La mala gestio dell’amministratore di società

La mala gestio dell’amministratore di società: che fare se c’è mala gestio – Responsabilità dell’amministratore di società e risarcimento

Giovanni Adamo

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La mala gestio dell’amministratore di società e la responsabilità – la vicenda

Il Tribunale delle Imprese di Firenze si pronuncia con un interessante Decreto del 6 luglio 2020 in materia di mala gestio dell’amministratore di società, analizzando, in particolare, i presupposti di applicazione, nel caso di sospetto di gravi irregolarità, dell’art. 2409 c.c..

Società – I presupposti applicativi dell’art. 2409 c.c.

Il Tribunale rileva che “L’art. 2409 c.c. delinea un procedimento – ritenuto di volontaria giurisdizione – finalizzato ad attuare un controllo giudiziario sulla gestione delle società di capitali, da effettuarsi comunque entro i limiti invalicabili della c.d. business judgment rule, con la sola deroga logica relativa a scelte palesemente “irragionevoli o negligenti” e della “potenzialità del danno per la società amministrata. La denunzia ex art. 2409 c.c. costituisce un rimedio contro la cattiva gestione dell’organo amministrativo volto a eliminare in tempi rapidi irregolarità (conseguenti alla violazione, da parte degli amministratori medesimi, dei loro doveri) da cui derivi un pregiudizio per la società. Tale denunzia può comportare l’ispezione giudiziale della società e, nei casi più gravi, la revoca degli amministratori (ed eventualmente anche dei sindaci) e la nomina di un amministratore giudiziario. Nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio (qual è la Casa Vinicola), l’interesse sotteso all’azione ex art. 2409 c.c. deve essere individuato esclusivamente in capo ai soci“.

Occorre un fondato sospetto di gravi irregolarità

Per il Tribunale, “occorre ricordare che l’art. 2409 c.c., richiede pur sempre la sussistenza quanto meno di un “fondato sospetto” di “gravi irregolarità nella gestione” da parte degli organi gestori della società, dove assume rilievo ogni violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo concreto di danno per la società amministrata“.

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