Il diritto d’autore sulle fotografie – La proprietà intellettuale sulle fotografie – Tutela dell’opera fotografica: come tutelare il copyright

Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Roma con una interessante Sentenza del 30 luglio 2020 in materia di proprietà intellettuale sulle fotografie. Il Tribunale verifica, in particolare, i presupposti per riconoscere la tutela dell’opera fotografica.

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Opera fotografica: come tutelare il copyright – La vicenda

La vicenda controversa riguardava l’impiego a fini redazionali di una fotografia raffigurante il noto attore Massimo Troisi.

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Il diritto d’autore sulle fotografie: la distinzione tra fotografie “semplici” e le “opere  dell’ingegno”

La L. 633/1941 prevede due diverse categorie di riproduzioni fotografiche: 1) le vere e proprie opere dell’ingegno, tutelate dal diritto d’autore, e 2) le “fotografie semplici”, ossia le immagini di persone o cose tratte dalla vita reale, senza che vi sia un apporto creativo.

“Opere dell’ingegno” e “fotografie semplici”: come distinguerle

Il Tribunale, per fornire soluzione al caso sottoposto alla sua attenzione, e per determinare la sussistenza di una privativa sulle fotografie, si sofferma, in particolare, sulla richiamata distinzione, dando atto dei criteri impiegati al fine di poterla applicare nel caso concreto.

Per esservi opera dell’ingegno, l’attività creativa deve prevalere rispetto alla tecnica materiale

In materia di privativa sulle fotografie, secondo il Tribunale, in particolare, “Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7077 del 05/07/1990, Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992 , Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000 ), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe”

E’ fotografia creativa se emerge l’aspetto artistico rispetto a quello tecnico” – Solo in questo caso vi è proprietà intellettuale sulle fotografie

. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. In sintesi la professionalità nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/2).

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diritto d’autore sulle fotografie, e di come tutelare l’opera fotografica dall’impiego abusivo, specialmente in rete. Abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti a tutela, anche urgente, del copyright sull’opera fotografica. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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