Obbligo di assistenza continuativa nel Franchising: cos’è
Obbligo di assistenza continuativa nel franchising: il franchisor non può sostituirsi al franchisee secondo la Sentenza del Tribunale di Avellino del 2 febbraio 2026
Obbligo di assistenza continuativa nel franchising: cos’è – come funziona – Quali sono i doveri del Franchisor – Il Franchisor non può sostituirsi al Franchisee – Trib. Avellino, 2 febbraio 2026
L’obbligo di assistenza continuativa nel contratto di franchising è uno dei profili più frequentemente invocati in sede contenziosa, soprattutto quando l’attività dell’affiliato non decolla o incontra ostacoli operativi. La Sentenza del 2 febbraio 2026 del Tribunale di Avellino affronta in modo diretto questo tema, chiarendo che l’assistenza dovuta dal franchisor costituisce elemento tipico e qualificante dell’affiliazione commerciale, ma non può essere dilatata fino a trasformarsi in una sostituzione integrale del franchisee nella gestione dell’impresa e negli adempimenti amministrativi.
Per imprenditori, operatori economici e professionisti che assistono reti in franchising, il messaggio è chiaro: l’assistenza continuativa è un obbligo reale e giuridicamente rilevante, ma resta, e deve restare, compatibile con l’autonomia imprenditoriale del franchisee.
Il contratto di franchising e la natura dell’assistenza continuativa
Il Tribunale di Avellino ricostruisce il contratto di franchising richiamando la definizione contenuta nella L. n. 129 del 2004, che qualifica l’affiliazione commerciale come un accordo tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti, in forza del quale l’affiliante concede all’affiliato diritti di proprietà industriale o intellettuale, know-how, assistenza e consulenza, inserendolo in una rete organizzata per la commercializzazione di beni o servizi .
In questo contesto, l’assistenza continuativa non è un elemento accessorio, ma un tratto strutturale del tipo contrattuale. L’affiliante, a fronte del corrispettivo pattuito, assicura all’affiliato l’ingresso in una rete distributiva collaudata e operativa, trasferendo un patrimonio di esperienza e conoscenze organizzative.
Tuttavia, la stessa definizione normativa e la ricostruzione operata dal Tribunale ribadiscono che franchisor e franchisee restano indipendenti sotto il profilo giuridico ed economico. L’inserimento nella rete non comporta una fusione delle sfere imprenditoriali, ma una collaborazione strutturata tra soggetti autonomi . È in questo equilibrio tra integrazione e autonomia che si colloca l’obbligo di assistenza continuativa.
Obbligo di assistenza continuativa nel franchising: la vicenda
Nel caso esaminato, l’affiliata aveva dedotto l’inadempimento dell’affiliante, sostenendo che quest’ultimo non avrebbe prestato l’assistenza contrattualmente prevista, avuto particolare riguardo alla verifica della location ed al supporto burocratico per permessi e SCIA, rendendo così impossibile l’avvio dell’asilo nido .
La domanda attorea era finalizzata alla risoluzione del contratto, alla restituzione della fee di ingresso ed al risarcimento del danno. La convenuta aveva invece contestato l’inadempimento, affermando di avere correttamente fornito know-how, documentazione, modulistica e indicazioni operative,. Precisava, inoltre, la convenuta, che l’inoltro della SCIA ed il perfezionamento degli adempimenti amministrativi spettavano all’affiliata.
Il nucleo della controversia ruotava dunque attorno alla corretta delimitazione dell’obbligo di assistenza continuativa del franchisor e alla verifica se tale obbligo dovesse ricomprendere anche la materiale presentazione delle pratiche amministrative.
Assistenza sì, sostituzione no: il principio affermato dal Tribunale
Il Tribunale ha correttamente precisato che gli obblighi di assistenza e supporto non comportano affatto la sostituzione integrale dell’affiliata nell’esecuzione di adempimenti amministrativi, che presuppongono la titolarità dell’impresa e la disponibilità di dati e strumenti propri dell’imprenditore locale.
