Violazione del marchio: il periculum si presume

Violazione del marchio: il periculum si presume – Violazione del marchio e periculum in mora – Il periculum in mora nel provvedimento d’urgenza – Cosa occorre provare

di Giovanni Adamo

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Violazione del marchio e il periculum in mora nel provvedimento d’urgenza

Si pronuncia il Tribunale di Milano con un’interessante Ordinanza in materia di violazione del marchio e periculum in mora nel provvedimento d’urgenza.

Il Tribunale si è occupato, in particolare, dell’onere probatorio che incombe su chi intenda richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc nei confronti del responsabile di una violazione del marchio.

Violazione del marchio: il periculum si presume

Nei casi di violazione di privative industriali il periculum deve essere oggetto di una presunzione, salva la prova contraria

Il tema è chiaramente quello del periculum in mora: sul punto il Tribunale di Milano ha affermato che “in presenza di una violazione attuale di un diritto di proprietà industriale, il periculum in mora può essere oggetto di presunzione iuris tantum. Il pericolo nel ritardo, infatti, si ricollega al rischio di sottrazione irreversibile di clientela e di perdita di quota di presenza sul mercato, il cui recupero risulta sempre complesso, cui va aggiunta la nota difficoltà di operare una corretta quantificazione del danno da contraffazione ed il correlato rischio che la tutela risarcitoria risulti insufficiente. Va quindi puntualizzato che la tutela mediante provvedimento inibitorio deve comunque ricollegarsi ad un pregiudizio economico particolarmente qualificato, caratterizzato, sulla base delle circostanze del caso concreto, da rilevante entità e suscettibile di sviluppi imprevedibili ed incontrollabili, ovvero da una difficile prova della sua entità nel successivo giudizio di merito“.

Cosa accade se la condotta nel frattempo è cessata?

La cessazione della condotta non esclude che l’inibitoria possa essere concessa comunque per il futuro

Il Tribunale analizza, poi, l’ipotesi in cui la condotta sia nel frattempo cessata, e se tale cessazione possa escludere la concedibilità del provvedimento richiesto: “la cessazione della condotta illecita non vale di per sé ad escludere la persistenza del periculum medesimo, allorquando la condotta possa essere reiterata anche in futuro, e la parte responsabile della condotta medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva. Da questo punto di vista l’interruzione delle condotte illecite, accompagnata da generici impegni (e non , ad esempio, da una convenzione con cui fautore dell’illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta) non consente all’organo giurisdizionale di formulare un concreto giudizio prognostico in ordine alla futura non reiterazione dell’illecito, dovendosi del resto dare prevalenza alle preponderanti esigenze di tutela del soggetto danneggiato (e quindi al suo interesse a sventare il rischio di danni futuri) anche tramite un’inibitoria non immediatamente utile, rispetto alla posizione dell’autore dell’illecito il quale comunque da un’inibitoria non riceverà concreto nocumento, ove davvero non intenda reiterare le condotte illecite“.

Come possiamo aiutarti

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