Segnalazione CAI e assegno in bianco
Segnalazione CAI e assegno in bianco abusivamente riempito: disposta la sospensione della segnalazione
Segnalazione CAI e assegno in bianco – Le conseguenze dell’abusivo riempimento di un assegno – Sospensione della segnalazione – Trib. Parma, Ord. 6 febbraio 2026
Un team dello Studio, costituito da Giovanni Adamo, Michela Fusco e Robert Bacaoanu, ha ottenuto, in data 6 febbraio 2026, un importante provvedimento avanti il Tribunale di Parma in materia di segnalazione cai e assegno in bianco.
Con l’ordinanza del 6 febbraio 2026, il Tribunale Ordinario di Parma ha confermato un decreto cautelare già emesso inaudita altera parte, ordinando la sospensione della segnalazione di una società e di uno specifico assegno bancario alla Centrale d’Allarme Interbancaria di cui alla L. 386/1990. La decisione affronta il tema dell’utilizzo di un assegno rilasciato in bianco a garanzia, e successivamente posto all’incasso nonostante l’estinzione del debito e dopo essere stato riempito unilateralmente.
La vicenda: assegno in bianco a garanzia e successivo incasso
Dall’ordinanza del 6 febbraio 2026 emerge la ricostruzione fattuale posta a fondamento del ricorso. La ricorrente aveva consegnato, nell’anno 2020, un assegno bancario compilato per l’importo di oltre 130.000 euro, lasciando in bianco il luogo e la data di emissione, a garanzia di un piano di rientro relativo a un debito verso la controparte, debito che sarebbe poi stato effettivamente saldato .
Secondo quanto dedotto, una volta estinto il debito, la ricorrente avrebbe chiesto la restituzione dell’assegno bancario senza ottenerla. A distanza di cinque anni, l’assegno sarebbe stato posto all’incasso dopo essere stato riempito, secondo la prospettazione della ricorrente, in modo abusivo.
La controparte ha svolto le proprie difese senza, di fatto, contestare i fatti come descritti dalla ricorrente, giustificando la propria condotta in considerazione dell’esistenza di un maggior credito nei confronti della medesima e allegando di avere tentato di richiamare il titolo, senza riuscirvi per ragioni tecniche .
Il quadro fattuale, così come delineato nel provvedimento, pone al centro due elementi: l’utilizzo di un assegno in bianco a garanzia di un piano di rientro e la sua successiva messa all’incasso dopo l’estinzione del debito garantito.
La motivazione del Tribunale di Parma: conferma del decreto e fondatezza del ricorso
All’esito del deposito delle note scritte e delle difese, il Giudice ha ritenuto che il ricorso fosse fondato e che il decreto emesso inaudita altera parte dovesse essere confermato .
La motivazione si fonda sulla valutazione delle allegazioni delle parti. Da un lato, la ricorrente ha descritto in modo puntuale, e debitamente comprovato, la consegna dell’assegno in bianco a garanzia e l’avvenuta estinzione del debito. Dall’altro, la resistente non ha contestato in modo sostanziale i fatti, limitandosi a giustificare la propria condotta con il richiamo all’esistenza di un asserito maggior credito e al tentativo di richiamo del titolo non riuscito per ragioni tecniche .
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per confermare la misura cautelare già adottata, mantenendo la sospensione della segnalazione alla CAI.
L’ordinanza ha inoltre disposto la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente e dell’istituto di credito coinvolto.
Il principio desumibile: assegno a garanzia, estinzione del debito e illegittimità della segnalazione CAI
Dal testo emerge che l’assegno era stato consegnato a garanzia di un piano di rientro e che il debito era stato effettivamente saldato. La successiva messa all’incasso del titolo, dopo essere stato riempito quanto a luogo e data, è stata ritenuta, alla luce delle difese svolte, idonea a giustificare l’accoglimento del ricorso cautelare e la sospensione della segnalazione.
Il fatto che la resistente non abbia contestato in modo sostanziale la ricostruzione fattuale della ricorrente ha inciso in maniera determinante sulla valutazione del fumus, conducendo alla conferma del decreto.
Ne deriva, sul piano operativo, che la segnalazione CAI collegata all’incasso di un assegno rilasciato a garanzia e riferito a un debito già estinto può essere oggetto di sospensione cautelare qualora emergano elementi idonei a dimostrare l’abusività della condotta.
Implicazioni operative
La decisione del Tribunale di Parma offre indicazioni concrete per le imprese che utilizzano assegni bancari quale strumento di garanzia in ambito commerciale, inclusi i rapporti di franchising e distribuzione.
La consegna di un assegno in bianco, compilato solo quanto all’importo e lasciato in bianco quanto a luogo e data, rappresenta una scelta che comporta un rischio significativo, come dimostra la vicenda esaminata. La gestione della restituzione del titolo una volta estinto il debito garantito assume rilievo strategico, poiché l’eventuale utilizzo successivo può determinare conseguenze rilevanti, tra cui la segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria.
La tempestiva attivazione dello strumento cautelare si è rivelata decisiva nel caso in esame. Il Tribunale ha infatti evidenziato che, in assenza di sospensione immediata, l’eventuale provvedimento di accoglimento sarebbe intervenuto successivamente al termine previsto per l’efficacia della revoca CAI . Ciò conferma che, in presenza di una segnalazione imminente o già avviata, il fattore tempo assume un ruolo centrale nella strategia difensiva.
Segnalazione CAI e assegno in bianco: più specificamente sulle motivazioni adottate dal Tribunale nel provvedimento
Dal testo dell’ordinanza si può cogliere un ulteriore elemento di sistema. Il Tribunale ha valorizzato l’assenza di una contestazione effettiva dei fatti da parte della resistente.
Ed infatti:
- nel primo provvedimento (decreto inaudita altera parte) il Tribunale aveva ritenuto che “debba ordinarsi a XXXX di sospendere l’effettuazione della segnalazione di YYYY e dell’assegno bancario n. ____, tratto su ____ alla Centrale d’Allarme Interbancaria di cui alla L. 386/1990, in quanto l’eventuale provvedimento di accoglimento del ricorso interverrebbe successivamente al termine previsto per l’efficacia della revoca CAI“;
- nel secondo provvedimento (Ordinanza di conferma) ha poi statuito che “successivamente all’estinzione del debito l’odierna ricorrente chiedeva, senza ottenerla, la restituzione dell’assegno bancario, che invece a distanza di 5 anni ZZZZ poneva all’incasso dopo averlo abusivamente riempito; ritenuto che ZZZZ ha svolto le proprie difese senza, di fatto, contestare i fatti come descritti dalla ricorrente ma giustificando la propria condotta in considerazione dell’esistenza di un maggior credito nei confronti della medesima ed allegando di avere tentato di richiamare il titolo, ma di non esservi riuscita per ragioni tecniche; ritenuto, pertanto, che il ricorso è fondato e che, pertanto, il decreto emesso inaudita altera parte deve essere confermato; ritenuto che le spese di causa seguono la soccombenza… PQM conferma il decreto inaudita altera parte emesso in data …. Condanna ZZZZ al pagamento delle spese processuali di XXXX e di YYYY, che liquida, quanto alla prima, in complessivi euro 3.620 per onorario ed euro 286 per spese esenti, e quanto alla seconda in complessivi euro 3.620 per onorario“.
Il provvedimento in commento evidenzia quindi come la tutela cautelare possa costituire uno strumento efficace per prevenire gli effetti pregiudizievoli di una segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria, soprattutto quando la vicenda sottostante riguardi l’utilizzo di un titolo originariamente rilasciato a fini di garanzia e collegato a un debito già estinto.
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