La revoca degli amministratori della srl
La revoca degli amministratori della srl – Revocare l’amministratore della srl – Gravi irregolarità nella gestione – articolo 2476, comma 3 – Revoca cautelare degli amministratori
La revoca degli amministratori della srl: chi può domandarla
E’ legittimato ciascun socio, sul presupposto dell’esistenza di “gravi irregolarità nella gestione della società” (Articolo 2476, comma 3, del codice civile)
A norma dell’articolo 2476, comma 3, del codice civile, “L’azione di responsabilità degli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione“.
Revocare l’amministratore della srl: le gravi irregolarità nella gestione
Il presupposto per revocare l’amministratore della srl, come abbiamo visto, è quello dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società.
Sono gravi irregolarità nella gestione quelle che comportano un rischio di pregiudizio per l’interesse sociale
La casistica delle gravi irregolarità nella gestione è quantomai varia, ma vi è un filo conduttore che accomuna tutte le ipotesi sinora analizzate dalla giurisprudenza, e che legittimano la revoca degli amministratori della srl: tutte tali ipotesi concrete comportano un rischio di pregiudizio per l’interesse sociale perseguito dalla società. Per esemplificare, la giurisprudenza ha analizzato:
- la mancata convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio annuale;
- il mancato soddisfacimento delle richieste di esame di documentazione eventualmente avanzate da alcuni soci;
- la mancata convocazione dell’assemblea straordinaria per la ricostituzione del capitale sociale;
- l’impiego di una sede fittizia per la società.
La revoca cautelare degli amministratori
Il procedimento di revoca ha natura cautelare ed urgente
Il procedimento di revoca degli amministratori della srl delineato dall’articolo 2476, comma 3, del codice civile, ha natura cautelare ed urgente: dal punto di vista concettuale ciò significa che il provvedimento di revoca, sussistendone ovviamente i presupposti, si può ottenere in poche settimane (addirittura pochi giorni, se viene disposto in attesa dell’attuazione del contraddittorio).
Occorrono fumus boni iuris e periculum in mora
Dal punto di vista processuale, tuttavia, ciò significa che il ricorrente (cioè il Socio che ritiene sussistenti le gravi irregolarità nella gestione della società) dovrà dimostrare rigorosamente i due presupposti per la concessione di provvedimenti cautelari:
- il c.d. fumus boni iuris, cioè la non manifesta infondatezza della domanda: ciò significa che almeno prima facie occorre sottoporre al Giudice comportamenti che possano integrare gli estremi delle “gravi irregolarità nella gestione” (ad esempio ipotesi come quelle che abbiamo delineato nel paragrafo precedente);
- il c.d. periculum in mora, ovvero l’idoneità del comportamento denunziato ad essere fonte di danno irreparabile per l’interesse sociale, che la giurisprudenza ha recentemente individuato nel “concreto pericolo di una prosecuzione della condotta gestoria irregolare e irrispettosa della necessità di tempestiva informazione ai soci su vicende sociali rilevanti, vale a dire in contrasto con le regole di diligenza gestoria e come tale foriera di pregiudizio innanzitutto per l’ente” (così Trib. Milano, Sezione Imprese, 23 gennaio 2019; in senso conforme anche Trib. L’Aquila, 21 gennaio 2022).
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