Diffamazione e diritto di critica

Diffamazione e diritto di critica – Come bilanciare critica e onore – cronaca e reputazione – Diffamazione e reputazione – il danno all’onore

Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Milano con una Sentenza del 15 maggio 2019, nella quale viene affrontato il tema del rapporto tra diffamazione e diritto di critica. Il Tribunale si occupa di come bilanciare critica e onore (o cronaca e reputazione), e di quale sia il rapporto tra diffamazione e reputazione, in un’ipotesi nella quale veniva lamentato un danno all’onore.

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Diffamazione e diritto di critica – Come bilanciare critica e onore: La vicenda

L’attore era un colonnello dei Carabinieri ritenutosi leso da un articolo giornalistico, poi ripreso anche da un servizio televisivo, che esprimeva valutazioni fortemente critiche sulle attività investigative compiute dall’Arma, e dall’Ufficiale in questione in particolare. L’Ufficiale agiva per sentire condannare il giornalista e l’editore al risarcimento del danno.

Diffamazione e reputazione – Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale ambrosiano così si esprimeva: “diversamente dalla cronaca, che costituisce narrazione oggettiva di fatti, la critica si estrinseca in un giudizio che, in quanto tale, non può che essere soggettivo. Nondimeno, il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (così, Cass. sent. 1982/2014 e, da ultimo, Cass. n. 1939/15). Ciò che rileva, in particolare, è che il nucleo essenziale dei fatti non sia strumentalmente travisato e manipolato; diversamente, la critica si risolverebbe in mera congettura e occasione di dileggio e mistificazione. Anche il requisito della pertinenza all’interesse pubblico trova una sua declinazione peculiare in relazione all’esercizio della critica, atteso che viene in rilievo l’interesse dell’opinione pubblica non tanto alla conoscenza del fatto oggetto di critica, quanto della particolare interpretazione del fatto che viene presentata. Per quanto concerne, poi, il rispetto della continenza, è principio altrettanto pacifico quello secondo cui la critica non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 839/2015). L’esercizio del diritto di critica, ove rispettoso di tali limiti, ben consente l’utilizzo di toni anche aspri e pungenti, così come il ricorso all’ironia ovvero a figure retoriche”.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diffamazione e diritto di critica, ed abbiamo trattato e negoziato numerose ipotesi di violazione del diritto alla reputazione, o del diritto all’onore.

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