Credito di imposta ricerca e sviluppo

Credito di imposta ricerca e sviluppo

Credito di imposta ricerca e sviluppo – La giurisprudenza – La Sentenza del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini

Un team dello Studio, costituito da Michela Fusco e Giovanni Adamo, in collaborazione e sinergia con un ulteriore Studio Professionale, ha ottenuto un’importante Sentenza avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo.

CONTATTACI SUBITO

Credito di imposta ricerca e sviluppo: la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini annulla l’atto di recupero per difetto di motivazione tecnica

Il credito di imposta per ricerca e sviluppo rappresenta uno degli strumenti fiscali più rilevanti per le imprese che investono in innovazione tecnologica e sviluppo di nuovi prodotti o processi. La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rimini, Sezione 1, pronunciata il 5 maggio 2025, affronta in modo diretto il tema dell’ammissibilità del credito di imposta ricerca e sviluppo e, soprattutto, quello dell’onere probatorio e della motivazione tecnica dell’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate .

La pronuncia assume particolare interesse per gli operatori economici e per le imprese che hanno beneficiato del credito di imposta ricerca e sviluppo negli anni precedenti, in quanto chiarisce i confini tra valutazione tecnico-scientifica dei progetti innovativi e potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico nelle verifiche di carattere tecnico .

Il contesto giuridico del credito di imposta ricerca e sviluppo

La Corte richiama espressamente la normativa di riferimento, individuata nell’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ha disciplinato il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, richiamando le definizioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 .

La stessa Comunicazione, al punto 75, rinvia ai criteri indicati nel Manuale di Frascati dell’OCSE per la classificazione delle attività di ricerca e sviluppo . Il Manuale individua cinque criteri fondamentali che un’attività deve rispettare per essere qualificata come ricerca e sviluppo, dovendo essere nuova, creativa, incerta, sistematica e trasferibile o riproducibile .

La decisione ricostruisce con precisione il perimetro delle attività agevolabili, evidenziando come possano rientrare nel credito di imposta solo i progetti finalizzati al superamento di incertezze scientifiche o tecnologiche non risolvibili sulla base dello stato dell’arte, con l’obiettivo di realizzare nuovi prodotti o processi o di migliorare in modo sostanziale quelli esistenti . Sono invece escluse le modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative .

Il quadro normativo viene quindi delineato in termini rigorosi, ma coerenti con una logica di incentivo all’innovazione effettiva e non meramente incrementale.

I fatti oggetto del contenzioso sul credito di imposta ricerca e sviluppo

La controversia trae origine dall’impugnazione di un atto di recupero notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rimini, con cui veniva recuperato un credito di imposta per ricerca e sviluppo maturato negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e utilizzato in compensazione nel 2019, per un importo complessivo rilevante, comprensivo di sanzioni e interessi .

L’impresa ricorrente, operante nel settore del noleggio di macchine e attrezzature elettroniche per l’informatica e per l’ufficio, aveva illustrato nel ricorso una serie articolata di progetti sviluppati nei diversi anni di riferimento, riguardanti soluzioni tecnologiche innovative .

A sostegno della propria posizione, la società aveva prodotto documentazione tecnica, dossier progettuali e perizie giurate redatte da un professionista qualificato.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, aveva ritenuto che le attività descritte non integrassero le definizioni di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del credito di imposta, sostenendo la mancanza di originalità e innovatività e qualificando i progetti come miglioramenti di prodotti già esistenti o applicazioni di conoscenze note .

La motivazione della Corte sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo

La Corte di Giustizia Tributaria di Rimini affronta in modo diretto il tema dell’onere della prova. Viene ribadito il principio generale, fondato sull’articolo 2697 c.c., secondo cui è il contribuente che intende avvalersi di un’agevolazione fiscale a dover dimostrare i fatti costitutivi del diritto al beneficio . Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità consolida tale impostazione .

Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ritiene che l’onere probatorio sia stato assolto dalla società, valorizzando la documentazione prodotta e le perizie giurate allegate al ricorso.

Particolare rilievo assume il passaggio in cui la Corte evidenzia il carattere apodittico delle osservazioni dell’Ufficio, il quale non avrebbe prodotto alcuna documentazione tecnico-scientifica idonea a confutare le conclusioni della contribuente . L’atto di recupero si sarebbe limitato a un richiamo generico alla disciplina di riferimento, senza specificare in concreto le ragioni della ritenuta carenza di innovatività dei progetti .

La decisione insiste sul fatto che non è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria effettui autonomamente valutazioni su tematiche caratterizzate da forte tecnicismo, senza il supporto di relazioni o pareri di soggetti muniti delle necessarie competenze tecniche.

