Concorrenza sleale e risarcimento: serve la prova
Concorrenza sleale e risarcimento del danno – Il danno da concorrenza sleale va provato – Dimostrazione del danno da slealtà concorrenziale
Concorrenza sleale e risarcimento: serve la prova
Si pronuncia il Tribunale di Milano con una Sentenza del 17 luglio 2020 in materia di concorrenza sleale e risarcimento del danno. La Sentenza analizza, nello specifico, il tema della risarcibilità del danno da illecito concorrenziale, (sul tema cfr. anche questo articolo), giungendo alla conclusione che il danno da concorrenza sleale va provato rigorosamente, e pertanto il danneggiato deve fornire la dimostrazione del danno da slealtà concorrenziale che affermi di aver subìto.
Dimostrazione del danno da slealtà concorrenziale: quantomeno ne va provata l’esistenza
Si può anche risarcire in via equitativa, ma occorre dimostrare che il danno esiste
Secondo il Tribunale di Milano, in particolare, anche in materia di concorrenza sleale vigono i principi generali sulla risarcibilità del danno: “il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria“.
E prosegue, il Tribunale, specificando chiaramente che “ne consegue, pur essendo ben possibile per la sua liquidazione -ai sensi dell’art. 1126 c.c.- una valutazione anche equitativa, è comunque necessaria a monte la prova almeno presuntiva sia dell’eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, dedotte in causa“.
“Anche in caso di violazione del patto di non concorrenza il danno va provato in concreto“
Ed il Tribunale si spinge oltre: secondo i Giudici milanesi, in materia danno da concorrenza sleale serve la prova: “può ritenersi esistente un diritto al risarcimento del danno quale quello azionato in quanto –oltre all’astratta violazione, come nella specie, di una clausola di non concorrenza quinquennale, ne sussista e sia dimostrato comunque il fatto costitutivo, parimenti coessenziale alla realizzazione della fattispecie, di una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile della sfera giuridica del preteso danneggiato“.
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