Contraffazione di marchio e procedimento d’urgenza

Contraffazione di marchio e procedimento d’urgenza – Come denunciare la contraffazione: come bloccarla velocemente e difendersi

Giovanni Adamo

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Contraffazione di marchio e procedimento d’urgenza

Si pronuncia il Tribunale delle Imprese di Roma con una interessante Ordinanza del 3 luglio 2020 in materia di contraffazione di marchio e procedimento d’urgenza.

Il Tribunale rileva che nei casi di contraffazione è indispensabile agire tempestivamente

Il Tribunale, nell’analisi su come bloccare la contraffazione, esamina i requisiti per l’emissione di un provvedimento cautelare in materia industriale, con un approfondimento in punto di periculum in mora e sulla necessità di bloccare velocemente la contraffazione.

Contraffazione di marchio e procedimento d’urgenza – Il problema della tempestività

Nel caso di specie il ricorrente aveva agito dopo poco più di un anno dall’invio alla resistente della diffida finalizzata alla cessazione dell’uso indebito del marchio. Tale elemento ha fatto ritenere al Giudice capitolino che una simile inerzia privasse “il pericolo paventato dalla ricorrente dei requisiti dell’irreparabilità, gravità, attualità ed imminenza nei termini in cui tali requisiti sono richiesti per l’adozione delle misure cautelari e urgenti

Contraffazione: come bloccarla velocemente e difendersi

Se passa troppo tempo non si può più agire in via cautelare

Il Tribunale di Roma fa, poi, riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che ha trovato conforto in diverse pronunce della giurisprudenza di merito, secondo le  quali “a prescindere dalle formule giurisprudenziali tralaticie sul periculum in mora in re ipsa nelle controversie in materia di proprietà industriale, poiché la contraffazione crea sempre un pericolo attuale di sviamento di clientela tendenzialmente irreversibile e perché i danni sono difficilmente quantificabili e risarcibili all’esito del procedimento ordinario, va comunque esclusa la concreta ‘irreparabilità’ del paventato pericolo una volta trascorso un notevole lasso di tempo senza che il danneggiato eserciti il proprio ius agendi in sede cautelare, posto che il lungo protrarsi della situazione asseritamente lesiva porta a ritenere sostanzialmente ‘stabilizzate’ le possibili conseguenze lesive della condotta lamentata” (così anche Trib. Palermo, 29.9.2012

Per il Tribunale, “il tempo trascorso costituisce sintomo di una tolleranza che è incompatibile con l’assunta urgenza… Così va esclusa la dedotta irreparabilità del paventato pregiudizio… Nella fattispecie in esame, emerge chiaramente come la società ricorrente fosse consapevole della situazione potenzialmente pregiudizievole per i suoi diritti sin dalla data di recesso dal contratto di licenza e della diffida…. per poi instaurare il presente giudizio cautelare d’urgenza a distanza di circa quattro anni e mezzo dall’inizio della situazione asseritamente lesiva“.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, ed assistiamo regolarmente imprese dei più svariati comparti per bloccare velocemente la contraffazione e la pirateria. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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