Arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo

Arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo – Come proporre opposizione – Competenza sull’opposizione – Corte d’Appello di Roma, 7 febbraio 2022

di Giovanni Adamo

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Arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo: dove e come proporla

Si pronuncia la Corte d’Appello di Roma, con una interessante Sentenza in materia di arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo.

In caso di contratto dotato di clausola compromissoria, si può domandare un decreto ingiuntivo al Giudice Ordinario?

Il primo quesito cui rispondere era quello relativo alla possibilità, nel caso di contratto assistito da clausola compromissoria, di domandare l’emissione di un decreto ingiuntivo avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria. Sul punto, già la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 25939/2021, aveva statuito che “la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di chiedere ed ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo“.

E l’opposizione a decreto ingiuntivo? Dove proporla?

Una volta accertata la possibilità di richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo anche al giudice ordinario, pure in presenza di clausola compromissoria, sorge poi il problema della competenza sull’opposizione, se del medesimo giudice ordinario che ha emesso il decreto, o se degli Arbitri, competenti a giudicare per il merito della controversia alla luce della clausola compromissoria.

Le statuizioni della Corte d’Appello di Roma

La competenza è del Giudice Ordinario, avanti al quale si può eccepire la competenza arbitrale, con necessità di revoca del provvedimento opposto

Sul punto, e sul nesso tra arbitrato e opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che “sulla questione si è pronunciata la SC che con pronunce condivise da questo giudice di merito ha affermato che, in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e d’inviare le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale con declaratoria d’improponibilità della domanda azionata dinanzi al giudice ordinario. In concreto, confermata la revoca del provvedimento monitorio opposto, la statuizione di merito di rigetto della domanda va riformata con statuizione d’improponibilità della stessa“.

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