Società: irregolarità e 2409 c.c.
Società: irregolarità e 2409 c.c. – Gravi irregolarità nella società – Il ricorso ex 2409 c.c. – Come denunciare le gravi irregolarità
Società: irregolarità e 2409 c.c. – Gravi irregolarità nella società: come denunciarle
Si pronuncia il Tribunale di Monza con una nuova Sentenza del 30 maggio 2019. Il Tribunale si è occupato degli effetti di un ricorso ai sensi dell’art. 2409 c.c. coinvolgente una Società sui contratti di mutuo già precedentemente stipulati dalla Società stessa.
La Banca aveva risolto il mutuo sul presupposto che l’amministratore fosse destinatario di un ricorso ex 2409 c.c. formulato dal Collegio Sindacale, con il quale il collegio richiedeva la rimozione dell’amministratore dall’incarico a causa di irregolarità nell’esecuzione del mandato.
Gli effetti che può avere il ricorso ex 2409 c.c.
Ai sensi dell’art.15 del contratto di mutuo, in particolare, il mutuo poteva essere risolto ove la parte mutuataria subisse procedimenti cautelari.
Società: irregolarità e 2409 c.c. – A parere del Tribunale, “poiché i provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una Società, ai sensi dell’art. 2409 c.c. si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale (Cassazione Civile, sez I, 21.3.2007 n. 6805; Cassazione Civile Sez I 29.3.2005 n 6615 conforme Cassazione 16 giugno 2000 n 8226)) deve ritenersi che la decisione della banca sia stata legittima anche considerando che proprio in accoglimento di tale ricorso, il Tribunale di Lecco revocò il predetto amministratore, nominando un amministratore giudiziario, che, non appena accettato l’incarico, presentò istanza per l’assoggettamento della società a fallimento, che, in effetti, veniva, prontamente, dichiarato nei giorni immediatamente successivi“.
Del tutto fuori discussione, poi, la legittimità dell’operato del Collegio Sindacale nel caso di specie. Ciò è confermato anche da Cass., 5 settembre 2018, n. 21662, per la quale “l’inosservanza del dovere di vigilanza comporta la responsabilità dei sindaci, laddove essi non abbiano rilevato una rilevante violazione altrui, o non abbiano adeguatamente reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31204, cit.; Cass. 13 giugno 2014, n. 13517; v. pure Cass. 13 giugno 2014, n. 13518); e che sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno, quando essi non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate o non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l’id quod plerumque accidit, avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento (Cass. 14 ottobre 2013, n. 23233)“.
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