Concorrenza sleale e abuso del cautelare
Concorrenza sleale e abuso del cautelare
Concorrenza sleale e abuso del cautelare – Cosa succede se si domanda senza fondamento un provvedimento cautelare – Trib. Milano, 19 gennaio 2026
L’utilizzo del procedimento cautelare d’urgenza rappresenta uno strumento centrale nella tutela dei diritti di impresa, in particolare nei contenziosi in materia di concorrenza sleale e proprietà industriale. Proprio per la sua incisività, il ricorso alla tutela inaudita altera parte presuppone il rigoroso rispetto dei relativi presupposti, poiché consente l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio.
Con l’ordinanza del 19 gennaio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione XIV Civile specializzata in materia di impresa, ha rigettato un ricorso cautelare proposto ex art. 700 c.p.c. e art. 2598 c.c., ritenendolo manifestamente infondato per difetto di fumus boni iuris, e ha condannato i ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un grave abuso del processo cautelare per avere richiesto provvedimenti inaudita altera parte in assenza dei presupposti richiesti.
La vicenda
Il procedimento trae origine da un ricorso cautelare ante causam depositato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e dell’art. 2598 c.c., con il quale i ricorrenti chiedevano l’inibitoria inaudita altera parte dell’uso di segni, slogan, immagini e layout ritenuti confondibili con le proprie privative, oltre alla rimozione di materiali promozionali e alla fissazione di una penale giornaliera.
Il Tribunale di Milano, già con decreto del 22 settembre 2025, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione di provvedimenti inaudita altera parte, fissando l’udienza di comparizione delle parti. La causa proseguiva con la costituzione della resistente e con plurimi rinvii per trattative, sino all’udienza del 7 gennaio 2026, all’esito della quale il giudice si pronunciava con ordinanza di rigetto.
Il fulcro della decisione si concentra non solo sull’insussistenza della concorrenza sleale per confondibilità o parassitismo, ma soprattutto sulla valutazione della condotta processuale dei ricorrenti alla luce dell’art. 96 c.p.c.
Concorrenza sleale e abuso del cautelare – La motivazione del Tribunale di Milano
L’ordinanza afferma espressamente che il ricorso è manifestamente infondato per difetto del fumus boni iuris, non essendo stata fornita prova della confondibilità dei segni, delle immagini, dei colori, degli slogan o del layout.
Il giudice sottolinea che il segno utilizzato dalla resistente è completamente diverso per testo, composizione, grafica e colori rispetto a quello dei ricorrenti. La sola coincidenza del vocabolo inglese “active” viene ritenuta chiaramente insufficiente a creare confusione, trattandosi di parola priva di originalità nel settore del fitness, nel quale risultano diffusi numerosi marchi contenenti termini analoghi.
Analogamente, lo slogan “in forma e felici” viene considerato differente da quelli registrati dai ricorrenti e comunque espressione banale, inidonea a imprimere carattere di originalità al messaggio e a indurre in errore un consumatore medio circa la provenienza dei servizi.
Il Tribunale evidenzia inoltre che i materiali promozionali e il layout dei locali non presentano somiglianze apprezzabili e sono privi di connotati di originalità e distintività tali da giustificare una tutela esclusiva.
La clausola dei principi di correttezza professionale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. viene interpretata come limite all’iniziativa economica solo nei termini della tutela del buon funzionamento dei mercati e dei consumatori, con repressione di atti che contrastino con la giustificazione della libera competizione tra imprese. In tale prospettiva, non è ravvisabile alcuna pratica idonea a incidere in modo scorretto sul comportamento economico dei consumatori.
Il principio espresso: abuso del processo cautelare e art. 96, comma 3, c.p.c.
Il passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la condotta processuale dei ricorrenti. Il Tribunale qualifica la richiesta di tutela cautelare urgente inaudita altera parte, proposta in difetto dei relativi presupposti, come grave abuso del processo cautelare.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza precisa che l’art. 96, comma 3, c.p.c. prevede una vera e propria pena pecuniaria, indipendente dalla domanda di parte e dalla prova del danno, elementi invece indispensabili per la condanna ai sensi dei primi due commi. L’abuso del processo cagiona in sé un pregiudizio, consistente nel coinvolgimento della controparte in un procedimento ingiustificato, e ciò giustifica la condanna.
Viene affermato che l’estrema disinvoltura con cui è stata presentata la richiesta di provvedimenti anticipati rispetto all’instaurazione del contraddittorio integra un impiego distorto dello strumento processuale, estraneo alle finalità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi.
Quanto alla quantificazione, il giudice osserva che il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. non fissa limiti quantitativi, richiedendo soltanto il rispetto del criterio equitativo e della ragionevolezza. Nel caso di specie, l’importo viene determinato in misura pari alle spese di lite liquidate, fissate in euro 4.000, con ulteriore condanna al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.
Le implicazioni operative
La decisione del Tribunale di Milano impone una riflessione attenta sull’utilizzo del procedimento cautelare, in particolare quando si richiedano provvedimenti inaudita altera parte.
L’ordinanza evidenzia che la mera percezione soggettiva di imitazione o evocazione non è sufficiente a fondare un’azione cautelare, tanto meno a giustificare una richiesta inaudita altera parte. Occorre una rigorosa dimostrazione della confondibilità e dell’originalità degli elementi asseritamente violati, nonché dell’effettiva incidenza sul comportamento economico dei consumatori.
Laddove tali presupposti manchino, il ricorso allo strumento cautelare può tradursi in una responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., con conseguenze economiche dirette.
Secondo il Tribunale, in particolare, “la condotta processuale della parte ricorrente, consistente nell’aver chiesto una tutela cautelare urgente inaudita altera parte in difetto dei relativi presupposti integra un grave abuso del processo cautelare a cui deve conseguire la condanna della parte ricorrente nei termini del comma 3 dell’art. 96 c.p.c….. L’estrema disinvoltura con cui è stata presentata la richiesta di provvedimenti cautelari anticipati rispetto all’instaurazione del contraddittorio costituisce invero una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un impiego distorto dello strumento processuale, estraneo alle finalità di tutela dei diritti e degli interessi legittimi costituzionalmente dovuta da uno Stato di diritto (art. 24 Cost.), e giustifica senz’altro la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata… In base alla gravità dell’abuso dell’azione cautelare consistente nella richiesta di provvedimenti inaudita altera parte in manifesta assenza dei relativi presupposti, tenuto conto delle dimensioni e della forza economica della parte ricorrente, può essere ragionevolmente stabilito in misura pari alle spese di lite liquidate e così nella misura di euro 4.000“.
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I casi di concorrenza sleale trattati
Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:
- concorrenza sleale su Facebook (Trib. Matera, 25 luglio 2024)
- concorrenza sleale su Linkedin (Trib. Napoli, 20 maggio 2024)
- tutela del marchio (Trib. Potenza, 1 agosto 2023)
- pubblicità comparativa (Trib. Genova, 22 dicembre 2022)
- società con nome identico e tutela del marchio (Trib. Bologna, 14 novembre 2022)
- diffusione “pirata” di materiale editoriale protetto (Trib. Venezia, 4 gennaio 2022)
- appropriazione di pregi (Trib. Milano, 19 aprile 2021)
- concorrenza sleale e pirateria informatica (Trib. Ancona, 4 marzo 2021)
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