La sentenza afferma in modo espresso che è il soggetto che svolge materialmente l’attività commerciale ad avere l’onere di presentare la SCIA. Il franchisor resta un produttore o fornitore giuridicamente indipendente e il fatto che l’unità locale utilizzi marchi e insegne dell’affiliante non implica che l’azienda sia di proprietà di quest’ultimo.
L’obbligo di assistenza continuativa deve quindi essere inteso come obbligo di supporto tecnico, organizzativo e consulenziale, coerente con la concessione del know-how e con l’inserimento nella rete, ma non come obbligo di gestione diretta dell’attività dell’affiliato. Diversamente, si determinerebbe una confusione tra le sfere imprenditoriali e una trasformazione del franchising in un modello diverso da quello delineato dalla legge e ricostruito dal Tribunale.
Autonomia del franchisee e rischio di impresa nel franchising
La sentenza valorizza con forza il principio secondo cui il franchisee resta un imprenditore autonomo e si assume il rischio di impresa (sul punto leggi anche QUESTO ARTICOLO). L’inserimento in una rete organizzata comporta una riduzione del rischio, ma non la sua eliminazione.
L’assistenza continuativa non può dunque essere invocata per trasferire sul franchisor le responsabilità operative e amministrative proprie dell’affiliato. Se così fosse, verrebbe meno il requisito dell’indipendenza economica e imprenditoriale che caratterizza il franchising (sul punto leggi anche QUI), come ribadito nella motivazione della sentenza.
Il Tribunale osserva che i poteri direttivi e di controllo dell’affiliante, funzionali all’ottimizzazione della rete distributiva, devono coesistere con l’autonomia organizzativa dell’affiliato. Una totale mancanza di autonomia sarebbe incompatibile con la struttura del contratto . L’obbligo di assistenza continuativa si colloca quindi entro un perimetro definito: supportare, coordinare, fornire strumenti, ma non sostituire.
Obbligo di assistenza continuativa nel franchising: come possiamo aiutarti
Ci occupiamo di contratto di franchising sin dalla emanazione della Legge 129 del 2004, e abbiamo assistito diversi franchisor e franchisee nell’ambito di fattispecie aventi ad oggetto proprio l’adempimento dell’ obbligo di assistenza continuativa nel franchising. Di seguito alcuni dei casi di cui ci siamo occupati:
- Trib. Vicenza, 16 ottobre 2025;
- Trib. Napoli, 28 gennaio 2025;
- Trib. Foggia, 21 dicembre 2022: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising per il mutamento unilaterale della formula commerciale da parte del franchisor;
- Trib. Milano, 15 aprile 2021: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising immobiliare per violazione, da parte del Franchisor, dell’esclusiva del Franchisee;
- Corte d’Appello di L’Aquila, 12 aprile 2021: ottenuto il rigetto di un’istanza di fallimento proposta da un noto franchisor di abbigliamento per bambini nei confronti di più società affiliate, “accusate” di aver costituito una società di fatto;
- Lodo Arbitrale del 2 dicembre 2020: ottenuta la risoluzione di un contratto di franchising nel settore cosmetico. Il Collegio Arbitrale valorizza la necessità di collaborazione tra franchisor e franchisee in vista di uno scopo comune;
- Tribunale di Vasto, 14 ottobre 2020: ottenuto il rigetto di un istanza di fallimento proposta dal franchisor nei confronti del franchisee per difetto del presupposto essenziale dell’insolvenza della società;
- Corte d’Appello di Bologna, 15 giugno 2020: la Corte dichiara la nullità di un contratto di franchising nel quale al franchisee non era consentito alcun margine di autonomia;
- Tribunale di Ancona, 24 aprile 2020: ottenuto provvedimento d’urgenza di inibitoria nei confronti di un franchisee che continuava ad usare il marchio del franchisor anche dopo la risoluzione del contratto;
- Tribunale di Bologna, 8 gennaio 2020: dichiarazione di nullità di un contratto di franchising nel quale non era stato trasferito il know how;
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