Il ruolo del MISE e la carenza di motivazione tecnica dell’atto di recupero

Uno dei punti centrali della sentenza riguarda il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico. La Corte richiama il comma 2 dell’articolo 8 del decreto attuativo, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di richiedere il parere del MISE in ordine alla qualificazione tecnica delle attività .

Secondo la Corte, l’elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le valutazioni in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo rende evidente che l’Agenzia delle Entrate non possa rivendicare dirette conoscenze tecnico-scientifiche tali da consentire una valutazione autonoma e definitiva sull’innovatività dei progetti .

In assenza di un parere tecnico dell’organo competente, le motivazioni dell’atto impositivo si pongono sullo stesso piano delle deduzioni difensive e risultano intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva .

La Corte ravvisa dunque un difetto di motivazione dell’atto di recupero, richiamando anche precedenti decisioni della stessa Corte in casi analoghi, nelle quali è stato affermato che ogni atto con effetti negativi per il contribuente deve essere sorretto da un adeguato apparato argomentativo .

Il principio espresso in tema di credito di imposta ricerca e sviluppo

Dalla decisione emerge un principio chiaro. In materia di credito di imposta ricerca e sviluppo, il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’agevolazione. Tuttavia, una volta che abbia prodotto documentazione tecnica adeguata e non specificamente contestata sotto il profilo tecnico-scientifico, l’Amministrazione non può limitarsi a valutazioni generiche o a richiami astratti alla normativa, ma deve fondare la propria contestazione su elementi tecnici qualificati .

In assenza di un supporto tecnico e, in particolare, di un eventuale parere del MISE nei casi di elevata complessità tecnica, l’atto di recupero difetta di motivazione e non può ritenersi legittimo .

La sentenza valorizza inoltre una lettura coerente con la ratio legis dell’agevolazione, riconoscendo che la norma non richiede la creazione di privative industriali o brevetti quale condizione per l’accesso al beneficio .

Le implicazioni operative per le imprese che fruiscono del credito di imposta ricerca e sviluppo

La decisione offre indicazioni operative di rilievo per le imprese. In primo luogo, conferma la centralità della documentazione tecnica, dei dossier progettuali e delle perizie giurate quale strumento essenziale per dimostrare la natura di ricerca e sviluppo delle attività svolte .

In secondo luogo, evidenzia come, in presenza di contestazioni basate su valutazioni tecnico-scientifiche, l’Amministrazione finanziaria non possa prescindere dal coinvolgimento dell’organo tecnicamente competente, laddove la complessità del caso lo richieda .

Per gli operatori economici, ciò significa che la strategia difensiva in caso di atto di recupero deve concentrarsi non solo sull’inquadramento normativo, ma soprattutto sulla solidità tecnica del progetto, sulla tracciabilità delle attività svolte e sulla capacità di dimostrare il superamento di incertezze tecnologiche rispetto allo stato dell’arte.

Le conseguenze sistematiche della decisione

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini si inserisce in un filone giurisprudenziale che richiama l’Amministrazione a un esercizio rigoroso e motivato del potere accertativo in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo .

La valorizzazione del profilo tecnico e il richiamo al ruolo del MISE delineano un equilibrio tra esigenza di contrasto agli utilizzi indebiti dell’agevolazione e tutela dell’affidamento delle imprese che investono in innovazione.

In conclusione, la decisione rappresenta un precedente di particolare rilievo strategico per le imprese che intendono difendere il proprio diritto al credito di imposta ricerca e sviluppo, affermando che la contestazione dell’innovatività non può essere affidata a valutazioni generiche, ma richiede un’adeguata base tecnico-scientifica. In un contesto in cui l’innovazione tecnologica costituisce un fattore competitivo essenziale, la certezza del quadro interpretativo e la qualità della motivazione degli atti impositivi assumono un valore determinante.

Credito di imposta ricerca e sviluppo: come possiamo aiutarti

Abbiamo maturato significativa esperienza nell’analisi e trattazione delle controversie tributarie in materia di credito di imposta ricerca e sviluppo, assistendo numerose imprese dei più svariati comparti avanti la giustizia tributaria in primo e secondo grado.

Se necessiti di supporto legale specifico per il tuo progetto di R&S o per difenderti da un atto di recupero, rivolgiti a un professionista: un’adeguata consulenza può fare la differenza nel contendere con l’Amministrazione finanziaria.

Hai necessità di una consulenza sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo? Vuoi sapere come gestire il Contenzioso Ricerca e Sviluppo? Vuoi sapere come risolvere criticità relative al credito R&S? Chiamaci allo 051.19901374

Oppure compila il form qui sotto