Patto di non concorrenza e clausole vessatorie

Patto di non concorrenza e clausole vessatorie – La clausola di non concorrenza è vessatoria – Patto di non concorrenza: va firmato a parte

Giovanni Adamo

CONTATTACI SUBITO

Patto di non concorrenza e clausole vessatorie

Si pronuncia il Tribunale di Lucca con una interessante sentenza in materia di patto di non concorrenza e clausole vessatorie. Il Tribunale ha avuto modo di statuire che la clausola di non concorrenza è vessatoria, e quindi che il patto di non concorrenza va firmato a parte, specificamente, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cc.

La vicenda

Il caso riguardava la richiesta di risarcimento avanzata da una società di trasporti e spedizioni nei confronti di due società per violazione del patto di non concorrenza. Nello specifico l’attrice deduceva di aver affidato, in relazione a determinati clienti, il servizio di trasporto ad una delle società convenute, tramite la stipulazione di alcuni sub contratti. Interrottosi il rapporto commerciale con tali clienti, scopriva che gli stessi si erano affidati alla seconda di tali società, il cui titolare era anche il socio unico della prima. L’attrice, pertanto, formulava domanda risarcitoria sulla base della violazione del patto di non concorrenza.

Patto di non concorrenza e clausole vessatorie: la clausola di non concorrenza è vessatoria

Le società convenute eccepivano l’inesistenza/nullità del patto di non concorrenza per difetto del requisito di forma scritta, e tra l’altro, in ogni caso l’inefficacia dello stesso e della relativa penale per mancata specifica approvazione ex art. 1341, co. 2 c.c.

Ed infatti, il patto di non concorrenza, così come tutti quelli limitativi della libertà contrattuale, se inserito fra le condizioni generali del contratto o all’interno contratti redatti per moduli e formulari, richiede la specifica sottoscrizione di cui all’art. 1341, comma 2, c.c.

Tale mancata specifica sottoscrizione comporta la nullità del patto di non concorrenza

Relativamente a tale profilo il Tribunale ha constatato che l’approvazione specifica, riferibile alla convenuta in applicazione dei principi di affidamento e autoresponsabilità, risultava provata nella copia dei contratti di trasporto.

In ordine alla questione della prova scritta a fini probatori, invece, il Tribunale di Lucca dichiarando inammissibile la domanda, ha ribadito l’orientamento costante in giurisprudenza secondo il quale il patto di non concorrenza non richiede la forma scritta ad substantiam, ma ad probationem (ai sensi dell’art. 2596 c.c.).

Ed infatti, secondo il Tribunale, tale questione è pacifica, “in dottrina e giurisprudenza, tanto da poter essere omessa la citazione di ogni precedente, che la prova scritta può provenire anche soltanto da una parte”.

Nel caso di specie la prova era offerta dalla proposta contrattuale sottoscritta dalla convenuta e non disconosciuta dalla stessa.

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di diritto della concorrenza e di validità ed efficacia della clausola di non concorrenza, ed assistiamo regolarmente imprese e lavoratori per le modalità di inserimento nei contratti aziendali delle clausole di non concorrenza. Di seguito alcuni temi di cui ci siamo recentemente occupati:

Hai bisogno di una consulenza in materia di patto di non concorrenza? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui