’AGCOM potrà ordinare tanto la rimozione selettiva delle opere illecitamente diffuse o la disabilitazione dell’accesso alle stesse quanto la disabilitazione dell’accesso al sito ospitante nonché il reindirizzamento automatico ad un diverso sito; ancora, in caso di inottemperanza di tali ordini, potrà applicare sanzioni dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria.
L’AGCOM riveste, pertanto, un ruolo decisivo nella tutela del diritto d’autore online.

Come proteggere il diritto d’autore online: pirateria opere digitali – La vicenda

Con istanza ex art. 6 del citato Regolamento il legale rappresentante della Società X segnalava all’AGCOM la presenza su un determinato sito web di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo di proprietà della stessa Società in presunta violazione della Legge sul diritto d’autore, chiedendone la rimozione.

La tutela online del diritto d’autore – Le valutazioni dell’AGCOM

In relazione all’istanza, l’AGCOM dichiarava che “dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo”.

Violazione massiva del copyright: la tutela online – Conclusioni

A seguito dell’attività istruttoria svoltasi con applicazione dei termini abbreviati “in ragione della gravità della violazione segnalata e, del suo carattere massivo” (termine di adozione del provvedimento ridotto a 12 giorni e termine di ottemperanza a tale provvedimento ridotto a 2 giorni), l’AGCOM confermava l’accessibilità delle opere segnalate, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della legge n. 633/41, e ordinava ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano “di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito X, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento”.

I nostri provvedimenti in materia di diritto d’autore e violazione massiva del copyright

Ci occupiamo da molti anni di tutela del diritto d’autore e assistiamo regolarmente imprese e privati cittadini per la repressione della violazione del diritto d’autore su internet, fattispecie rispetto alla quale abbiamo una casistica molto robusta. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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