La concorrenza sleale tra associazioni sportive

La concorrenza sleale tra associazioni sportive – Concorrenza sleale e associazioni – La concorrenza sleale nello sport – Trib. Biella, 12 febbraio 2022

di Giovanni Adamo

La concorrenza sleale tra associazioni sportive è possibile? Se ne occupa un’interessante Sentenza del Tribunale di Biella del 12 febbraio 2022 che analizza la concorrenza sleale nello sport ed il rapporto tra la disciplina in materia di concorrenza sleale e associazioni.

CONTATTACI SUBITO

La concorrenza sleale tra associazioni sportive: la vicenda

L’Associazione X aveva convenuto in giudizio l’Associazione Y, sul presupposto che la seconda si fosse presentata sul mercato utilizzando un nome, e comunque modalità di presentazione simili o comunque confondibili con quelle della prima. Agiva in giudizio, pertanto, domandando un ordine di inibitoria alla prosecuzione del comportamento in questione ed il risarcimento del danno subìto (in particolare molti tesserati dell’Associazione X si sarebbero allontanati da quest’ultima e si sarebbero iscritti all’Associazione Y).

Si costituiva in giudizio l’Associazione Y, eccependo, tra le altre cose, l’inapplicabilità della disciplina in materia di slealtà concorrenziale alle associazioni, in quanto, a suo dire, essa sarebbe stata applicabile solo tra soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c. (“E’ imprenditore chi esercita un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“).

Le valutazioni del Tribunale – La concorrenza sleale nello sport – Ammissibilità

per la concorrenza sleale tra associazioni sportive rileva l’esercizio di un’attività economica, e non lo scopo di lucro

Secondo il Tribunale, “viene in rilievo in particolare il rapporto tra il requisito espresso dell’esercizio di un’attività economica e quello non menzionato dello scopo di lucro. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare che è attività economica quella diretta alla produzione di ricchezza, rilevando perciò non soltanto l’economicità oggettiva del risultato (id est la produttività) ma anche l’agire con cd. metodo economico“.

Specifica, inoltre, il Tribunale, che “benché non sia espressamente previsto dalla norma, è opinione prevalente che il fine di lucro in senso oggettivo (da intendersi, cioè, come idoneità in sé dell’impresa a dare un profitto) è immanente allo stesso concetto d’imprenditore, mentre non è richiesto il fine di lucro in senso soggettivo (ovverosia, la destinazione finale del profitto dell’impresa)“.

Conclusioni

Conclude, infine, il Tribunale, nel considerare applicabile anche ai rapporti tra associazioni la disciplina in materia di slealtà concorrenziale: “Facendo applicazione dei principi di diritto appena richiamati tanto la Associazione X (odierna ricorrente) che l’Associazione Y (resistente) rientrano a pieno titolo nella nozione codicistica di “imprenditore”, giacché entrambe svolgono la propria attività con metodo economico e perseguendo uno scopo di lucro oggettivo“.

Concorrenza sleale ed associazioni sportive – La concorrenza sleale nello sport – Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:

GUARDA I NOSTRI SERVIZI IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE

Devi fermare la concorrenza sleale? Contattaci subito 051.19901374

Oppure scrivici da qui