Abuso di direzione e coordinamento nelle società: i presupposti

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Il Tribunale di Milano

Abuso di direzione e coordinamento nelle società: Abuso di eterodirezione e art 2497 cc: i presupposti – Responsabilità della capogruppo

Giovanni Adamo

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Abuso di direzione e coordinamento nelle società

Si pronuncia il Tribunale di Milano, Sezione Imprese, con una Sentenza molto interessante del 21 luglio 2020, in materia di abuso di direzione e coordinamento nelle società, ex art. 2497 c.c.. Il Tribunale analizza la figura dell’ abuso di eterodirezione ex art 2497 cc, verificando i presupposti per la sussistenza di una responsabilità della capogruppo.

Abuso di eterodirezione e art 2497 cc

La fattispecie è delineata dall’ art 2497 cc..

Per la norma citata,

Le società o enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonchè nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società

Abuso di direzione e coordinamento: i presupposti

Il Tribunale di Milano ha analizzato i presupposti (nel caso concreto si trattava di Società esercitanti attività di corriere espresso) sulla base dei quali può dirsi sussistente il rapporto di direzione e coordinamento tra società ex art. 2497 c.c., e nel caso di specie, analizzando il rapporto di controllo tra le Società, ha rinvenuto:

  • il controllo di X sull’acquisto, sulla predisposizione interna e sulla manutenzione dei mezzi di trasporto;
  • il controllo sul lavoro dei dipendenti e dei collaboratori di Y chiamati ad utilizzare badges identificativi e vestiti operativi a marchio e colori X nonché chiamati a relazionarsi con il pubblico seguendo procedure dettate da X
  • il controllo in tempo reale sull’attività di carico e consegna dei colli attraverso l’utilizzo di apparecchi elettronici, forniti dalla stessa X
  • la previsione di una clausola di non concorrenza per tutta la durata del contratto;
  • il pieno controllo di X sui presupposti in base ai quali applicare le penali contrattuali, l’addebito di costi per rafforzare la sua immagine commerciale.

Tali circostanze, secondo il Tribunale, “costituiscono chiari indici del rapporto di controllo di X sull’attività gestoria della convenuta“.

C’è abuso di direzione e coordinamento, e responsabilità della capogruppo, se la controllata non è in grado di esercitare autonomamente la propria attività di impresa

Ed inoltre, per il Tribunale, è evidente che sussiste un rapporto di controllo: “per effetto dei rapporti contrattuali sorti con X, Y non fosse in grado di determinare autonomamente le proprie scelte strategiche in ordine allo svolgimento dell’attività imprenditoriale. Ogni aspetto dell’attività d’impresa era, infatti, sottoposto al controllo, alle direttive ed agli standard impartiti da X. Basti pensare alle tassative prescrizioni relative alla flotta di veicoli da utilizzare per i trasporti. Y doveva acquistare necessariamente per i servizi commissionati da X veicoli appartenenti a determinate categorie scegliendo tra specifici modelli, doveva assicurarsi che avessero un determinato colore, che fossero marchiati con il logo X e che al proprio interno fossero allestiti secondo modalità specifiche che venivano direttamente controllate da un addetto di X“.

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